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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21126/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già affermata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una tentata rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerle. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della motivazione relativa alla ritenuta aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il secondo motivo era indeducibile perché la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, nel quale si era invece contestata soltanto la sussistenza della tentata rapina sotto il profilo degli atti idonei e univoci. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio per cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e il giudice può legittimamente negarle valorizzando l'assenza di tali elementi e la presenza di dati negativi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell'imputato; dopo la modifica del 2008, il giudice può negarle in assenza di elementi positivi, senza che lo stato di incensuratezza sia di per sé sufficiente.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    È la norma che disciplina l'aggravante contestata; nel caso concreto la doglianza sulla sua sussistenza è stata ritenuta indeducibile perché non proposta in appello.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche presuppongono una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e possono essere negate quando non emergano elementi positivamente valorizzabili e risultino invece dati negativi ostativi alla mitigazione della pena.
  • Dopo la modifica dell'art. 62-bis c.p. del 2008, lo stato di incensuratezza non basta da solo a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, ossia non devolute con l'atto di appello; i motivi che introducono per la prima volta una censura sul punto sono indeducibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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