Sentenza del 14/10/2015 n. 20636 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva emesso un accertamento per IRPEF e ILOR relative al 1991, fondato su un processo verbale della Guardia di finanza, sulle indagini bancarie riguardanti i conti del contribuente e dei familiari e sulle informazioni fornite dai fornitori. Erano stati contestati acquisti non fatturati e ricavi non contabilizzati, applicando una percentuale di ricarico del 55%. Il contribuente ha contestato la conferma integrale dell'accertamento, la motivazione della sentenza e l'utilizzabilità della documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza nell'ambito di indagini penali senza la preventiva autorizzazione del comandante di zona.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa riduzione dell'accertamento in appello, inammissibili le censure sulla motivazione per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. e infondato il motivo sull'utilizzo della documentazione bancaria. La Guardia di finanza aveva infatti acquisito i documenti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, a seguito di un sequestro penale, e non era quindi necessaria l'autorizzazione del comandante di zona prevista per l'attività di polizia tributaria. La Corte ha inoltre precisato che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione di dati fiscali tutela il segreto delle indagini penali e, anche se mancante, non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati né l'invalidità dell'accertamento. R.S. è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 11.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Articoli 324 e 112 del codice di procedura civile
La Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse deciso oltre i limiti della domanda o in violazione del giudicato, rilevando che l'Ufficio aveva chiesto la conferma integrale dell'accertamento.
Articolo 366-bis del codice di procedura civile
I motivi relativi all'insufficiente o contraddittoria motivazione devono indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e le ragioni dell'inadeguatezza della motivazione. In mancanza, il motivo è inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 33, commi 3 e 6
L'autorizzazione del comandante di zona è richiesta quando la Guardia di finanza opera come polizia tributaria. Non è necessaria per l'acquisizione di documenti bancari effettuata nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria durante un'indagine penale. L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione dei dati agli uffici fiscali tutela principalmente la riservatezza delle indagini e la sua eventuale mancanza non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei dati.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 7
La preventiva autorizzazione prevista per l'acquisizione di dati bancari nell'attività di polizia tributaria non si applica quando la Guardia di finanza opera come polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 63
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione agli uffici fiscali di documenti e dati acquisiti in un procedimento penale è posta a tutela del segreto istruttorio, non a garanzia del contribuente o dei terzi; la sua eventuale omissione non comporta di per sé l'invalidità dell'accertamento.
Massime di principio
- La documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'indagine penale può essere utilizzata anche per finalità fiscali, purché sia stata acquisita nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e secondo le regole del procedimento penale.
- L'assenza o l'irregolarità di un'autorizzazione amministrativa non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova o la nullità dell'accertamento, salvo che una specifica norma preveda tale conseguenza o siano coinvolti diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
- L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione di atti penali agli uffici fiscali tutela soprattutto la riservatezza delle indagini e il segreto istruttorio, non costituisce necessariamente un filtro a tutela del contribuente.
- Le contestazioni sulla motivazione della sentenza di cassazione devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e indicare precisamente il fatto controverso e il vizio motivazionale; non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione delle prove.
- Le indagini bancarie possono sostenere un accertamento analitico-induttivo quando evidenziano flussi finanziari rilevanti e non giustificati, soprattutto se trovano riscontro in ulteriori elementi come le dichiarazioni dei fornitori.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: tale valutazione spetta ai giudici di merito, salvo vizi giuridici o motivazionali dedotti secondo le forme previste.
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