Cassazione Penale, Sentenza n. 31937/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP di Caltanissetta in relazione al reato di cui all'art. 319-ter c.p., con riferimento al sequestro: il ricorrente sostiene che sussistesse una autonoma fattispecie corruttiva relativa all'adozione del provvedimento di sequestro (distinta da quella già processata relativa alla nomina dell'amministratore giudiziario) e che la archiviazione fosse abnorme perché impedisce il perseguimento di un ulteriore illecito e la possibilità di ristoro del danno
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per ragioni non consentite dall'ordinamento. Ha ritenuto che l'archiviazione impugnata non presenti abnormità strutturali o funzionali: il GIP ha valutato che non fosse provata l'autonomia di due distinti 'sinallagmi' corruttivi (sequestro e nomina) e ha applicato la disciplina del ne bis in idem prevista dall'art. 649 c.p.p.; la Corte ha inoltre richiamato che l'ordinanza di archiviazione è in generale non impugnabile in Cassazione salvo i casi tassativi e che la valutazione del giudice sull'adeguatezza della notitia criminis è ampiamente discrezionale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 319-ter cod. pen.
Fattispecie contestata inizialmente (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio); la Corte ha ritenuto insussistente la configurazione autonoma del reato con riguardo al sequestro rispetto alla corruzione già processata
art. 479 cod. pen.
Norma richiamata rispetto alla formulazione di imputazione alternativa disposta dal GIP (richiama la contestazione di falsità o altri profili connessi)
art. 323 cod. pen.
Richiamato nel quadro dei fatti originari (ispirante la denuncia/contestazione relativa a condotte connesse all'adozione di atti giudiziari)
art. 649 cod. proc. pen.
Rilevante per la disciplina del ne bis in idem processuale: la Corte ha condiviso la valutazione del GIP secondo cui non sussistevano elementi per considerare distinti sinallagmi corruttivi (occorre dimostrare utilità distinte per atti diversi)
art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p.; da ciò deriva la limitata impugnabilità del provvedimento
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Indica i casi tassativi di nullità dell'ordinanza di archiviazione ai quali è subordinata una diversa tutela impugnatoria
art. 131-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle diverse tipologie di archiviazione e alle relative impugnazioni (il rilievo è che l'archiviazione ordinaria è in generale non ricorribile in Cassazione)
art. 408 cod. proc. pen.
Richiama il ruolo del pubblico ministero quale soggetto titolare dell'azione penale e del suo potere-dovere di esercitare o non esercitare l'azione
art. 411 cod. proc. pen.
Norma collegata alle proporzioni del potere del pubblico ministero nei confronti di notizia di reato e archiviazione
art. 125 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle norme procedurali che regolano l'esercizio dell'azione penale e la discrezionalità del PM
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione, salvo i casi tassativi di nullità, è in generale non impugnabile in Cassazione: il rimedio principale contro l'archiviazione resta l'opposizione al GIP e gli eventuali rimedi ordinari previsti dall'ordinamento
- Per sostenere che esistono più fattispecie corruttive autonome occorre dimostrare utilità distinte e autonome per ciascun atto contestato; altrimenti il giudice può ritenere un unico 'sinallagma' corruttivo e applicare il ne bis in idem
- La valutazione del giudice sulla notitia criminis e sull'eventuale applicazione del ne bis in idem è largamente discrezionale e difficilmente censurabile in sede di legittimità se non per profili di nullità o abnormità strutturale molto gravi
- La semplice insoddisfazione della parte offesa per la mancata perseguibilità penale non legittima automaticamente la qualificazione di abnormità del provvedimento: bisogna dimostrare che l'atto abbia determinato una paralisi processuale o sia manifestamente estraneo al sistema processuale
- Il pubblico ministero è il 'dominus' dell'azione penale: la scelta di non esercitare l'azione (o di archiviare) è soggetta a controllo del giudice del riesame/opposizione, ma resta comunque fondata sulla discrezionalità valutativa del PM e del giudice
- Per contrastare efficacemente una archiviazione è opportuno introdurre nell'opposizione al GIP elementi probatori e argomentazioni che dimostrino la sussistenza autonoma di più condotte corruttive o errori procedurali rilevanti, anziché limitarsi a contestare la decisione in termini generici
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