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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20173/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Le censure principali sono: (1) richiesta di riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che la pretesa era finalizzata al recupero di una somma versata per ottenere un finanziamento; (2) contestazione dell'attendibilità e della credibilità della persona offesa (Carmelo Ciancitto), ritenuta centrale per la condanna; (3) domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) censura sull'applicazione delle aggravanti (uso dell'arma e persone riunite) e sulla responsabilità personale in capo al Laudani; (5) doglianze procedurali relative a valutazioni probatorie e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli aspecifici o manifestamente infondati e confermando le sentenze di merito. In sintesi: la riqualificazione in art. 393 c.p. è stata esclusa perché le pretese degli imputati risultavano fondate su una causa illecita (accordo per ottenere finanziamento con modalità truffaldine) e non tutelabile civilisticamente, quindi la minaccia mirava a conseguire un profitto ingiusto (estorsione). È stata ritenuta credibile e sufficientemente verificata la versione della persona offesa; le contraddizioni circostanziali non intaccano il nucleo essenziale del racconto. La Corte ha altresì confermato l'applicazione della recidiva reiterata e il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle recidive (art. 69 c.4 c.p.). L'aggravante della presenza di più persone è stata ritenuta integrata; la censura sull'uso dell'arma è stata ritenuta priva di interesse concreto, poiché l'eventuale esclusione non avrebbe modificato il trattamento sanzionatorio alla luce della recidiva e della determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione è applicato quando la minaccia o violenza è finalizzata a conseguire un profitto ingiusto; la Corte ha ritenuto che qui la pretesa fosse contra ius e mirasse a un profitto indebito.

  • art. 393 cod. pen.

    L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una pretesa valutabile e tutelabile in sede civile; la Corte ha escluso questa fattispecie perché la pretesa era fondata su una causa illecita e inoltre la condotta ha coinvolto terzi, escludendo l'inquadramento più favorevole.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva: applicato dai giudici di merito e confermato, impedendo che le attenuanti generiche riducano l'effetto della recidiva reiterata.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Disciplina della recidiva reiterata; la Corte ha condiviso l'applicazione della recidiva e le conseguenze sul regime di valutazione delle attenuanti.

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Aggravante per uso di persone riunite o arma; la Corte ha ritenuto integrata la circostanza della presenza di più persone anche se la violenza materiale fosse stata esercitata da uno solo.

  • art. 59, comma 2, cod. pen.

    Rilevanza delle circostanze aggravanti sulla pena: utilizzata nella valutazione complessiva delle aggravanti presenti nel caso concreto.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che l'aggravante contestata non ha inciso sulla pena base determinata dal giudice in presenza della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiede l'interesse concreto all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che su alcuni punti (es. esclusione dell'aggravante arma) mancasse un interesse concreto perché l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto vantaggi processuali o penali.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma citata nella doglianza processuale relativa alla valutazione probatoria in appello; la Corte ha ritenuto le censure meramente fattuali e non rilevanti in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da estorsione (art. 629) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) è possibile solo se la pretesa è civilmente tutelabile: una pretesa fondata su una causa illecita (es. accordo truffaldino per ottenere finanziamento) esclude l'art. 393 e orienta verso l'estorsione.
  • La presenza di minacce o violenza dirette anche a persone terze rispetto al presunto debitore esclude, in genere, l'inquadramento nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; coinvolgere terzi indica una volontà coercitiva che supera il perimetro del rapporto creditorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate e ritenute attendibili, costituire prova esclusiva della responsabilità; in sede di legittimità il controllo sulla credibilità è limitato alla verifica della logicità e della coerenza della motivazione (controllo di legittimità, non di merito).
  • Le contraddizioni su elementi circostanziali (tempo/luogo) non necessariamente inficiano l'attendibilità del nucleo essenziale del racconto; il giudice deve valutare la coerenza e la concordanza sul thema probandum.
  • La recidiva reiterata può impedire che le attenuanti prevalgano sulla recidiva stessa (art. 69 c.4 c.p.); di conseguenza, anche l'esclusione di singole aggravanti può risultare priva di interesse se non modifica il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • L'aggravante della presenza di più persone è integrata quando almeno due soggetti sono contemporaneamente presenti nel luogo della minaccia/violenza, indipendentemente dal fatto che la condotta materiale sia stata posta in essere da uno solo.
  • In cassazione non sono ammissibili censure meramente riassuntive o fattuali (ricostruzioni alternative dei fatti) se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente; il ricorrente deve indicare specificamente come l'omissione o l'errore avrebbe inficiato in modo decisivo il ragionamento giudiziario.

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