Sentenza del 12/01/2022 n. 728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'esenzione TOSAP invocata dall'Istituto per occupazioni di suolo pubblico (ponteggi/strutture metalliche nel 2008) effettuate per lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà dell'Istituto. L'Istituto invocava l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507/1993, art. 49, comma 1, lett. a), e dal regolamento comunale, sostenendo la sua qualifica di ente pubblico non economico con finalità assistenziali. La società di riscossione contestava che la CTR avesse confuso il requisito soggettivo (natura dell'ente) con il requisito oggettivo (finalità specifiche dell'occupazione), omettendo di verificare se l'occupazione fosse destinata a finalità di assistenza specifiche o fosse invece collegata ad obblighi contrattuali/extracontrattuali di manutenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 richieda, oltre al requisito soggettivo (ente pubblico non economico), anche un requisito oggettivo: l'occupazione deve essere effettuata per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca. Nel caso di specie l'occupazione del suolo (ponteggi per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria) è stata effettuata in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario (locatore) e per protezione di terzi, pertanto manca la finalità specifica di assistenza richiesta dalla norma. Perciò la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, è rigettato l'originario ricorso dell'Agenzia (IACP). Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a)
"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al T.U. imposte sui redditi, art. 87, comma 1, lett. c), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"
La norma richiede due requisiti: soggettivo (ente pubblico non economico) e oggettivo (l'occupazione deve essere svolta per finalità specifiche indicate). L'esenzione va interpretata restrittivamente e non può applicarsi se l'occupazione è finalizzata alla manutenzione/adempimenti contrattuali.
art. 2195 c.c.
Riferimento alla distinzione tra attività commerciali ed attività istituzionali: la censura ha riguardato la confusione tra finalità dell'ente e natura dell'attività svolta.
art. 73 TUIR (ex art. 87 previgente)
Richiamato per individuare gli enti pubblici non economici rilevanti ai fini soggettivi della norma fiscale; la qualificazione dell'ente è parte del requisito soggettivo, ma non esime dall'accertare il requisito oggettivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87
Collegamento normativo per la qualificazione degli enti pubblici impiegata nella disposizione di esenzione.
art. 2053 c.c.
Riferimento alla responsabilità per danno da cose in custodia e al dovere di protezione verso terzi, giustificando l'obbligo di intervento manutentivo dell'ente proprietario.
L.R. Puglia 20 maggio 2014, n. 22, art. 6
Richiamata per la trasformazione dell'Istituto in Agenzia Regionale per la Casa e la sua qualificazione come ente regionale non economico (rilievo ai fini del requisito soggettivo).
Giurisprudenza citata (es.: Cass. sez. un. 10013/2021; Corte Cost. 347/1993; Cass. sez. un. 28160/2008; Cass. 20135/2019)
Riferimenti utilizzati per sostenere principi: interpretazione restrittiva delle esenzioni tributarie e distinzione tra finalità istituzionali e natura economica di specifiche attività (anche locazione a canone agevolato può costituire attività economica).
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: è necessario verificare sia il requisito soggettivo (natura dell'ente) sia il requisito oggettivo (finalità specifiche dell'occupazione).
- La mera qualifica statutaria o il finanziamento pubblico dell'intervento non sono sufficienti a garantire l'esenzione: conta la finalità concreta dell'occupazione del suolo.
- Occupazioni effettuate per adempiere a obblighi contrattuali o di tutela della sicurezza (manutenzione, ponteggi per messa in sicurezza, responsabilità verso terzi) non rientrano nelle finalità di assistenza/previdenza/sanità/educazione/cultura/research previste dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 e quindi non godono dell'esenzione TOSAP.
- Attività svolte da enti pubblici anche con finalità sociali possono assumere natura economica se consistono nella gestione locativa con corrispettivo (anche agevolato); tale natura può escludere benefici fiscali destinati a prestazioni assistenziali specifiche.
- In controversie simili, occorre documentare in modo specifico e probatorio che l'occupazione del suolo è funzionalmente e direttamente finalizzata a prestazioni di assistenza o alle altre finalità elencate dalla norma, e non solo collegata alla generale missione statutaria dell'ente.
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