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Sentenza

Sentenza n. 14493/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 5445/2024 pubblicata il 10 maggio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 35946/2023.

Giustizia amministrativa202603557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per complessivi euro 1.000,00 e il pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 5445/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad accreditare alla docente l'importo complessivo di euro 1.000,00 per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione, riferito agli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, nonché a rifondere le spese legali in favore dei procuratori antistatari. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione. Il TAR ha rilevato che il giudicato era regolarmente formato, che il titolo era stato notificato nelle forme di legge e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, sicché la pretesa dei ricorrenti doveva essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha inoltre precisato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della parte ricorrente. Il TAR non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandosi di valutarla in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione è stato ritenuto necessario prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto dal giudicato civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente messi in discussione i presupposti della pretesa sostanziale già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve concentrarsi sulla conformità dell'attività amministrativa al contenuto del titolo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale, l'amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti ed elementi sull'avvenuto adempimento; la mancata dimostrazione dell'esecuzione consente l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata necessariamente già nella prima pronuncia di ottemperanza, potendo essere disposta successivamente se l'amministrazione persiste nell'inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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