Cassazione Penale, Sentenza n. 9949/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato la loro responsabilità per il reato di riciclaggio di un'autovettura. Butti lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova (contestando date di acquisto/trasporto e l'omessa valutazione di elementi a sua difesa) e deduce l'illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in quanto la pena principale è stata ridotta sotto la soglia dei tre anni. Selva contesta la valutazione probatoria circa la data di trasporto e la motivazione, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per avere la corte valorizzato precedenti penali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, nel resto, i ricorsi di entrambi gli imputati. Ha però accolto il secondo motivo del ricorso di Butti relativo alla pena accessoria: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di Butti, ritenendo che la riduzione della pena sotto la soglia di tre anni esclude tale accessorio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Selva e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Per il resto le condanne sostanziali sono state confermate
Norme richiamate
art. 29 comma 1 codice penale
Richiamata nella deduzione sul carattere illegittimo della pena accessoria: la Corte ha ritenuto che l'interdizione dai pubblici uffici non può essere mantenuta quando, per effetto di circostanze attenuanti, la pena detentiva è stata ridotta sotto la soglia dei tre anni prevista per l'applicazione di tale accessorio
art. 533 codice di procedura penale
Invocato dalla difesa di Selva per denunciare travisamento della prova e vizio di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece la motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica, rigettando il rilievo
Giurisprudenza di legittimità (sez. 6, sent. citate)
La Corte ha richiamato principi consolidati secondo i quali la Cassazione non è sede di riesame libero del merito: i ricorsi che propongono una rivalutazione dei fatti senza evidenziare vizi di legittimità sono inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare vizi di legittimità o manifesta illogicità della motivazione sono normalmente dichiarati inammissibili
- Le pene accessorie devono essere coerenti con la pena principale: se, per effetto di attenuanti, la reclusione è ridotta al di sotto delle soglie previste per l'applicazione dell'accessorio (es. tre anni per l'interdizione dai pubblici uffici), l'accessorio va escluso
- Per ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche è necessario che la valutazione del giudice di merito non rilevi elementi negativi sulla personalità; precedenti penali significativi (anche successivi, se valutati rilevanti dal giudice) possono influenzare negativamente tale concessione
- Per far valere un vizio di motivazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o il travisamento delle prove, non semplicemente proporre una diversa interpretazione dei fatti
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, in alcuni casi, a sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende)
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