Sentenza n. 15204/2026 - Roma, Sezione 1B
per il risarcimento dei danni subiti e per la restituzione dell’indebito pagamento di parte del contributo di costruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotte del Comune relative alla mancata realizzazione di opere di urbanizzazione, alla quantificazione del contributo di costruzione e al ritardo nell'escussione della polizza fideiussoria, con richiesta di restituzione e risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Tivoli, ha riassunto la controversia chiedendo la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso a titolo di contributo di costruzione e il risarcimento dei danni. Ha dedotto che il Comune, pur avendo incassato gli oneri, non avrebbe completato le opere di urbanizzazione, impedendo l'apertura della struttura ultimata il 9 agosto 2011 e causando danni quantificati in 3.500.000 euro; che il contributo sarebbe stato calcolato erroneamente, con pagamento in eccesso di 266.767,57 euro; e che il Comune avrebbe tardato colpevolmente a escutere la fideiussione, determinando l'addebito di 48.730,08 euro di sanzioni. Il Comune ha eccepito il bis in idem, richiamando un precedente ricorso concluso con irricevibilità per tardività del deposito, e ha contestato nel merito le domande.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di bis in idem: le precedenti decisioni erano pronunce di rito, prive di regola di giudicato sostanziale, e la nuova causa era un giudizio distinto, non una seconda riassunzione che conservasse gli effetti della domanda originaria. Nel merito ha respinto la domanda risarcitoria per mancata realizzazione delle opere: non era provato un titolo che vincolasse il Comune a realizzare specifiche opere funzionali all'apertura entro un cronoprogramma, né che mancassero le urbanizzazioni indispensabili o che la mancata apertura dipendesse da una condotta comunale; inoltre, non risultava che la società avesse dato seguito all'invito comunale a ripresentare l'istanza di autorizzazione all'apertura. Ha respinto la domanda di restituzione di 266.767,57 euro: il Comune aveva indicato i criteri di calcolo con nota del 14 dicembre 2016 e la perizia di parte, priva di riscontri probatori, non costituiva prova. Ha respinto anche la domanda relativa ai 48.730,08 euro di sanzioni, poiché l'escussione della garanzia era una facoltà e non un obbligo del Comune e la società avrebbe potuto evitare gli oneri pagando tempestivamente il dovuto. Respinta la domanda di risarcimento per lite temeraria, non essendo provate mala fede o colpa grave. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre IVA e CPA.
Massime di principio
- Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha carattere generale e non è commisurato alle singole opere di urbanizzazione effettivamente eseguite né all'utilità concreta ricavata dal titolare del titolo edilizio; pertanto il pagamento del contributo non attribuisce, di per sé, il diritto di pretendere la previa realizzazione di specifiche opere.
- L'obbligo comunale di realizzare le opere di urbanizzazione e quello del titolare del permesso di pagare il contributo di costruzione non sono prestazioni sinallagmatiche, anche quando siano contemplate in una convenzione: il contributo resta dovuto nei termini previsti senza che il privato possa subordinare il pagamento alla previa esecuzione delle opere.
- La domanda risarcitoria per omessa o tardiva realizzazione di opere di urbanizzazione richiede la prova del titolo da cui discenda uno specifico obbligo dell'amministrazione verso il privato, della violazione di tale obbligo e del nesso causale tra la condotta e il danno lamentato.
- La perizia di parte, anche se giurata, non costituisce mezzo di prova e non può, da sola, dimostrare l'erroneità del calcolo del contributo di costruzione.
- La mera tardività nell'escussione di una garanzia fideiussoria non fonda responsabilità dell'amministrazione quando l'escussione è una facoltà e non un obbligo; rileva inoltre la possibilità per il debitore di evitare gli oneri aggiuntivi adempiendo tempestivamente l'obbligazione principale.
- Le pronunce di rito, di norma, non producono giudicato sostanziale e non precludono di per sé la riproposizione delle medesime domande in un nuovo giudizio; la nuova azione, tuttavia, non equivale alla riassunzione tempestiva e non conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →