Corte di giustizia, Sentenza C-831/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 settembre 2023. — Fachverband Spielhallen eV e LM contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto” – Requisito relativo al vantaggio selettivo – Trattamento fiscale degli operatori di casinò pubblici in Germania – Prelievo sugli utili – Deducibilità parziale degli importi versati a titolo di tale prelievo dalla base imponibile dell’imposta sul reddito o sulle società e dell’imposta sulle attività commerciali – Decisione della Commissione europea – Rigetto di una denuncia al termine della fase di esame preliminare per il motivo dell’assenza di un aiuto di Stato costituito da tale deducibilità – Constatazione separata di assenza di vantaggio economico e di assenza di selettività – Ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea limitato alla constatazione dell’assenza di selettività – Ricorso inoperante – Identificazione da parte della Commissione del sistema di riferimento o del regime fiscale “normale” – Interpretazione a tal fine del diritto tributario nazionale applicabile – Qualificazione del prelievo sugli utili come “imposta speciale” deducibile a titolo di “spese generate dalle operazioni commerciali” – Principio ne ultra petita. — Causa C-831/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come manifestamente infondato il ricorso contro la decisione della Commissione sul trattamento fiscale dei casinò pubblici tedeschi. Secondo la Corte, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare l’argomento secondo cui la Commissione aveva errato nell’individuare il sistema di riferimento fiscale nazionale. Tale errore, se accertato, avrebbe inciso sia sulla selettività sia sull’esistenza del vantaggio economico, senza violare il principio ne ultra petita.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: il Tribunale non poteva dichiarare inoperante il motivo sulla selettività senza esaminare l’errore denunciato nell’individuazione del sistema di riferimento fiscale nazionale, poiché tale errore incide sia sulla selettività sia sull’esistenza del vantaggio.
La questione giuridica
Se, in un ricorso contro una decisione della Commissione che nega l’esistenza di aiuto di Stato per assenza sia di vantaggio sia di selettività, il Tribunale possa respingere come inoperante il motivo diretto contro la sola valutazione della selettività senza esaminare la censura sull’erronea identificazione del sistema di riferimento fiscale; e se il principio ne ultra petita impedisca al giudice di verificare anche la parte della decisione relativa al vantaggio economico quando tale verifica è logicamente connessa alla censura proposta.
Principio di diritto
In materia di aiuti fiscali, l’identificazione del sistema di riferimento o regime fiscale normale è un passaggio comune sia alla verifica della selettività sia a quella dell’esistenza di un vantaggio economico: se il ricorrente deduce che la Commissione ha errato in tale identificazione, il giudice dell’Unione deve esaminare la censura, perché un eventuale errore vizia entrambe le valutazioni. Il Tribunale non può quindi dichiarare inoperante un motivo limitato formalmente alla selettività quando, nel merito, esso contesta il presupposto comune delle due condizioni; né il principio ne ultra petita osta a tale esame, poiché non si amplia l’oggetto della domanda ma si verificano le censure proposte.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Trattamento fiscale degli operatori di casinò pubblici in Germania e controllo sulla selettività fiscale
La pronuncia riguarda un’impugnazione avverso un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea resa in un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato. Al centro della controversia vi è la deducibilità, dalla base imponibile dell’imposta sul reddito o sulle società e dell’imposta sulle attività commerciali, del prelievo sugli utili dovuto dagli operatori dei casinò pubblici in Renania settentrionale-Vestfalia.
Fatti e decisione della Commissione
Le ricorrenti avevano presentato denunce alla Commissione sostenendo che il regime fiscale applicabile ai casinò pubblici in Germania costituiva un aiuto di Stato illegittimo. La disciplina del Land prevedeva, da un lato, un’imposta sui casinò per gli introiti del gioco e, dall’altro, il regime fiscale normale per gli altri introiti; inoltre, l’articolo 14 della legge sui casinò imponeva il versamento al Land del 75% dell’utile annuo, con possibilità di assorbimento integrale oltre una certa soglia.
La Commissione, con decisione del 9 dicembre 2019, ha ritenuto che la deducibilità del prelievo sugli utili non costituisse un vantaggio selettivo. Secondo l’istituzione, tale deducibilità derivava dalle regole generali del regime fiscale normale, che consentivano la deduzione delle "spese generate dalle operazioni commerciali"; il prelievo era stato qualificato come "imposta specifica". La Commissione ha inoltre considerato che, in ogni caso, il presunto vantaggio derivante dalla deduzione era superato dall’onere molto più elevato del prelievo stesso.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano dedotto un unico motivo fondato sulla violazione dei loro diritti procedurali: la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, perché l’esame preliminare presentava serie difficoltà. In sostanza, esse contestavano soprattutto la parte della decisione con cui la Commissione aveva negato la selettività della misura, sostenendo che il prelievo sugli utili non fosse una vera imposta deducibile, bensì un trasferimento o una distribuzione di utili.
Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che le ricorrenti criticassero solo la valutazione della selettività e non la constatazione, autonoma, dell’assenza di vantaggio economico. Ha quindi dichiarato il motivo inoperante e il ricorso manifestamente infondato.
Questioni giuridiche affrontate dalla Corte
In impugnazione, le ricorrenti hanno sostenuto che il Tribunale aveva errato nel separare rigidamente vantaggio e selettività. A loro avviso, nell’ambito degli aiuti fiscali, la determinazione del sistema di riferimento o regime fiscale normale è indispensabile sia per stabilire se esista un vantaggio economico sia per accertare la selettività. Poiché esse avevano contestato l’individuazione del sistema di riferimento da parte della Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tale censura.
La Commissione ha replicato che il motivo era inoperante, perché anche un’eventuale fondatezza della censura sulla selettività non avrebbe scalfito la constatazione autonoma dell’assenza di vantaggio; in subordine, ha invocato il principio ne ultra petita.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un aiuto di Stato richiede quattro condizioni cumulative, tra cui il vantaggio selettivo. In materia fiscale, la selettività si accerta in tre fasi: individuazione del sistema di riferimento, verifica della deroga e, se del caso, eventuale giustificazione della differenziazione.
La Corte sottolinea però che, nelle imposte dirette, il sistema di riferimento coincide con il livello di tassazione “normale” e che la sua individuazione deve fondarsi solo sul diritto nazionale applicabile, esaminato obiettivamente. Tale individuazione è necessaria non solo per la selettività ma anche per verificare l’esistenza di un vantaggio economico.
Di conseguenza, se le ricorrenti contestano l’errore della Commissione nell’identificare il sistema di riferimento, il giudice dell’Unione non può limitarsi a dire che la censura è inoperante perché riferita solo alla selettività: un errore in quella fase contamina entrambe le valutazioni. La Corte respinge anche l’argomento ne ultra petita, osservando che il giudice resta vincolato all’oggetto della domanda ma non agli argomenti giuridici in modo da essere costretto a basare la decisione su una premessa errata.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale perché quest’ultimo ha omesso di esaminare l’argomento centrale delle ricorrenti relativo all’erronea identificazione del sistema di riferimento fiscale da parte della Commissione. Poiché il Tribunale non ha svolto il controllo richiesto sull’interpretazione del diritto nazionale, la Corte rinvia la causa al Tribunale per nuovo esame. Le spese sono riservate.
Principio affermato
Nelle controversie sugli aiuti fiscali, la contestazione dell’erronea individuazione del sistema di riferimento o regime fiscale normale è rilevante sia per la selettività sia per l’esistenza del vantaggio economico; pertanto, un motivo che la deduca non può essere dichiarato inoperante solo perché formalmente incide sulla selettività, e il giudice deve esaminarlo senza che il principio ne ultra petita lo impedisca.
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