Sentenza n. 83/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento - dell'illegittimità dell’inadempimento serbato dall’Ente territoriale resistente in relazione all’istanza formalizzata a mezzo pec il 17 ottobre 2025, volta ad ottenere il contrassegno di invalidità necessario per il figlio della ricorrente-OMISSIS- (-OMISSIS-) “…afflitto da ritardo mentale grave in celebropatia…”, con lei residente a Gravina in Puglia (BA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato dal Comune sull'istanza volta a ottenere il contrassegno di invalidità per il figlio della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità dell'inadempimento del Comune rispetto a una comunicazione PEC del 17 ottobre 2024, con la quale, tramite un avvocato, aveva lamentato di non avere potuto formalizzare presso la Polizia Municipale una domanda per il rilascio del contrassegno di invalidità destinato al figlio. La ricorrente ha dedotto il mancato riscontro comunale a tale comunicazione. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che non risultava presentata al Comune una domanda formale di rilascio del contrassegno, proveniente direttamente dall'interessata e proposta secondo le forme previste, e che la PEC depositata non poteva essere qualificata come istanza di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza di un valido atto d'impulso del procedimento. La PEC del 17 ottobre 2024 costituiva una comunicazione di doglianza circa l'impossibilità di presentare la domanda, ma non una formale istanza di rilascio del contrassegno proveniente dalla diretta interessata. In mancanza di una domanda procedimentale idonea, non poteva configurarsi un obbligo del Comune di provvedere né un silenzio-inadempimento impugnabile. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento.
Massime di principio
- Un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione è inammissibile quando non sia stata previamente presentata una domanda formale, proveniente dall'interessato e idonea ad avviare il procedimento amministrativo.
- Una comunicazione con cui il privato lamenti di non essere riuscito a formalizzare un'istanza non equivale, di per sé, alla domanda amministrativa che avrebbe dovuto essere presentata e non determina l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Il silenzio-inadempimento presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere attivato da un'istanza procedimentale valida; in assenza di tale presupposto manca un atto d'impulso impugnabile.
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