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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 501 - Corte di Giustizia UE

La Corte chiarisce che la effettiva cessione di beni costituisce il presupposto sostanziale per far sorgere il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diritto a detrazione dell'imposta pagata a monte - Condizioni sostanziali del diritto a detrazione - Cessione effettiva dei beni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti contestavano gli avvisi di rettifica IVA con cui era stata negata la detrazione dell’imposta indicata su fatture relative all’acquisto di beni strumentali. Sostenevano che, per negare la detrazione, non fosse sufficiente dimostrare l’inesistenza effettiva delle cessioni, ma fosse necessario provare anche che il destinatario della fattura sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. Le operazioni, tuttavia, risultavano prive di effettiva consegna o installazione dei beni e caratterizzate da ulteriori irregolarità.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA nasce solo in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettivamente realizzata. Pertanto, quando l’amministrazione dimostra che l’operazione fatturata non è mai avvenuta, può negare la detrazione senza dover accertare anche la buona o mala fede del destinatario della fattura. La causa è stata quindi decisa in senso favorevole all’amministrazione finanziaria; le spese del procedimento nazionale spettano al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Il diritto a detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile.

    Il diritto alla detrazione è subordinato all’effettiva realizzazione dell’operazione imponibile. Una fattura, da sola, non è sufficiente a generare il diritto.

  • Articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.

    Poiché l’esigibilità dell’IVA è collegata alla concreta cessione o prestazione, in assenza dell’operazione non sorge il diritto alla detrazione.

  • Articolo 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Si considera "cessione di un bene" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

    La cessione richiede un trasferimento effettivo del potere di disporre del bene; la mera emissione della fattura non dimostra tale trasferimento.

  • Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE

    La disposizione ha portata sostanzialmente identica all’articolo 17 della sesta direttiva e conferma il collegamento tra detrazione e operazioni effettivamente realizzate.

  • Articoli 271, 272 e 283 del Code général des impôts francese

    La normativa francese esclude la detrazione dell’IVA indicata in fattura quando la fattura non corrisponde a una reale cessione di beni o prestazione di servizi.

Massime di principio

  • La detrazione IVA presuppone sempre l’esistenza reale dell’acquisto o della prestazione: una fattura formalmente corretta non è sufficiente.
  • Se l’amministrazione dimostra oggettivamente che l’operazione non è mai avvenuta, può negare la detrazione senza dover provare che il contribuente partecipasse consapevolmente a una frode.
  • La buona fede del contribuente può assumere rilievo in casi diversi, ad esempio quando l’operazione è effettivamente avvenuta ma presenta irregolarità o frodi nella catena commerciale; non può però creare un diritto alla detrazione in assenza dell’operazione.
  • L’onere di dimostrare che i beni sono stati realmente consegnati o che i servizi sono stati effettivamente eseguiti grava sul soggetto che chiede la detrazione.
  • Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare documenti idonei a provare la realtà dell’operazione, come contratti, documenti di trasporto, prove di pagamento, verbali di consegna, registri dei beni e documentazione dell’effettivo utilizzo nell’attività imponibile.

Testo integrale

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