Cassazione Civile, Ordinanza n. 01065/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente sanitario veterinario, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato dallo stesso ente presso cui aveva già lavorato con quattro contratti a tempo determinato successivi, ha chiesto il riconoscimento di tutta l'anzianità professionale maturata ai fini della determinazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, con conseguenti differenze retributive. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la contrattazione collettiva non consentisse di valorizzare quel servizio, soprattutto per la presenza di intervalli temporali tra i vari contratti a termine e tra l'ultimo contratto e l'assunzione stabile, qualificati come "soluzione di continuità". Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nella lettura delle clausole del CCNL; il secondo per violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell'art. 6 d.lgs. 368/2001, sostenendo che l'interpretazione seguita dalla corte d'appello determinasse una discriminazione del lavoratore a termine; il terzo, subordinato, per il riconoscimento quantomeno dell'anzianità dell'ultimo contratto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la lettura strettamente letterale delle clausole collettive e censurando la mancata verifica della compatibilità della disciplina pattizia con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro. Ha affermato che l'anzianità di servizio può maturare anche in base a rapporti a tempo determinato sia ai fini della retribuzione di posizione sia ai fini dell'indennità di esclusività; inoltre, la "soluzione di continuità" idonea a interrompere il computo dell'anzianità ricorre solo se l'intervallo tra i rapporti sia così significativo da rendere non utile, per le mansioni del contratto a tempo indeterminato, l'esperienza precedentemente acquisita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
nell'interpretazione del contratto non ci si può fermare al solo senso letterale delle parole, dovendosi indagare la comune intenzione delle parti
art. 1363 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
art. 1367 c.c.
richiamato come canone di conservazione del contratto, da preferire all'interpretazione che renda la clausola priva di effetto
art. 12, comma 3, CCNL Dirigenza medica, 2° biennio economico 8.6.2000
deve essere interpretato, in conformità al diritto UE, nel senso che l'anzianità può maturare anche con rapporti a termine e che la soluzione di continuità va apprezzata solo se l'intervallo è realmente significativo
art. 24, comma 12, CCNL Dirigenza medica del 3.11.2005
richiamato insieme alla disciplina contrattuale precedente come fonte delle regole sulla valorizzazione dell'anzianità ai fini retributivi
Direttiva 1999/70/CE
impone il divieto di discriminazioni non obiettivamente giustificate tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
ha carattere incondizionato e consente al giudice nazionale di disapplicare la clausola contraria del diritto interno o della contrattazione collettiva
art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001
norma di recepimento della direttiva 1999/70/CE nel diritto interno, richiamata per la compatibilità della disciplina collettiva
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base del procedimento camerale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle motivazioni delle precedenti decisioni conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non opera il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale il giudice non può arrestarsi al significato letterale, ma deve verificare la comune intenzione delle parti e scegliere, tra le possibili letture, quella che consente alla clausola di produrre effetti utili.
- Una clausola collettiva che escluda in modo assoluto la valorizzazione dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, ove ciò determini una disparità non oggettivamente giustificata rispetto ai lavoratori stabili, è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine e va disapplicata.
- Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, la pregressa attività svolta con più contratti a termine può essere considerata sia per l'istituto della retribuzione di posizione sia per quello dell'indennità di esclusività, se la disciplina applicabile lo consente in conformità al diritto dell'Unione.
- La 'soluzione di continuità' tra contratti a termine non coincide con qualsiasi intervallo temporale, ma solo con un'interruzione significativa tale da rendere non utile, per le mansioni poi affidate a tempo indeterminato, l'esperienza professionale maturata in precedenza.
- Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con il vincolo derivante dal diritto dell'Unione nella lettura della disciplina interna o collettiva, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.
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