Sentenza del 21/12/2016 n. 26501 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva respinto gli avvisi di accertamento relativi a maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEG e ILOR per il 1993. Gli accertamenti si fondavano sull'asserito utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti con alcuni oleifici. Con il primo motivo, l'Agenzia sosteneva che le dichiarazioni dei fornitori raccolte dalla Guardia di Finanza e riportate nei processi verbali di constatazione avessero valore presuntivo. Con il secondo motivo lamentava la violazione delle regole sull'onere della prova e sosteneva che gli assegni e gli altri elementi raccolti dimostrassero la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, l'Agenzia non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto delle dichiarazioni dei terzi, impedendo alla Corte di verificarne la portata e l'eventuale natura confessoria; inoltre, non aveva censurato adeguatamente l'accertamento di fatto secondo cui la curatela aveva dimostrato l'effettività delle operazioni. Quanto al secondo, l'Agenzia non aveva indicato in modo autosufficiente gli specifici elementi presuntivi contenuti nei verbali della Guardia di Finanza né aveva spiegato come fossero stati erroneamente valutati unitariamente dalla CTR. La Corte ha inoltre precisato che l'errata valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c., ma può essere censurata in cassazione, ove ne ricorrano i presupposti, soltanto mediante il pertinente vizio motivazionale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 13.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2727 c.c.
Disciplina le presunzioni semplici. Gli elementi indiziari possono fondare una presunzione solo se consentono di risalire, secondo un ragionamento logico, al fatto ignoto. Nel caso concreto la Corte non ha esaminato nel merito la sufficienza degli indizi, poiché il motivo era formulato in modo inammissibile.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la ripartizione dell'onere della prova. La sua violazione ricorre quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta erroneamente le prove acquisite ritenendo, a torto, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda il vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla legge. La censura relativa alla valutazione delle prove deve essere ricondotta al corretto vizio processuale, non impropriamente alla violazione dell'onere della prova.
Art. 55 del D.P.R. n. 633/1972
Riguarda i poteri e le modalità dell'accertamento ai fini IVA. Nel giudizio la norma è stata invocata dall'Agenzia insieme all'art. 2697 c.c. per sostenere la fondatezza dell'accertamento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
Art. 2714 c.c.
È stato richiamato dall'Agenzia nell'ambito delle contestazioni sul valore probatorio delle dichiarazioni e dei documenti. La Corte non ha accolto la censura, soprattutto per la mancata trascrizione degli elementi rilevanti nel ricorso.
D.M. Giustizia n. 55/2014
È stato applicato per la liquidazione delle spese processuali poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fonda la censura. Il semplice rinvio a processi verbali o dichiarazioni non è sufficiente.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza possono avere valore indiziario e, in particolari casi, anche valenza presuntiva qualificata, soprattutto quando presentano natura confessoria; tuttavia il loro peso deve essere valutato in relazione al contenuto concreto e agli altri elementi del quadro probatorio.
- La contestazione della valutazione delle prove non coincide con la violazione dell'onere della prova. L'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice assegna l'onere alla parte sbagliata; se invece valuta male le prove, occorre dedurre il corretto vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c.
- Gli elementi presuntivi devono essere esaminati complessivamente e in modo organico. Chi denuncia la loro mancata valutazione deve indicare specificamente quali siano, dove si trovino negli atti e perché, considerati unitariamente, conducano a una diversa conclusione.
- La Corte di cassazione non è un giudice del fatto: non rivaluta liberamente testimonianze, documenti o indizi. Per ottenere il sindacato di legittimità è necessario dimostrare un errore giuridico o un vizio motivazionale deducibile nei limiti previsti dalla legge.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a contestare l'effettività delle operazioni; il contribuente può contrastare tale ricostruzione con documentazione e altri elementi probatori. La decisione dipende dalla valutazione complessiva del quadro indiziario e dalla corretta formulazione delle censure nei successivi gradi di giudizio.
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