Cassazione Penale, Sentenza n. 40196/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., articolato in due profili: (1) omessa motivazione sulla procedibilità dell'azione penale con riferimento ad alcuni beni sottratti (proprietà della figlia della denunciante); (2) omessa motivazione circa la mancata diminuzione della pena in conseguenza della dichiarata improseguibilità dell'azione penale rispetto al furto del ciclomotore per difetto di querela.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i profili: (i) ha confermato la legittimazione della denunciante a procedere per i beni asportati dall'abitazione anche se alcuni erano di proprietà della figlia, per effetto della detenzione/possesso qualificato in ambito familiare; (ii) ha ritenuto che la pena detentiva, fissata dal Tribunale nel minimo edittale per il furto in abitazione aggravato, non fosse ulteriormente riducibile non essendovi censure sopravvenute in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624-bis e 625 cod. pen.
artt. 624-bis, commi primo e terzo, e 625, comma primo n. 2, cod. pen.
La fattispecie di furto in abitazione aggravato è stata applicata ai fatti; la determinazione della pena è avvenuta nel minimo edittale per tale reato
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sulla procedibilità di talune fattispecie (ad es. il furto di un ciclomotore lasciato in sosta), rendendole procedibili a querela; per il furto del ciclomotore in esame non era stata proposta querela entro il termine previsto, con conseguente improseguibilità dell'azione penale
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il gravame per vizio di motivazione deve essere concreto e specifico; la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i profili di omessa/mal motivazione dedotti dal ricorrente
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (proroga operatività riforma)
Ha inciso sui termini di operatività della riforma Cartabia richiamata dalla Corte per valutare la procedibilità a querela del furto del ciclomotore
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 40354/2013 e Sez.4, n.15709/2015)
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013; Sez. 4, n. 15709 del 17/03/2015
Principio consolidato che il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso/detenzione qualificata; chi ha potere di custodia nella casa comune può essere persona offesa legittimata a proporre querela anche per beni formalmente di proprietà di altri conviventi
Massime di principio
- Il furto commesso in ambito domestico è procedibile d'ufficio e la persona offesa può essere anche chi detiene di fatto la cosa (possesso qualificato), non necessariamente il proprietario formale; conviventi con potere di custodia possono legittimamente proporre querela.
- Dopo la riforma (art. 85 d.lgs. 150/2022) alcune condotte, come il furto di un veicolo lasciato in sosta, possono essere rese procedibili a querela: l'assenza di querela nei termini previsti determina l'improseguibilità dell'azione penale rispetto a quella condotta.
- La riduzione della pena in seguito alla declaratoria di improseguibilità per alcune imputazioni non è automatica: se la pena è stata fissata nel minimo edittale per il reato dichiarato operativo e non sussistono altre censure rilevanti, la gravità sanzionatoria può rimanere immutata.
- In Cassazione i motivi di vizio di motivazione devono essere specifici e consistenti; profili generici o già adeguatamente valutati in sede di merito sono spesso ritenuti manifestamente infondati e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Chi propone ricorso che risulti manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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