Cassazione Civile, Ordinanza n. 08321/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte dell'investitore, di titoli obbligazionari emessi da Parmalat divenuti inesigibili a seguito del default dell'emittente. In primo grado era stata dichiarata la nullità del contratto quadro di investimento stipulato nel 1992, ritenuto non adeguato alle sopravvenute disposizioni del TUF, e l'invalidità dell'ordine di acquisto, assunto come impartito telefonicamente anziché per iscritto. La Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della banca, rilevando che il contratto quadro conteneva già le pattuizioni richieste dalla disciplina sopravvenuta e che gli ordini potevano essere impartiti anche per telefono. Con il ricorso per cassazione l'investitore ha dedotto: 1) la nullità del contratto quadro per mancato adeguamento alle previsioni del TUF e dell'art. 30, comma 2, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che le difformità non fossero mere irregolarità; 2) la nullità dell'ordine di investimento perché telefonico, in violazione della forma scritta asseritamente prevista ad substantiam; 3) la violazione dell'art. 8 Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che l'operazione fosse stata eseguita fuori mercato e che la banca avesse omesso gli obblighi informativi, con conseguente responsabilità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla conformità del contratto quadro alla disciplina sopravvenuta; il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, perché la forma scritta era richiesta per il contratto quadro ma non per i singoli ordini di investimento, salvo patto contrario, e nella specie il contratto consentiva anche ordini telefonici; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale escluso in fatto che l'operazione fosse stata eseguita fuori mercato e non avendo negato in astratto i principi evocati dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, lett. e), Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
La Corte d'appello aveva verificato in fatto che il contratto quadro del 1992 conteneva già le pattuizioni richieste dalla disciplina sopravvenuta; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità tale apprezzamento di merito.
art. 8 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522
Il motivo che ne denunciava la violazione è stato ritenuto non pertinente rispetto al decisum, perché la Corte d'appello aveva escluso in fatto che l'operazione fosse stata eseguita fuori mercato.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La proposizione di censure prive di specifica attinenza alla sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi di ricorso e comporta inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Cass., Sez. I, 9 agosto 2017, n. 19759
Richiamata come precedente secondo cui la forma scritta è obbligatoria per il contratto quadro, ma non per i singoli ordini di investimento, salvo patto contrario.
Cass., Sez. III, 7 novembre 2005, n. 21490
Richiamata per affermare che censure non specificamente attinenti al decisum equivalgono a mancanza dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare una valutazione che il giudice di merito abbia compiuto in fatto sulla conformità di un contratto alla disciplina applicabile, se la doglianza mira soltanto a ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
- La nullità per difetto di forma va distinta tra contratto quadro e singoli ordini di investimento: la forma scritta è richiesta per il contratto quadro, mentre per gli ordini può valere la forma libera quando il regolamento contrattuale consente espressamente anche modalità diverse dalla scrittura.
- La violazione di norme regolamentari o degli obblighi informativi dell'intermediario può essere fatta valere in cassazione solo se il motivo si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure astratte o non pertinenti sono inammissibili.
- Le doglianze che presuppongono fatti diversi da quelli accertati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché incompatibili con il sindacato di legittimità e con l'onere di specifica critica imposto dall'art. 366, n. 4, c.p.c.
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