Sentenza del 20/06/2017 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ici - Imu - Soggetti passivi - Il locatario finanziario è tale - Nelle more della vigenza del contratto di locazione finanziaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta il venir meno della soggettività passiva ICI del locatario finanziario, limitatamente al periodo successivo alla risoluzione. Il locatario resta invece soggetto passivo per il periodo in cui il contratto era ancora vigente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'ICI in presenza di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. Il principio richiamato stabilisce che il locatario finanziario è soggetto all'imposta durante la vigenza del contratto, poiché dispone del godimento dell'immobile. Tuttavia, con la risoluzione del contratto viene meno tale disponibilità e, conseguentemente, manca il presupposto impositivo costituito dal possesso o dal godimento dell'immobile.
Norme richiamate
ICI – disciplina del presupposto e dei soggetti passivi
La risoluzione del contratto di locazione finanziaria di immobili comporta il venir meno della soggettività passiva ai fini ICI in capo al locatario, per carenza del presupposto dell'imposta (possesso o godimento dell'immobile).
Il locatario finanziario è soggetto passivo ICI durante la vigenza del contratto di leasing, ma non lo è più dopo la risoluzione, quando cessa il possesso o il godimento dell'immobile.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria immobiliare, il locatario è normalmente soggetto passivo dell'imposta per tutto il periodo di efficacia del contratto.
- La risoluzione del contratto incide sulla soggettività passiva dal momento in cui il locatario perde effettivamente il possesso o il godimento dell'immobile.
- Gli obblighi tributari devono essere determinati considerando la situazione esistente durante ciascun periodo d'imposta, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo alla risoluzione.
- La mera cessazione del contratto non esclude automaticamente l'imposta per il periodo già maturato: occorre verificare la data effettiva di risoluzione e la riconsegna o perdita della disponibilità dell'immobile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 20 giu 2017Sentenza del 20/06/2017 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →