Cassazione Penale, Sentenza n. 20173/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Le censure principali sono: (1) richiesta di riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che la pretesa era finalizzata al recupero di una somma versata per ottenere un finanziamento; (2) contestazione dell'attendibilità e della credibilità della persona offesa (Carmelo Ciancitto), ritenuta centrale per la condanna; (3) domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) censura sull'applicazione delle aggravanti (uso dell'arma e persone riunite) e sulla responsabilità personale in capo al Laudani; (5) doglianze procedurali relative a valutazioni probatorie e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli aspecifici o manifestamente infondati e confermando le sentenze di merito. In sintesi: la riqualificazione in art. 393 c.p. è stata esclusa perché le pretese degli imputati risultavano fondate su una causa illecita (accordo per ottenere finanziamento con modalità truffaldine) e non tutelabile civilisticamente, quindi la minaccia mirava a conseguire un profitto ingiusto (estorsione). È stata ritenuta credibile e sufficientemente verificata la versione della persona offesa; le contraddizioni circostanziali non intaccano il nucleo essenziale del racconto. La Corte ha altresì confermato l'applicazione della recidiva reiterata e il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle recidive (art. 69 c.4 c.p.). L'aggravante della presenza di più persone è stata ritenuta integrata; la censura sull'uso dell'arma è stata ritenuta priva di interesse concreto, poiché l'eventuale esclusione non avrebbe modificato il trattamento sanzionatorio alla luce della recidiva e della determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Il reato di estorsione è applicato quando la minaccia o violenza è finalizzata a conseguire un profitto ingiusto; la Corte ha ritenuto che qui la pretesa fosse contra ius e mirasse a un profitto indebito.
art. 393 cod. pen.
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una pretesa valutabile e tutelabile in sede civile; la Corte ha escluso questa fattispecie perché la pretesa era fondata su una causa illecita e inoltre la condotta ha coinvolto terzi, escludendo l'inquadramento più favorevole.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva: applicato dai giudici di merito e confermato, impedendo che le attenuanti generiche riducano l'effetto della recidiva reiterata.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Disciplina della recidiva reiterata; la Corte ha condiviso l'applicazione della recidiva e le conseguenze sul regime di valutazione delle attenuanti.
art. 628, comma 3, cod. pen.
Aggravante per uso di persone riunite o arma; la Corte ha ritenuto integrata la circostanza della presenza di più persone anche se la violenza materiale fosse stata esercitata da uno solo.
art. 59, comma 2, cod. pen.
Rilevanza delle circostanze aggravanti sulla pena: utilizzata nella valutazione complessiva delle aggravanti presenti nel caso concreto.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha osservato che l'aggravante contestata non ha inciso sulla pena base determinata dal giudice in presenza della recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiede l'interesse concreto all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che su alcuni punti (es. esclusione dell'aggravante arma) mancasse un interesse concreto perché l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto vantaggi processuali o penali.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma citata nella doglianza processuale relativa alla valutazione probatoria in appello; la Corte ha ritenuto le censure meramente fattuali e non rilevanti in sede di legittimità.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto da estorsione (art. 629) a esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) è possibile solo se la pretesa è civilmente tutelabile: una pretesa fondata su una causa illecita (es. accordo truffaldino per ottenere finanziamento) esclude l'art. 393 e orienta verso l'estorsione.
- La presenza di minacce o violenza dirette anche a persone terze rispetto al presunto debitore esclude, in genere, l'inquadramento nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; coinvolgere terzi indica una volontà coercitiva che supera il perimetro del rapporto creditorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate e ritenute attendibili, costituire prova esclusiva della responsabilità; in sede di legittimità il controllo sulla credibilità è limitato alla verifica della logicità e della coerenza della motivazione (controllo di legittimità, non di merito).
- Le contraddizioni su elementi circostanziali (tempo/luogo) non necessariamente inficiano l'attendibilità del nucleo essenziale del racconto; il giudice deve valutare la coerenza e la concordanza sul thema probandum.
- La recidiva reiterata può impedire che le attenuanti prevalgano sulla recidiva stessa (art. 69 c.4 c.p.); di conseguenza, anche l'esclusione di singole aggravanti può risultare priva di interesse se non modifica il trattamento sanzionatorio complessivo.
- L'aggravante della presenza di più persone è integrata quando almeno due soggetti sono contemporaneamente presenti nel luogo della minaccia/violenza, indipendentemente dal fatto che la condotta materiale sia stata posta in essere da uno solo.
- In cassazione non sono ammissibili censure meramente riassuntive o fattuali (ricostruzioni alternative dei fatti) se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica e coerente; il ricorrente deve indicare specificamente come l'omissione o l'errore avrebbe inficiato in modo decisivo il ragionamento giudiziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20051/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20052/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20053/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20054/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20055/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →