Corte di giustizia, Sentenza C-139/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2023. — AM e PM contro mBank S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di conversione – Registro nazionale delle clausole di condizioni generali giudicate illecite – Obbligo di informazione. — Causa C-139/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in materia di clausole abusive, un giudice nazionale può basarsi sull’equivalenza tra la clausola contestata e una clausola già iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite, senza dover sempre riesaminare integralmente tutti gli elementi del caso. Ha inoltre precisato che la presenza di una clausola alternativa lecita non “sanifica” una clausola già abusiva, se questa produce di per sé uno squilibrio significativo. Infine, l’obbligo informativo del professionista resta ancorato al parametro del consumatore medio e non si attenua per il solo fatto che il mutuatario sia un dipendente con conoscenze specifiche.
Direttiva 93/13: una clausola bancaria può essere dichiarata abusiva per equivalenza con una clausola già iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite; il carattere abusivo non viene meno per la presenza di una clausola alternativa lecita e l’obbligo di informazione resta oggettivo anche verso un consumatore dipendente esperto.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 8 della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività, ostino a che una clausola non negoziata individualmente sia considerata abusiva solo perché il suo contenuto corrisponde a quello di una clausola già iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite. 2) Se una clausola abusiva perda il suo carattere abusivo perché il contratto prevede un’altra clausola che consente al consumatore di adempiere a condizioni diverse. 3) Se il professionista debba informare il consumatore sui rischi e sulle caratteristiche essenziali del contratto anche quando il consumatore è suo dipendente e possiede conoscenze pertinenti. 4) In subordine, se le stesse clausole possano essere abusive per un consumatore e non per l’altro in un contratto con più consumatori.
Principio di diritto
La direttiva 93/13 non osta a una normativa o prassi nazionale che consenta di qualificare come abusiva una clausola non negoziata individualmente solo perché sostanzialmente equivalente a una clausola già dichiarata illecita e inserita in un registro nazionale, purché il sistema rispetti la trasparenza e la certezza del diritto. Una clausola che genera uno squilibrio a danno del consumatore non perde il suo carattere abusivo per il solo fatto che il contratto preveda un’opzione alternativa lecita di adempimento; la valutazione va fatta al momento della conclusione del contratto, secondo criteri oggettivi e considerando il consumatore medio. Inoltre, il professionista deve informare in modo chiaro sulle caratteristiche essenziali e sui rischi di un mutuo indicizzato in valuta estera anche se il consumatore è suo dipendente ed è più esperto della media, poiché la nozione di consumatore e il requisito di trasparenza hanno natura oggettiva.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, lettera b), direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 8, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 76 Costituzione della Repubblica di Polonia
- Articolo 221 codice civile polacco
- Articolo 58, paragrafo 1, codice civile polacco
- Articolo 3851, paragrafi 1 e 3, codice civile polacco
- Articolo 3852 codice civile polacco
- Articolo 47936 codice di procedura civile polacco
- Articolo 47942, paragrafo 1, codice di procedura civile polacco
- Articolo 47943 codice di procedura civile polacco
Clausole abusive, registro nazionale e obblighi informativi nei mutui in valuta estera
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie relativo a un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero stipulato da due consumatori con mBank S.A. La Corte interpreta la direttiva 93/13 alla luce di un sistema polacco di registro nazionale delle clausole dichiarate illecite e chiarisce i criteri di valutazione del carattere abusivo, nonché il contenuto dell’obbligo di informazione del professionista.
Fatti e procedimento principale
AM e PM hanno stipulato nel 2009 con mBank un contratto di mutuo ipotecario in zloty polacchi indicizzato al CHF. Nel contratto erano previste clausole che consentivano alla banca di convertire la valuta al proprio tasso di cambio, mentre successivamente erano state inserite anche clausole che permettevano ai mutuatari di rimborsare direttamente in franchi svizzeri, scegliendo così un tasso di cambio diverso.
Il giudice del rinvio osserva che clausole analoghe a quelle del contratto sono state iscritte nel registro nazionale delle clausole illecite, in particolare il 5 agosto 2014 e il 25 maggio 2021, perché attribuivano alla banca un potere sostanzialmente discrezionale di determinare il tasso di cambio e quindi l’importo dovuto dal consumatore. AM, inoltre, lavorava da tempo per la banca e aveva una formazione e un’esperienza professionale tali da renderla più esperta del consumatore medio quanto ai rischi del prodotto finanziario.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che definisce il consumatore;
- l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva;
- l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sui criteri di valutazione e sul requisito di trasparenza;
- l’articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti della clausola abusiva;
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, sui mezzi per far cessare l’uso di clausole abusive;
- l’articolo 8, che consente agli Stati membri di introdurre misure più severe per garantire un livello di protezione più elevato.
Viene richiamato anche il quadro processuale polacco, in particolare il meccanismo del registro nazionale delle clausole illecite previsto dagli articoli 47936, 47942 e 47943 del codice di procedura civile.
Prima questione: valore del registro nazionale delle clausole illecite
La Corte afferma che la direttiva 93/13 non osta a che una clausola non negoziata individualmente sia dichiarata abusiva per il solo fatto che il suo contenuto è equivalente a quello di una clausola già iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite. Questo meccanismo rientra nella facoltà degli Stati membri di adottare disposizioni più severe ai sensi dell’articolo 8 della direttiva, purché il registro sia gestito in modo trasparente, aggiornato e rispettoso della certezza del diritto.
La Corte ricorda che un sistema del genere può contribuire rapidamente a far cessare l’uso diffuso di clausole abusive e che, in ogni caso, il professionista deve poter contestare davanti al giudice l’effettiva equivalenza tra la clausola contestata e quella registrata.
Seconda questione: clausola abusiva e presenza di una clausola alternativa
La Corte esclude che una clausola abusiva perda tale natura perché il contratto contiene un’altra clausola che consente al consumatore di adempiere l’obbligazione a condizioni diverse. La valutazione del carattere abusivo deve essere compiuta alla data della conclusione del contratto, considerando tutte le circostanze e l’eventuale squilibrio insito nella clausola stessa.
Secondo la Corte, il fatto che il consumatore possa scegliere in seguito una modalità alternativa di rimborso non elimina lo squilibrio creato dalla clausola che attribuisce al professionista il potere di fissare unilateralmente il tasso di cambio. Diversamente, il professionista potrebbe beneficiare dell’incertezza o dell’incomprensione del consumatore, e ciò contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva di eliminare le clausole abusive dal mercato contrattuale.
Terza questione: obbligo di informazione verso il consumatore esperto
La Corte chiarisce che il requisito di trasparenza si valuta secondo il parametro oggettivo del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dipende dallo scopo non professionale del contratto e non dalle specifiche competenze dell’interessato.
Ne consegue che il professionista deve informare il consumatore, in modo chiaro, sulle caratteristiche essenziali del mutuo indicizzato in valuta estera e sui rischi di cambio connessi, anche se il consumatore è un dipendente della banca e possiede conoscenze pertinenti. Tali informazioni devono consentire di comprendere il rischio reale di una significativa svalutazione della valuta in cui il reddito è percepito e di valutare le possibili conseguenze economiche sull’intera durata del contratto.
Quarta questione non esaminata
Poiché la risposta alla terza questione è stata affermativa, la Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulla quarta questione, relativa alla possibilità che le medesime clausole siano abusive nei confronti di un consumatore e valide nei confronti dell’altro in un contratto concluso con più consumatori.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 non ostano a che una clausola sia considerata abusiva per equivalenza con una clausola iscritta nel registro nazionale delle clausole illecite;
- una clausola abusiva non perde il suo carattere per la sola presenza di una clausola alternativa lecita;
- il professionista deve informare il consumatore sui rischi e sulle caratteristiche essenziali del contratto anche quando il consumatore è un suo dipendente esperto.
Principi ricavabili per la pratica
La sentenza è rilevante per i contenziosi su mutui in valuta estera e, più in generale, sulle clausole standard bancarie: conferma la legittimità di strumenti nazionali di tipizzazione delle clausole abusive, ma ribadisce che la valutazione deve restare compatibile con il contraddittorio e con la possibilità di contestazione da parte del professionista. Sotto il profilo sostanziale, rafforza l’idea che la trasparenza bancaria va apprezzata in modo oggettivo e che l’esperienza professionale del cliente non riduce, di per sé, il dovere informativo dell’intermediario.
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