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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudizio nasce dalla convalida, da parte del Giudice di Pace di Torino, del trattenimento in un centro per il rimpatrio disposto nei confronti di un cittadino tunisino contestualmente a un decreto di respingimento. Il ricorrente ha impugnato il decreto di convalida con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme interne ed europee che impongono alle autorità di informare lo straniero della possibilità di chiedere protezione internazionale, sostenendo che dagli atti non risultasse alcuna informazione orale o scritta effettivamente resa e che il giudice di pace avesse omesso di verificare tale adempimento. Con il secondo ha dedotto la violazione del divieto di espulsioni collettive, sostenendo che il respingimento fosse stato adottato in modo seriale e senza un effettivo esame individuale della sua posizione, nell'ambito di un gruppo di connazionali sbarcati nello stesso giorno. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria con allegato successivo provvedimento di annullamento del decreto di respingimento presupposto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di pace non avesse compiutamente verificato l'adempimento dell'obbligo informativo sulla possibilità di richiedere protezione internazionale, obbligo imposto dalla normativa nazionale ed europea. Ha quindi ritenuto che tale omissione rendesse manifesta l'illegittimità del decreto di respingimento e, conseguentemente, viziato anche il trattenimento convalidato. Il secondo motivo è stato assorbito. La Cassazione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, perché il processo non poteva essere proseguito essendo ormai scaduto il termine perentorio per la convalida del trattenimento. Non sono state regolate le spese per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il trattenimento nel centro per il rimpatrio è convalidato dal giudice, ma il controllo giudiziale può estendersi incidentalmente alla manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal giudice di pace come presupposto della convalida e del respingimento.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata nel ricorso in relazione al respingimento e ai suoi presupposti.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    Presso gli hotspot deve essere assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito; la scelta di non chiedere asilo deve essere informata.

  • art. 8 direttiva 2013/32/UE

    Gli Stati membri devono fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi presenti in centri di trattenimento o ai valichi di frontiera.

  • art. 4 Protocollo n. 4 CEDU

    Invocato dal ricorrente sul divieto di espulsioni collettive; nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 382, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha disposto la cassazione senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta scadenza del termine perentorio di convalida.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    Il controllo sulla regolarità della procedura di espulsione rileva anche ai fini della legittimità della detenzione a fini espulsivi.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati secondo la disciplina speciale.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione le competenze del difensore della parte ammessa sono liquidate dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • L'obbligo informativo sulla possibilità di richiedere protezione internazionale è un adempimento sostanziale e non meramente formale: la mancata prova dell'informazione può rendere illegittimo il respingimento e, per riflesso, il trattenimento fondato su di esso.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve poter valutare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento o espulsione presupposto, quando tale illegittimità incida sulla regolarità della procedura espulsiva.
  • La scelta dello straniero di non presentare domanda di protezione internazionale è valida solo se informata; la semplice assenza di una domanda non sana l'omissione informativa dell'amministrazione.
  • L'adozione di un modello uniforme o la contestualità di più provvedimenti non esclude di per sé l'espulsione collettiva, ma è decisiva l'effettiva valutazione individuale della posizione del singolo interessato; nel caso esaminato, tuttavia, tale censura è rimasta assorbita.
  • Quando il termine perentorio per la convalida del trattenimento è ormai scaduto, la cassazione del decreto impugnato avviene senza rinvio perché il processo non è più proseguibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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