Sentenza del 10/06/2015 n. 12029 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Aler ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla Tarsu 2005 applicata ad alcune unità immobiliari di sua proprietà. In Cassazione ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione della cartella, per mancata indicazione puntuale degli immobili e dei criteri di calcolo del tributo; dall'altro, l'erronea imputazione della tassa, sostenendo di non essere l'occupante o il detentore degli immobili, occupati da terzi o rimasti temporaneamente liberi tra una locazione e l'altra. Ha inoltre contestato l'utilizzo delle dichiarazioni presentate dagli amministratori condominiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato Aler al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso forfetario. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non coerenti con la motivazione della sentenza impugnata, nonché, per il primo, privi di autosufficienza. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati: in assenza di una tempestiva denuncia originaria o di variazione relativa all'occupazione degli immobili, opera la presunzione legale di produzione dei rifiuti e la tassa può essere imputata al proprietario quale soggetto detentore, anche se non occupa materialmente i locali.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
La disposizione è stata invocata per contestare il difetto di motivazione della cartella, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva deciso quella specifica questione nei termini prospettati.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente in tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per inammissibilità.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti
La norma stabilisce il presupposto della Tarsu e comporta una presunzione legale di produzione di rifiuti da parte dei locali occupati o detenuti. La presunzione può essere superata solo indicando tempestivamente nella denuncia originaria o di variazione le circostanze rilevanti, come l'inutilizzabilità dei locali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esclusione dal tributo in relazione a immobili non occupati o non utilizzabili; la Corte ha ritenuto infondata la censura in mancanza di una tempestiva denuncia delle circostanze esonerative.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63
Individua come soggetti tenuti al pagamento coloro che occupano o detengono i locali. La nozione di detentore è ampia e comprende chiunque possa disporre dell'immobile a qualsiasi titolo, incluso il proprietario, anche se non lo occupa materialmente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Consente di superare la presunzione di produzione dei rifiuti mediante l'indicazione, nella denuncia originaria o di variazione, delle circostanze che incidono sull'applicazione del tributo. La mancata denuncia impedisce di far valere efficacemente l'esenzione o la riduzione.
Codice civile, art. 1140, comma 2
La Corte chiarisce che il concetto di detenzione rilevante ai fini Tarsu non coincide esclusivamente con la detenzione qualificata prevista dal codice civile e non riguarda soltanto conduttori o locatari.
Codice di procedura civile, art. 112
Se il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione, la censura deve essere proposta come omissione di pronuncia. Poiché la ricorrente aveva formulato la doglianza sotto un diverso profilo, il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Ai fini della Tarsu, il proprietario può essere considerato soggetto passivo in quanto detentore dell'immobile, anche quando il bene sia occupato da terzi o temporaneamente non utilizzato.
- La presunzione di produzione di rifiuti non si supera con la sola allegazione dell'inutilizzabilità, della mancata occupazione o dell'avvicendamento degli inquilini: tali circostanze devono essere indicate tempestivamente nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione.
- La mancata comunicazione della cessazione o del cambio di occupante può comportare l'imputazione del tributo al proprietario per il periodo interessato.
- Quando si contesta la motivazione di una cartella, occorre verificare che la questione sia stata effettivamente esaminata nella sentenza impugnata e formulare il motivo di ricorso secondo il vizio processuale corretto, evitando contestazioni astratte o non autosufficienti.
- In Cassazione non è sufficiente reinterpretare la motivazione della sentenza: la censura deve confrontarsi puntualmente con l'effettivo argomento utilizzato dal giudice di merito.
- Per immobili gestiti tramite condomini o assegnati a terzi, è prudente conservare e presentare tempestivamente le denunce Tarsu e le comunicazioni relative a occupazione, cessazione, inutilizzabilità e variazioni dei locali.
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