Ordinanza n. 9467/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento dell’ordinanza ministeriale del Ministero dell'istruzione del -OMISSIS- - che disciplina le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo - nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 16, co. 6), nonché b) delle allegate tabelle e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e sul conferimento delle supplenze, limitatamente alla regola di valutabilità del servizio militare e del servizio civile sostitutivo solo se svolti in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ministeriale e le relative tabelle nella parte in cui prevedono l’attribuzione integrale del punteggio per il servizio militare di leva e per il servizio sostitutivo assimilato, purché prestati in costanza di nomina. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso collettivo potrebbe essere inammissibile per disomogeneità delle posizioni giuridiche, poiché non risulta che tutti i ricorrenti abbiano svolto la medesima tipologia di servizio. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la disposizione impugnata non appare identica a quella già annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato, poiché distingue tra servizio militare e servizio civile sostitutivo, valutabili se svolti in costanza di nomina, e servizio civile nazionale o universale, cui è collegata una riserva di posti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla definitiva ammissibilità del ricorso. Ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per la non omogeneità delle situazioni dei ricorrenti e ha disposto di sollecitare il contraddittorio sul punto. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Amministrazione secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 836/2019. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni. È stata fissata una nuova camera di consiglio per l’esame della domanda cautelare all’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati; nel caso concreto il TAR l’ha disposta mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce la base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto disciplinate dall’ordinanza ministeriale impugnata.
Massime di principio
- Un ricorso collettivo può essere dichiarato inammissibile quando le posizioni giuridiche dei ricorrenti non siano omogenee e non risulti che essi abbiano svolto la medesima tipologia di servizio; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
- Quando l’impugnazione incide sulla posizione di potenziali controinteressati inseriti o collocati nelle graduatorie, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49 c.p.a., rinviando l’esame della domanda cautelare alla successiva camera di consiglio.
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