Cassazione Civile, Ordinanza n. 09873/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda una dipendente del Ministero del Lavoro che aveva presentato istanza di ricongiunzione dei contributi relativi al riscatto della laurea e, dopo il riconoscimento dell’onere da versare, aveva chiesto di pagare a rate. Prima della decorrenza del piano di rateizzazione aveva inoltre domandato l’esonero dal servizio previsto dall’art. 72 d.l. n. 112/2008. L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo non integrato, alla data rilevante, il requisito dell’anzianità contributiva di 35 anni. Dopo un primo passaggio davanti alla Corte dei conti, la interessata aveva chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto all’esonero, le mensilità maturate e maturande e il risarcimento dei danni; il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell’art. 72 d.l. n. 112/2008, degli artt. 1223, 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 2 e 97 Cost., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a carico della ricorrente la prova che l’istanza sarebbe stata accolta con probabilità superiore al 50% e che, invece, la prova della perdita di chance fosse stata adeguatamente fornita; 2) violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. e dell’art. 29 Cost., sostenendo che il danno esistenziale fosse in re ipsa; 3) violazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 92 c.p.c., contestando il raddoppio del contributo unificato e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel risarcimento del danno da perdita di chance il nesso causale segue le regole ordinarie e che occorre provare la serietà e apprezzabilità della possibilità perduta, non rilevando in sé una soglia percentuale superiore al 50%; nel caso concreto la Corte d’appello aveva escluso che tale prova fosse stata data, anche per presunzioni, evidenziando l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione del beneficio. Ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che il danno non può dirsi provato in re ipsa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: per il contributo unificato la statuizione non è impugnabile perché priva di contenuto decisorio; quanto alle spese, la loro regolazione secondo soccombenza non è sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti ed è stata dichiarata tenuta, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 72 d.l. n. 112/2008
La norma disciplinava l’esonero dal servizio; la Corte richiama la discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione del beneficio e rileva che, nel caso concreto, non era stata provata la probabilità di accoglimento dell’istanza.
art. 1223 c.c.
È richiamato in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, che richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio risarcibile secondo le regole ordinarie.
art. 1375 c.c.
È invocato dalla ricorrente, ma non assume un ruolo decisivo nella motivazione della Corte, che concentra il ragionamento sulla prova della chance perduta.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’onere di provare la serietà e apprezzabilità della chance e il nesso causale grava su chi chiede il risarcimento.
art. 2 Cost.
Norma evocata nel ricorso, senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisivo nella ratio.
art. 97 Cost.
Norma evocata nel ricorso, senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisivo nella ratio.
art. 1226 c.c.
È richiamato per la liquidazione equitativa, ma la Corte esclude in radice la prova del danno allegato come esistente in re ipsa.
art. 2059 c.c.
È richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la Corte afferma che il danno deve essere provato e non può presumersi automaticamente.
art. 29 Cost.
Norma evocata con riferimento al danno esistenziale, ma senza incidenza decisiva sulla ratio della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma la sussistenza dei presupposti per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 92 c.p.c.
La censura sulla mancata compensazione delle spese è ritenuta non sindacabile, essendo la decisione basata sulla soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da perdita di chance il danneggiato deve provare, con gli ordinari criteri causali, la serietà e l’apprezzabilità della concreta possibilità perduta; non è sufficiente allegare una mera aspettativa né è necessaria la dimostrazione di una probabilità matematica superiore a una determinata soglia.
- Quando l’esito favorevole del procedimento dipende da un potere discrezionale della pubblica amministrazione, la mera sussistenza dei requisiti di legge non basta a provare che il beneficio sarebbe stato concesso: occorrono ulteriori elementi idonei a dimostrare la ragionevole probabilità di accoglimento.
- Il danno non patrimoniale o esistenziale non è risarcibile per il solo fatto della lamentata lesione, ma richiede una prova concreta del pregiudizio subito; il danno non può essere considerato in re ipsa.
- Le statuizioni prive di contenuto decisorio, come quelle relative al contributo unificato, non sono autonomamente impugnabili in cassazione; la regolazione delle spese fondata sulla soccombenza non è, di regola, censurabile nel merito in sede di legittimità.
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