Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un coltivatore/viticultore contro la società che aveva commercializzato un prodotto fitosanitario (Enervin), ritenuto dall'attore non idoneo a svolgere l'effetto dichiarato in etichetta contro la peronospora. L'attore deduceva che, dopo due trattamenti, il vigneto aveva subito una perdita del raccolto per infezione da peronospora e imputava il danno alla vendita di un prodotto non conforme alle qualità promesse. In primo grado la domanda ex art. 2043 c.c. era stata rigettata per difetto di prova del nesso causale; la Corte d'appello ha confermato, negando la CTU richiesta perché ritenuta non idonea a colmare le carenze probatorie e valorizzando documentazione di campagna e testimonianze, ritenute non sufficienti a provare il collegamento causale tra prodotto e danno. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per il mancato espletamento della CTU, che sarebbe stata l'unico mezzo per accertare il nesso causale, e per la preferenza accordata alla consulenza tecnica di parte avversa rispetto a quella del ricorrente; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova testimoniale e per errata valutazione delle deposizioni, che secondo il ricorrente avrebbero riguardato dosaggi diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito. La resistente ha inoltre eccepito l'invalidità della procura speciale, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità della procura speciale, ma ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato che la decisione della Corte d'appello di non ammettere la CTU, perché inutile a fronte delle carenze probatorie e destinata a essere svolta solo su documenti incompleti, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che la valutazione delle prove testimoniali e documentali era coerente e logicamente motivata, e che comunque il preteso travisamento non incideva in modo decisivo sulla ratio decidendi, fondata sulla mancata prova rigorosa del nesso causale tra utilizzo del prodotto e danno al raccolto. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
azione promossa ex art. 2043 c.c.
l'attore deve fornire prova rigorosa del nesso causale tra fatto illecito allegato e danno lamentato; in mancanza, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
art. 365 c.p.c.
procura speciale ex art. 365 c.p.c.
la specialità della procura per cassazione è integrata anche se rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, purché sia riferibile con certezza al giudizio di cassazione.
art. 1367 c.c.
principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c.
nei casi dubbi la procura deve essere interpretata nel senso che consenta all'atto di produrre effetti, se non risulta in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 159 c.p.c.
richiamato quale fondamento del principio di conservazione degli atti processuali, da applicare nella valutazione della validità della procura.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 115 c.p.c.
articoli 115 e 116 c.p.c.
la censura di violazione dei criteri di valutazione della prova non può tradursi in una richiesta di rivisitazione del merito, salvo travisamento decisivo della prova.
art. 116 c.p.c.
articoli 115 e 116 c.p.c.
la valutazione delle prove testimoniali e documentali effettuata dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
art. 395 n. 4 c.p.c.
art 395 n 4 cod. proc . civ.
il travisamento della prova testimoniale rileva, fuori dall'ipotesi di revocazione, solo se si traduce in un vizio motivazionale decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti di legge, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata ammissione della CTU è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito motivi in modo coerente che la consulenza non sarebbe idonea a colmare le lacune probatorie già emerse.
- Nel giudizio risarcitorio ex art. 2043 c.c. l'attore deve provare il nesso causale tra condotta dedotta e danno; la mera allegazione di inefficacia del prodotto o di un risultato dannoso non è sufficiente.
- La censura di travisamento della prova testimoniale non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito, ma rileva solo se l'errore percettivo sulla prova sia decisivo rispetto alla motivazione complessiva.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice di merito.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se apposta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, quando dal complesso dell'atto risulti con certezza la riferibilità al giudizio di legittimità.
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