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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29781/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 15.9.2014 tra una lavoratrice e una società per azioni integralmente partecipata da un ente locale. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che la società rientrasse tra quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica e che, perciò, si applicassero le regole speciali ostative alla conversione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduce: 1) violazione dell’art. 18 d.l. 112/2008, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato una versione normativa non vigente alla data del contratto e che la disciplina effettivamente applicabile non impedisse la conversione; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della procedura selettiva pubblica svolta nel 2005 e delle modalità di reclutamento tramite agenzia interinale; 3) violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001, assumendo che la Corte d’appello non avesse considerato l’abuso derivante dalla successione di contratti a termine e di somministrazione, con superamento del limite dei 36 mesi e utilizzo distorto del lavoro flessibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, alla data del contratto, era sì vigente una formulazione aggiornata del comma 2-bis dell’art. 18 d.l. 112/2008, ma che tale modifica era irrilevante perché il decisum della Corte d’appello si fondava sui commi 1 e 2 della disposizione, che impongono alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali procedure di reclutamento rispettose dei principi concorsuali e selettivi; la violazione di tali regole impedisce la conversione del contratto nullo in rapporto a tempo indeterminato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come critica alla valutazione di elementi istruttori e di deduzioni difensive, senza indicare specificamente il fatto storico decisivo, la sua discussione tra le parti e i requisiti di autosufficienza richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva questioni non adeguatamente dedotte e specificate nei gradi di merito e nel ricorso, senza trascrizione delle conclusioni e senza indicazione degli atti in cui sarebbero state prospettate; inoltre, la Corte d’appello aveva deciso su una sola invalidità contrattuale non censurata utilmente, mentre la pretesa di una conversione sin dal 2004 non risultava autosufficientemente dimostrata nel ricorso. Il ricorso è quindi stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica si applicano regole di reclutamento ispirate ai principi concorsuali e selettivi; la loro violazione determina nullità del contratto di lavoro e impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Le modifiche al solo comma 2-bis non incidono sulla ratio decisoria fondata sui commi 1 e 2.

  • L. n. 133/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 112/2008.

  • d.l. n. 78/2009

    Ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 18 del d.l. n. 112/2008.

  • L. n. 102/2009

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2009.

  • d.l. n. 66/2014

    Ha modificato il comma 2-bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, ma tale intervento è stato ritenuto irrilevante ai fini del divieto di conversione nel caso concreto.

  • L. n. 89/2014

    Legge di conversione del d.l. n. 66/2014.

  • d.l. n. 90/2014

    Ha ulteriormente modificato il comma 2-bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008, senza incidere sulle previsioni dei commi 1 e 2 rilevanti nel caso concreto.

  • L. n. 114/2014

    Legge di conversione del d.l. n. 90/2014.

  • art. 384 c.p.c.

    La Cassazione può correggere la motivazione o mettere a punto le norme applicabili quando la decisione impugnata sia comunque conforme a diritto sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Serve a censurare violazioni o false applicazioni di norme di diritto; il primo e il terzo motivo sono stati prospettati in questi termini.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare omessa valutazione di prove o deduzioni difensive.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come parametro dei principi di reclutamento cui devono attenersi le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    La mancanza delle procedure selettive imposte da norme imperative comporta nullità del contratto di lavoro.

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016

    Richiama espressamente la nullità del contratto in caso di violazione delle regole di reclutamento; la Corte precisa che la disposizione non è innovativa ma ricognitiva di un principio già desumibile dalla nullità virtuale.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato in relazione alla decadenza dichiarata dal giudice di primo grado per i contratti anteriori al 2014.

  • art. 6 L. n. 604/1966

    Termine di decadenza per l’impugnazione dei contratti/atti di lavoro richiamato per escludere l’esame dei rapporti anteriori.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Norma invocata nel terzo motivo, ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata introdotta in modo autosufficiente e specifico nei gradi di merito e nel ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l’indicazione specifica degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione ai fini dell’autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, richiamato dalla Corte in tema di autosufficienza.

  • art. 346 c.p.c.

    La mancata riproposizione di domande o eccezioni in appello incide sulla loro spendibilità nel giudizio successivo.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità all’omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, il reclutamento del personale deve rispettare procedure selettive conformi ai principi concorsuali; la violazione di tali regole integra nullità del contratto di lavoro e impedisce la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • Ai fini della disciplina applicabile ratione temporis, occorre avere riguardo al momento di insorgenza del rapporto dedotto in giudizio e non alla data della decisione di primo grado.
  • La modifica legislativa di una disposizione che regola aspetti collaterali del regime del personale non incide, di per sé, sulla regola fondamentale che collega la validità del contratto di lavoro al previo rispetto delle procedure di reclutamento imposte dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mancata valorizzazione di elementi istruttori, deduzioni difensive o censure di parte.
  • La censura per novità della questione in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quali atti di merito la questione sia stata sollevata e non trascrive gli elementi necessari a consentire il controllo di autosufficienza.
  • Quando la Corte di merito decide su una domanda più limitata rispetto a quella originariamente proposta, la parte ha interesse a impugnare la statuizione di parziale accoglimento; non può presumersi un assorbimento della domanda più ampia in mancanza di specifica deduzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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