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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29146/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su un motivo non consentito avverso la sentenza di applicazione della pena, non riconducibile ai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne consegue, ai sensi di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con declaratoria adottata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato, destinatario di sentenza ex art. 444 c.p.p. con applicazione della pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge, sostanzialmente fondato sull'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio applicato. La Corte rileva però che la doglianza attiene alla misura della pena e non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata in primo grado.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017

    individua i soli motivi consentiti nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla eccessività della pena non vi rientra.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    in vigore dal 3 agosto 2017

    norma richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Una doglianza che investa esclusivamente l'entità della pena applicata non è di per sé deducibile contro la sentenza di patteggiamento, se non integra l'ipotesi di illegalità della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro il patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità quando il motivo di ricorso è estraneo al catalogo dei motivi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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