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Risoluzione

Risoluzione n. 192 del 27/07/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che le erogazioni dell’Associazione ALFA Onlus alla Fondazione BETA Onlus possono rientrare nell’attività di beneficenza solo se rispettano i requisiti dell’art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/1997: enti senza scopo di lucro, operanti prevalentemente nei settori previsti dalla norma e progetti di utilità sociale già definiti, con somme provenienti da gestione patrimoniale, donazioni appositamente raccolte o, se del caso, dal 5 per mille, purché il destinatario sia tra i soggetti ammessi.

Interpello sulla nozione di beneficenza e sulle erogazioni a favore di una Fondazione ONLUS

Risoluzione n. 192/E del 27 luglio 2009 – Beneficenza e erogazioni a favore di una ONLUS

La risoluzione esamina un interpello presentato da un’Associazione ONLUS che opera a favore di soggetti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme. Il tema è la possibilità di considerare come attività di beneficenza, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, le erogazioni liberali effettuate a favore di una Fondazione ONLUS dedicata alla ricerca sulle medesime patologie.

Quesito posto dall’istante

L’Associazione ALFA Onlus riferisce di avere come finalità statutaria la solidarietà sociale e socio-sanitaria e la beneficenza nei confronti di soggetti affetti da celiachia o dermatite erpetiforme. Indica inoltre di aver fondato nel 2004 la Fondazione BETA Onlus, la quale, secondo lo statuto, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla ricerca sulla celiachia e sulla dermatite erpetiforme.

L’istante chiede se l’erogazione, a favore della Fondazione BETA Onlus, di parte dei propri proventi, inclusa la quota del 5 per mille dell’IRPEF destinata dai contribuenti all’Associazione, possa essere ricondotta nella nozione di beneficenza prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Associazione richiama la risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, secondo cui nella beneficenza possono rientrare anche le erogazioni liberali in denaro a favore di altre ONLUS che operano nell’ambito della ricerca scientifica. Sulla base di tale precedente, ritiene di poter effettuare erogazioni liberali alla Fondazione BETA ONLUS, da destinare alla ricerca sulle patologie della celiachia.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia evidenzia che la nozione di beneficenza, già oggetto di chiarimenti con la risoluzione n. 292/2002, è stata successivamente disciplinata in modo specifico dall’art. 30, comma 4, del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, che ha introdotto nell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 il comma 2-bis.

La nuova disposizione qualifica come attività di beneficenza anche:

  • la concessione di erogazioni gratuite in denaro;
  • l’utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
  • la destinazione delle somme a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori indicati dal comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Chiarimenti interpretativi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 12 del 9 aprile 2009, che ha fornito chiarimenti sulla disposizione interpretativa del comma 2-bis. Secondo tale documento, la beneficenza comprende non solo l’attività di erogazione gratuita in denaro o in natura direttamente svolta a favore degli indigenti, ma anche l’erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.

Requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni

Le somme possono essere destinate soltanto a enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori elencati dall’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 460/1997, vale a dire:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Requisiti oggettivi e vincoli di destinazione

Sotto il profilo oggettivo, le erogazioni gratuite in denaro rientrano nella beneficenza solo se:

  • provengono dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
  • sono destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La circolare precisa inoltre che la destinazione a progetti di utilità sociale richiede:

  • la tracciabilità della donazione tramite strumenti bancari o postali che evidenzino la specifica causa del versamento;
  • l’esistenza di un progetto già definito, e non di un programma generico, nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario, prima dell’erogazione;
  • la connotazione solidaristica dell’attività progettuale.

Trattamento delle somme derivanti dal 5 per mille

Per le somme provenienti dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF, l’Agenzia precisa che esse possono essere erogate ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/1997, a condizione che l’ente destinatario rientri tra i soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che le erogazioni dell’Associazione istante a favore della Fondazione BETA ONLUS possono essere ricondotte nell’attività di beneficenza solo se rispettano le condizioni e i limiti fissati dall’art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/1997, come interpretati dalla circolare n. 12/2009.

In sintesi, rilevano la natura non lucrativa della Fondazione, il suo operare prevalente nei settori previsti dalla norma, la destinazione delle somme a progetti specifici di utilità sociale e, per il 5 per mille, l’inclusione della Fondazione tra i soggetti destinatari ammessi.

Vigilanza finale

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano applicati correttamente dagli uffici.

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