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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28136/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (responsabile civile)

La controversia

La controversia nasce da un incendio che, secondo gli attori, si sarebbe sviluppato dal fondo confinante di proprietà di una società e avrebbe danneggiato il loro muro di cinta. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria e ha condannato la società al pagamento di Euro 3.611,00 oltre accessori e spese. In appello la Corte territoriale ha ridotto il risarcimento a Euro 1.819,00 e ha rideterminato le spese di lite, compensandole per un terzo e ponendo i restanti due terzi a carico dell’appellante, con liquidazione anche delle spese del primo grado in misura superiore a quella originaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per asserita mancata considerazione del motivo di gravame sull'an debeatur; (2) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, addossandole la dimostrazione del caso fortuito senza che i danneggiati avessero prima provato il nesso causale tra cosa in custodia e danno; inoltre ha denunciato, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 99, 112, 324 e 336 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius, per avere il giudice d’appello aumentato la liquidazione delle spese di primo grado in assenza di appello incidentale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non apparente la motivazione della sentenza impugnata e corretta la ricostruzione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta che la sentenza di primo grado sia stata riformata solo parzialmente, il giudice d’appello può rideterminare le spese in base all’esito complessivo della lite, ma non può aumentare la liquidazione delle spese del primo grado in danno dell’unico appellante in assenza di appello incidentale e fuori dai limiti dell’effetto espansivo interno. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado; la Corte, decidendo nel merito, ha mantenuto la compensazione per un terzo e ha rideterminato i due terzi residui delle spese del primo grado e del secondo grado, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La motivazione è nulla solo se manca in senso materiale o è meramente apparente; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza deve esistere in modo intellegibile, ma il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È invocabile per nullità della sentenza, ma non per una rivalutazione del merito sotto forma di difetto motivazionale non radicale.

  • art. 2051 c.c.

    Il custode risponde del danno da cosa in custodia salvo prova del caso fortuito; il giudice ha ritenuto provata la presenza di sterpaglie e la propagazione dell’incendio dal fondo custodito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non è stato invertito: i danneggiati devono provare il nesso causale, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito.

  • art. 115 c.p.c.

    La perizia stragiudiziale non è fatto oggettivamente non contestabile, ma mero elemento indiziario da valutare liberamente dal giudice.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese deve seguire il criterio della soccombenza unitario e globale in relazione all’esito complessivo della lite.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza può travolgere il capo sulle spese solo nei limiti dell’effetto espansivo interno e della concreta dipendenza dalla decisione principale; non legittima automaticamente un aumento delle spese a carico dell’appellante senza impugnazione incidentale sul punto.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al dedotto vizio di ultrapetizione sulla regolazione delle spese.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese in relazione al giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha escluso l’obbligo di ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma richiamata solo per il coordinamento con il comma 1-quater sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, il vizio denunciabile in cassazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia concisa o non condivisibile dalla parte.
  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il rapporto tra cosa custodita e danno, mentre il custode si libera soltanto dimostrando il caso fortuito; il giudice può fondare il proprio convincimento anche su testimonianze e su una perizia stragiudiziale quale indizio, se adeguatamente valutata.
  • La perizia stragiudiziale non ha valore di prova piena e non è soggetta al principio di non contestazione come fatto giuridico, ma costituisce un elemento indiziario rimesso alla libera valutazione del giudice di merito.
  • Quando la sentenza di primo grado è riformata, anche solo in parte, il giudice d’appello deve rideterminare le spese in base all’esito complessivo della lite; tuttavia l’effetto espansivo interno non consente, in assenza di specifica impugnazione sul capo spese, di peggiorare la posizione dell’appellante oltre i limiti imposti dalla concreta dipendenza tra capo principale e capo accessorio.
  • La liquidazione delle spese va ancorata a un criterio unitario e globale di soccombenza, evitando di considerare una parte soccombente in un grado e vincitrice in un altro in modo incoerente con l’esito finale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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