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Risoluzione

Risoluzione n. 197 del 30/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni dei chiropratici non beneficiano dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie, poiché manca ancora il regolamento attuativo che definisca profilo professionale e competenze della figura. Di conseguenza, tali prestazioni restano assoggettate a IVA ordinaria del 20%.

Esenzione IVA per le prestazioni dei chiropratici

Esenzione IVA delle prestazioni rese da chiropratici

La risoluzione esamina se le prestazioni svolte dai chiropratici iscritti al registro istituito dalla legge finanziaria 2008 possano essere considerate prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, ritenendo che, in assenza del regolamento attuativo, tali prestazioni non rientrino ancora nel perimetro dell’esenzione.

Quesito del contribuente

Il soggetto istante, dottore in chiropratica con titolo conseguito negli Stati Uniti, riferisce di aver sempre applicato l’IVA alle prestazioni rese nella propria attività, poiché la chiropratica non era riconosciuta in Italia come professione sanitaria. Richiama però la legge finanziaria 2008, che ha istituito presso il Ministero della Salute un registro dei dottori in chiropratica, accessibile a chi possiede diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente, e chiede se, per effetto di tale previsione, le prestazioni rese dagli iscritti possano essere esenti IVA come prestazioni sanitarie.

Posizione del contribuente

Il contribuente ritiene che le prestazioni rese da un dottore in chiropratica in possesso del titolo richiesto dalla legge debbano rientrare tra le prestazioni sanitarie esenti dall’IVA ai sensi dell’art. 10, comma 18, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633 del 1972, che esenta dall’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, oppure individuate con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze.

Richiama inoltre l’art. 1 del decreto 17 maggio 2002 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che estende l’esenzione anche alle prestazioni rese:

  • dagli esercenti le professioni di biologo e psicologo;
  • dagli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge n. 409 del 1985;
  • dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, quando eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

Disciplina della chiropratica introdotta dalla legge finanziaria 2008

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 355, ha istituito presso il Ministero della Salute un registro dei dottori in chiropratica, consentendone l’iscrizione a chi sia in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. La norma qualifica il laureato in chiropratica come dottore in chiropratica e lo descrive come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute. Prevede inoltre la possibilità di inserimento o convenzionamento con le strutture del Servizio sanitario nazionale e demanda a un regolamento ministeriale di attuazione, da emanarsi entro sei mesi, la disciplina esecutiva del comma.

Motivi del diniego dell’esenzione

L’Agenzia evidenzia che la disposizione della legge finanziaria 2008, pur collocando il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rinvia a un decreto attuativo del Ministero della Salute per l’individuazione delle competenze della figura professionale. Tale regolamento non risulta ancora emanato.

Viene richiamato anche il chiarimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, secondo cui la norma istitutiva del registro non disciplina le attribuzioni del chiropratico, rinviando ad atti successivi la regolamentazione del profilo professionale; inoltre, allo stato, non sono attivi corsi di laurea magistrale in chiropratica e non è quindi possibile individuare titoli equipollenti.

Conclusione dell’Agenzia

In assenza del regolamento di attuazione che definisca il profilo professionale del dottore in chiropratica e l’ordinamento didattico per il conseguimento del relativo titolo, le prestazioni rese dai chiropratici secondo l’ordinamento italiano non possono essere considerate prestazioni sanitarie ai fini dell’esenzione IVA. Ne consegue che esse continuano a essere soggette all’IVA nella misura ordinaria del 20 per cento.

Indicazioni operative

La risoluzione precisa infine che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

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