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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01065/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente sanitario veterinario, dopo essere stato assunto a tempo indeterminato dallo stesso ente presso cui aveva già lavorato con quattro contratti a tempo determinato successivi, ha chiesto il riconoscimento di tutta l'anzianità professionale maturata ai fini della determinazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, con conseguenti differenze retributive. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che la contrattazione collettiva non consentisse di valorizzare quel servizio, soprattutto per la presenza di intervalli temporali tra i vari contratti a termine e tra l'ultimo contratto e l'assunzione stabile, qualificati come "soluzione di continuità". Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nella lettura delle clausole del CCNL; il secondo per violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell'art. 6 d.lgs. 368/2001, sostenendo che l'interpretazione seguita dalla corte d'appello determinasse una discriminazione del lavoratore a termine; il terzo, subordinato, per il riconoscimento quantomeno dell'anzianità dell'ultimo contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la lettura strettamente letterale delle clausole collettive e censurando la mancata verifica della compatibilità della disciplina pattizia con la direttiva 1999/70/CE e con l'accordo quadro. Ha affermato che l'anzianità di servizio può maturare anche in base a rapporti a tempo determinato sia ai fini della retribuzione di posizione sia ai fini dell'indennità di esclusività; inoltre, la "soluzione di continuità" idonea a interrompere il computo dell'anzianità ricorre solo se l'intervallo tra i rapporti sia così significativo da rendere non utile, per le mansioni del contratto a tempo indeterminato, l'esperienza precedentemente acquisita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    nell'interpretazione del contratto non ci si può fermare al solo senso letterale delle parole, dovendosi indagare la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come canone di conservazione del contratto, da preferire all'interpretazione che renda la clausola priva di effetto

  • art. 12, comma 3, CCNL Dirigenza medica, 2° biennio economico 8.6.2000

    deve essere interpretato, in conformità al diritto UE, nel senso che l'anzianità può maturare anche con rapporti a termine e che la soluzione di continuità va apprezzata solo se l'intervallo è realmente significativo

  • art. 24, comma 12, CCNL Dirigenza medica del 3.11.2005

    richiamato insieme alla disciplina contrattuale precedente come fonte delle regole sulla valorizzazione dell'anzianità ai fini retributivi

  • Direttiva 1999/70/CE

    impone il divieto di discriminazioni non obiettivamente giustificate tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    ha carattere incondizionato e consente al giudice nazionale di disapplicare la clausola contraria del diritto interno o della contrattazione collettiva

  • art. 6 d.lgs. n. 368 del 2001

    norma di recepimento della direttiva 1999/70/CE nel diritto interno, richiamata per la compatibilità della disciplina collettiva

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento camerale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle motivazioni delle precedenti decisioni conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non opera il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola contrattuale il giudice non può arrestarsi al significato letterale, ma deve verificare la comune intenzione delle parti e scegliere, tra le possibili letture, quella che consente alla clausola di produrre effetti utili.
  • Una clausola collettiva che escluda in modo assoluto la valorizzazione dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, ove ciò determini una disparità non oggettivamente giustificata rispetto ai lavoratori stabili, è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine e va disapplicata.
  • Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, la pregressa attività svolta con più contratti a termine può essere considerata sia per l'istituto della retribuzione di posizione sia per quello dell'indennità di esclusività, se la disciplina applicabile lo consente in conformità al diritto dell'Unione.
  • La 'soluzione di continuità' tra contratti a termine non coincide con qualsiasi intervallo temporale, ma solo con un'interruzione significativa tale da rendere non utile, per le mansioni poi affidate a tempo indeterminato, l'esperienza professionale maturata in precedenza.
  • Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con il vincolo derivante dal diritto dell'Unione nella lettura della disciplina interna o collettiva, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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