Cassazione Penale, Sentenza n. 4242/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati decisi con sette sentenze. Ha formulato quindici motivi, deducendo violazioni di legge (art. 606 c.p.p., in relazione agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.2) e vizi di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva considerato elementi oggettivi e soggettivi, indici probatori e il precedente riconoscimento della continuazione endoprocessuale, e contestando l'uso di criteri come distanza temporale e diversa natura dei beni giuridici offesi per escludere la continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Potenza ha motivato adeguatamente la decisione: tra i reati delle sette sentenze non ricorrevano i presupposti della continuazione, poiché mancava un medesimo disegno criminoso unitario (ampio arco temporale, contesto spaziale differente, modalità diverse), alcuni reati erano separati da oltre due anni e altri presentavano titoli e modalità del tutto diversi; il reato associativo (art. 416-bis) era riferito a un periodo successivo e con diversa condotta. La Corte ha altresì osservato che la continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione non impone automaticamente la continuazione in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure sia di violazione di legge sia di vizio motivazionale. La Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha ritenuti infondati rispetto alla valutazione di merito del giudice dell'esecuzione.
art. 671 c.p.p.
Norma relativa alle decisioni del giudice dell'esecuzione in tema di esecuzione delle pene e della continuazione; invocata dal ricorrente come parametro di corretto esercizio del potere valutativo del giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato e motivato i criteri di valutazione previsti.
art. 81, comma 2, c.p.
Disposizione sul concorso di pene e continuità criminosa; il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ai vari reati. La Corte ha ricordato che per l'applicabilità serve il riconoscimento di un disegno criminoso unitario e specifico e che non vi è automatismo nemmeno rispetto al reato associativo.
art. 192 c.p.p.
Disposizione sui criteri di valutazione delle prove e degli indizi; richiamata in relazione al vizio di motivazione dedotto dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adottato una motivazione adeguata, basata su elementi logici e coerenti.
art. 416-bis c.p.
Norma sul reato associativo (associazione di tipo mafioso); la sentenza ricompresa tra le pronunce era stata invocata dal ricorrente per dimostrare un disegno unitario. La Corte ha affermato che pur teoricamente possibile, il vincolo di continuazione fra reato associativo e reati fine non è automatico e richiede che i reati fine siano specificamente programmati ab origine nel contesto associativo.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione richiede la sussistenza di un medesimo disegno criminoso unitario; non basta la somiglianza formale o la natura patrimoniale dei reati.
- La mera coincidenza di appartenenza dei reati a un quadro associativo (art. 416-bis) non comporta automaticamente la continuazione: è necessario che i reati fine fossero programmati fin dall'origine con specificità ideativa e volitiva.
- Il giudice dell'esecuzione ha un ampio margine di valutazione sui profili fattuali (temporalità, contiguità spaziale, modalità concrete): tali valutazioni, se motivate e logiche, non sono sindacabili in cassazione se non per vizi di diritto o manifesta illogicità.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario fornire indizi gravi, precisi e concordanti sul progetto criminoso unitario; argomentazioni generiche o basate solo sulla tipologia dei reati sono insufficienti.
- La continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione non implica automaticamente l'applicabilità della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare autonomamente i presupposti dell'istituto.
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