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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Ici - Imu - Soggetti passivi - Il locatario finanziario è tale - Nelle more della vigenza del contratto di locazione finanziaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta il venir meno della soggettività passiva ICI del locatario finanziario, limitatamente al periodo successivo alla risoluzione. Il locatario resta invece soggetto passivo per il periodo in cui il contratto era ancora vigente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'ICI in presenza di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. Il principio richiamato stabilisce che il locatario finanziario è soggetto all'imposta durante la vigenza del contratto, poiché dispone del godimento dell'immobile. Tuttavia, con la risoluzione del contratto viene meno tale disponibilità e, conseguentemente, manca il presupposto impositivo costituito dal possesso o dal godimento dell'immobile.

Norme richiamate

  • ICI – disciplina del presupposto e dei soggetti passivi

    La risoluzione del contratto di locazione finanziaria di immobili comporta il venir meno della soggettività passiva ai fini ICI in capo al locatario, per carenza del presupposto dell'imposta (possesso o godimento dell'immobile).

    Il locatario finanziario è soggetto passivo ICI durante la vigenza del contratto di leasing, ma non lo è più dopo la risoluzione, quando cessa il possesso o il godimento dell'immobile.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria immobiliare, il locatario è normalmente soggetto passivo dell'imposta per tutto il periodo di efficacia del contratto.
  • La risoluzione del contratto incide sulla soggettività passiva dal momento in cui il locatario perde effettivamente il possesso o il godimento dell'immobile.
  • Gli obblighi tributari devono essere determinati considerando la situazione esistente durante ciascun periodo d'imposta, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo alla risoluzione.
  • La mera cessazione del contratto non esclude automaticamente l'imposta per il periodo già maturato: occorre verificare la data effettiva di risoluzione e la riconsegna o perdita della disponibilità dell'immobile.

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