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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20230/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Prima Sezione del 21/01/2021 che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis c.p.p. Le censure nel nuovo ricorso vertevano su: (a) una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevederebbe l'incompatibilità a decidere di tutti i componenti della Sezione che aveva pronunciato la sentenza di legittimità (si sosteneva che il ricorso per errore di fatto veniva assegnato alla stessa Sezione che aveva adottato la pronuncia originaria); (b) la mancata considerazione, da parte della Prima Sezione, del primo motivo originario (trasfuso nel secondo motivo) relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, denuncia basata sulle conversazioni indicate nella "memoria di sintesi" depositata il 12/02/2020 e sull'assenza di alcuni verbali di inizio/fine intercettazioni. Il ricorrente sosteneva che la memoria fosse solo una precisazione di quanto già dedotto e che l'eccezione di inutilizzabilità potesse essere sollevata in qualsiasi stato del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. è irrilevante e manifestamente infondata: l'art. 34 disciplina le ipotesi di incompatibilità del singolo giudice che abbia deciso personalmente in precedenti fasi, e l'esclusione dei giudici che il ricorrente ritiene "incompatibili" si realizza mediante ricusazione, non tramite un'estensione della norma a tutta la Sezione; non sussiste un automatismo che renda incompatibili tutti i componenti della stessa Sezione; (2) il ricorso ex art. 625-bis contro una sentenza della Corte che ha dichiarato l'inammissibilità di un precedente 625-bis è ammissibile solo se fondato su errori compiuti nella sentenza che aveva deciso sul precedente ricorso per errore di fatto: qui il ricorrente insiste su presunti errori della Quinta Sezione e non su errori nella sentenza della Prima Sezione che dichiarò l'inammissibilità; (3) l'unico possibile errore materiale sarebbe stato il ritenere tardiva la memoria del 12/02/2020, ma la tardività è pacifica e il ricorso non deduce che tale qualificazione costituisse svista meramente percettiva o che l'omesso esame fosse decisivo per la decisione; invece si tratta di un errore di giudizio, non ravvisabile dal rimedio straordinario; (4) la giurisprudenza della Cassazione stabilisce che memorie depositate fuori termine non possono essere prese in considerazione e che l'omesso esame di una memoria è rilevante ai sensi dell'art. 625-bis solo se derivi da una svista materiale evidente e decisiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario per errore materiale o di fatto nelle sentenze; ha portata limitata: tutela soltanto errori materiali o di fatto che risultino obiettivamente dimostrabili e decisivi, non errori di valutazione o di giudizio. Può essere utilizzato contro una sentenza della Cassazione che abbia deciso su un precedente ricorso ex art. 625-bis solo se l'errore riguarda la sentenza che decideva quel ricorso.

  • art. 34 cod. proc. pen., comma 1

    Disciplina le cause di incompatibilità del singolo giudice che abbia partecipato direttamente a precedenti decisioni relative agli stessi fatti; non comporta l'automatica incompatibilità di tutti i membri della Sezione che ha pronunciato una sentenza, e la tutela contro giudici ritenuti "incompatibili" si realizza tramite la ricusazione.

  • art. 268 cod. proc. pen., comma 1

    Norma richiamata in relazione alla disciplina delle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; nel caso la Corte ha ritenuto che le doglianze fondate su violazioni di tali disposizioni fossero state dedotte tardivamente e quindi non considerate.

  • art. 271 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamata congiuntamente all'art. 268 come parametro procedurale per la regolarità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le eccezioni relative a tali norme non fossero state efficacemente presentate nei termini.

  • art. 111 Cost.

    Citato come parametro di costituzionalità nella questione sollevata dal ricorrente (garanzia del giusto processo). La Corte ha ritenuto la questione irrilevante e manifestamente infondata rispetto all'art.34 c.p.p.

  • art. 117 Cost., comma 1

    Citato in relazione al rapporto con gli obblighi europei (quale parametro di costituzionalità). La Corte non ha accolto la dedotta incompatibilità sulla base di questo parametro.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Richiamato come parametro di riferimento per la tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che la questione sollevata non dimostrasse una violazione di tali garanzie nel modo prospettato dal ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso ex art. 625-bis c.p.p. tutela soltanto errori materiali o di fatto oggettivi e decisivi: le divergenze di valutazione o gli "errori di giudizio" non sono sindacabili con questo rimedio.
  • La questione di incompatibilità dei giudici ai sensi dell'art. 34 c.p.p. riguarda il singolo giudice che abbia preso parte in precedenti decisioni; se si ritiene un giudice "incompatibile" la via procedurale corretta è la ricusazione e non una generica estensione della norma a tutta la Sezione.
  • Il 625-bis è inammissibile quando il ricorso non assume errori nella specifica sentenza che si intende far riesaminare: non è possibile usare il rimedio contro la sentenza che ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per contestare errori di una pronuncia diversa non oggetto del nuovo gravame.
  • Memorie o produzioni difensive depositate fuori termine nel giudizio di legittimità sono, in linea generale, inammissibili e non possono essere valorizzate come ampliamento del motivo originario, salvo che sia dimostrabile una svista materiale evidente che abbia reso impossibile il loro esame e che sia stata decisiva per la decisione.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso straordinario per errore materiale/fattuale occorre dimostrare in maniera chiara e circostanziata che l'errore è materiale (svista percettiva) e che l'omesso esame della questione sarebbe cambiato l'esito della decisione; mere affermazioni apodittiche non sono sufficienti.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni (es. somma a favore della Cassa delle ammende) se il ricorrente è ritenuto in colpa.

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