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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03041/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto per ottenere la consegna di una universalità di beni mobili, costituita da un compendio di libri antichi e documenti, oppure il pagamento dell'importo corrispondente. La ricorrente sosteneva di avere acquistato il compendio, parte di una biblioteca storica, e di non averne ottenuto la disponibilità nonostante i solleciti. Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Il Tribunale revocava il decreto per carenza di legittimazione attiva; la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva quattro censure: 1) nullità della procura alle liti rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, per violazione degli artt. 83, 115 e 125 c.p.c. e 111 Cost.; 2) omesso esame delle risultanze di causa e violazione degli artt. 83 e 115 c.p.c. e 111 Cost., assumendo un conflitto d'interessi tra i resistenti e un'erronea valutazione delle prove; 3) violazione degli artt. 1703, 1705 e 1719 c.c. e di varie norme processuali, per non avere la Corte riconosciuto che l'acquisto era stato in realtà compiuto da un mandatario senza rappresentanza, mentre la ricorrente avrebbe solo eseguito il pagamento; 4) violazione degli artt. 1173 e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto assorbite le ulteriori domande dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, applicando il principio per cui la procura alle liti rilasciata in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo è valida anche se priva di data certa, quando sia depositata al momento della costituzione in giudizio, potendosi desumere implicitamente la sua anteriorità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in realtà, a una rivalutazione del merito e perché la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in ipotesi tipizzate; ha inoltre escluso che la violazione dell'art. 111 Cost. possa essere prospettata direttamente come motivo di ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la ricorrente chiedeva un nuovo esame del materiale probatorio per dimostrare l'esistenza di un mandato senza rappresentanza, ma senza indicare un vero vizio di legittimità; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fondato la decisione sulla mancanza di prova del mandato e sulla documentazione che indicava il diverso soggetto come acquirente, mentre il pagamento della ricorrente la qualificava al più come solvens. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, una volta esclusa la legittimazione attiva, l'esame delle ulteriori domande era correttamente assorbito per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla validità della procura alle liti e alla sua dedotta nullità.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non se rivaluta liberamente le prove di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di applicare il prudente apprezzamento nei casi dovuti; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 125 c.p.c.

    La procura alle liti deve risultare anteriore alla costituzione; tale requisito può desumersi implicitamente dal deposito della procura in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    La dedotta violazione non è proponibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il contrasto con i parametri costituzionali va veicolato attraverso la norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un mandato senza rappresentanza.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'acquisto sarebbe stato compiuto dal mandatario nell'interesse della mandante.

  • art. 1719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del mandatario, ma senza che la Corte ravvisasse prova del rapporto dedotto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ritenuto inammissibile per assorbimento conseguente al difetto di legittimazione attiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento al riparto dell'onere della prova circa l'esistenza del mandato senza rappresentanza, che la ricorrente non ha assolto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La procura alle liti apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo è valida, anche se priva di data certa, quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio, potendosi così desumere la sua anteriorità rispetto alla costituzione stessa.
  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale probatorio; è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • La violazione dell'art. 111 Cost. non può essere dedotta direttamente come autonoma censura di violazione di legge nel ricorso per cassazione, dovendo il contrasto con la Costituzione emergere attraverso l'applicazione della norma ordinaria rilevante.
  • Chi allega l'esistenza di un mandato senza rappresentanza deve fornirne la prova; in mancanza di elementi idonei, la documentazione contrattuale e contabile che indica un diverso acquirente consente di escludere la legittimazione attiva del soggetto che agisce.
  • Una volta accertato il difetto di legittimazione attiva della parte attrice o opponente, le ulteriori domande restano correttamente assorbite per difetto di interesse alla loro coltivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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