Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della proprietaria di un immobile sito in Roma e ricompreso in una microzona catastale, di un avviso di accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, con attribuzione di una nuova classe e conseguente aumento della rendita. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, ma la CTR del Lazio lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione, perché eseguita tramite un operatore postale privato (Nexive) prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione della disciplina sulle notificazioni a mezzo operatori postali privati e degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo: 1) la validità della notificazione degli atti effettuata tramite operatori postali privati; 2) in subordine, che comunque la notificazione fosse nulla ma sanata per raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha aderito al principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo tra la direttiva 2008/6/CE e la L. 124/2017, è nulla e non inesistente; tuttavia, nel caso concreto, dagli atti non risultava alcuna valida attestazione della data di ricezione dell'appello da parte del destinatario, sicché mancava la prova che l'impugnazione fosse stata notificata entro il termine utile. Ne è derivata la correttezza, nel dispositivo, della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, pur con diversa motivazione rispetto a quella della CTR. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
costituisce il presupposto normativo dell'avviso di accertamento catastale impugnato, con variazione della classe e della rendita.
d.lgs. 261/1999
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della notificazione tramite operatori postali privati e la validità del relativo servizio.
d.lgs. 58/2011
modificativo del d.lgs. 261/1999
citato quale intervento normativo rilevante sulla disciplina dei servizi postali privati.
d.lgs. 546/1992
richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.
L. 124/2017
individuata come disciplina sopravvenuta che ha introdotto il nuovo regime delle notificazioni tramite operatori postali privati a decorrere dal 10.9.2017.
art. 149 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al regime della notificazione.
L. 890/1982
richiamata dalla ricorrente in tema di notificazioni.
art. 360 c.p.c.
invocato come parametro di legittimità della censura di violazione di legge e nullità processuale.
art. 156 c.p.c.
invocato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
art. 291 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria/rinnovazione della notificazione nulla.
art. 380-bis c.p.c.
indicato quale base del procedimento camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra la liberalizzazione del servizio postale e l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla L. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato privo di relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione eseguita da operatore postale privato può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non sana il diverso profilo della tempestività dell'impugnazione quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore.
- Se dagli atti non risulta una valida attestazione della data di ricezione dell'impugnazione da parte del destinatario, non è provata la notificazione entro il termine di impugnazione e l'appello deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
- Quando il dispositivo della decisione impugnata è corretto, la Cassazione può rigettare il ricorso anche se la motivazione del giudice di merito è errata, purché la statuizione finale sia conforme a diritto.
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