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Ordinanza

Ordinanza n. 1133/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Dell’atto di rigetto espresso a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 05 DICEMBRE 2025 n. 0091019 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni in premessa, l’attestato formativo dell’istante Andrea CONSERVA, nato il 23/12/1982 a Taranto, ITALIA, denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da Wisdom Kolegji Universitar, conseguito in Albania in data 30/05/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’esercizio della professione di docente specializzato per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, l’istanza prot. n° 27050 del 19/06/2024 è rigettata”; Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202515499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Albania quale titolo valido in Italia per l'abilitazione all'esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno didattico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in merito alla domanda di riconoscimento di un attestato formativo denominato “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar”, rilasciato da un'università albanese e conseguito il 30 maggio 2024. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione risulta che la contestazione riguardava la legittimità del diniego di riconoscimento e, in particolare, la valutazione della qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase, che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Non ravvisando profili di fondatezza del gravame tali da sostenere la domanda cautelare, ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'assenza di profili di fondatezza del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua disciplina o sui suoi effetti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo formativo estero può essere ritenuto cautelarmente adeguatamente motivato quando l'amministrazione fondi il rigetto sulla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento, salva la decisione definitiva nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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