Cassazione Penale, Sentenza n. 08290/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.), lamentando violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare contesta l'assenza di una descrizione del suo apporto specifico al fatto, la valutazione delle dichiarazioni dei coimputati (Malfatti e Tranquillini) senza considerare il loro licenziamento, la presunta manipolazione della registrazione fonica, l'incompletezza della testimonianza dell'Isp. Casciato e la mancanza di riscontri esterni che attestino il dolo specifico o la consapevolezza della condotta fraudolenta da parte sua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. È stata confermata la sentenza della Corte d'appello di Trento (che aveva a sua volta confermato il Tribunale di Rovereto): Saiani è stato ritenuto responsabile in concorso, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c., comma 2), per aver condiviso e avallato il piano criminoso consistente nel riempimento di vasi vinari con acqua per occultare la mancanza di giacenze. La Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei coimputati, adeguatamente corroborate da riscontri esterni (in particolare la registrazione fonica e documenti sequestrati), ha valutato congrua la motivazione dei giudici di merito e ha ricordato che la Cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto quando la motivazione di merito è logica e completa.
Norme richiamate
art. 2638 cod. civ.
La norma tutela le funzioni di vigilanza e prevede due ipotesi autonome: il primo comma (reato di mera condotta) richiede l'uso di mezzi fraudolenti e il dolo specifico volto a ostacolare la vigilanza; il secondo comma è una fattispecie a forma libera che richiede il dolo generico diretto e l'effettivo verificarsi di un ostacolo rilevante all'attività di vigilanza; l'avverbio "consapevolmente" esclude il dolo eventuale.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato: il contributo del concorrente può essere materiale, morale o omissivo e anche forme atipiche di concorso (compreso il concorso morale atipico) sono rilevanti se hanno apportato un contributo causalmente efficiente alla realizzazione del fatto.
art. 234 cod. proc. pen.
La registrazione fonica effettuata da un soggetto partecipante al colloquio non è da considerarsi intercettazione e può essere legittimamente acquisita e impiegata come prova, purché non emergano elementi specifici che ne compromettano la genuinità.
art. 2621 cod. civ. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamata in via comparativa per chiarire l'elemento soggettivo: nelle fattispecie con l'avverbio "consapevolmente" il dolo deve essere diretto e consapevole, non eventuale.
Massime di principio
- Per i reati previsti dall'art. 2638 c.c. occorre distinguere fra il primo comma (chefissa dolo specifico finalizzato all'ostacolo alla vigilanza) e il secondo comma (delitto a forma libera con dolo generico diretto e richiesta di un effettivo ostacolo alla funzione di vigilanza).
- La qualifica dirigenziale (es. presidente del CdA) è elemento rilevante ma non sufficiente di per sé: è necessario dimostrare un contributo, anche morale o omissivo, avuto incidenza causale sulla realizzazione dell'illecito.
- Le dichiarazioni accusatorie rese da coimputati possono formare prova se dotate di intrinseca attendibilità e corroborate da riscontri esterni indipendenti (registrazioni, documenti, perquisizioni).
- Le registrazioni foniche effettuate da uno dei partecipanti al colloquio sono in linea di massima ammissibili come prova e possono essere decisive, salvo prova specifica di manipolazione; obiezioni generiche alla loro genuinità sono inidonee senza elementi concreti.
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione di merito delle fonti di prova quando la motivazione dei giudici di merito è logica, congrua e priva di illogicità manifesta: la mera prospettazione di una diversa valutazione probatoria non integra vizio di legittimità.
- Nel concorso morale atipico è sufficiente che il comportamento del partecipe abbia inciso sul motivo e sulla determinazione psicologica degli esecutori materiali, anche rinsaldandone o rafforzandone il proposito criminoso.
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