Direttiva 2009/157
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva, in versione codificata della precedente disciplina del 1977, mira a rimuovere gli ostacoli agli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura e dei relativi prodotti riproduttivi, armonizzando le condizioni per i registri genealogici e per il riconoscimento delle organizzazioni di allevatori. Essa lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato, ad esempio sulla richiesta del certificato genealogico, ma impone un risultato di liberalizzazione degli scambi per motivi zootecnici. La disciplina di dettaglio su controlli, criteri di riconoscimento, istituzione e tenuta dei registri e contenuto dei certificati è demandata a misure adottate secondo la procedura comitologica prevista dall’articolo 7.
Liberalizzazione degli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura, con disciplina dei registri genealogici e dei certificati genealogici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai bovini della specie bovina, compreso il bufalo, qualificabili come riproduttori di razza pura, nonché allo sperma, agli ovuli e agli embrioni da essi provenienti e ai tori destinati alla fecondazione artificiale, nei rapporti di scambio intracomunitario. Riguarda inoltre le organizzazioni e associazioni di allevatori ufficialmente riconosciute dagli Stati membri, i registri genealogici da esse tenuti o istituiti e le autorità nazionali competenti per il riconoscimento e il controllo zootecnico. È prevista la possibilità per gli Stati membri di richiedere certificati genealogici conformi a un modello comunitario. La direttiva si applica dal 2 gennaio 2010 e fa salvi gli obblighi di recepimento connessi alle direttive abrogate elencate nell’allegato I, parte B.
Direttiva 2009/157/CE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura
La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 77/504/CEE, con l’obiettivo di rendere più chiaro e razionalizzato il quadro normativo sugli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura. Il legislatore unionale richiama l’importanza della produzione bovina per l’agricoltura e individua nelle differenze tra ordinamenti nazionali in materia di razze e norme un ostacolo al commercio interno.
Finalità e obiettivi
La finalità centrale è la liberalizzazione degli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura e dei relativi materiali riproduttivi, al fine di favorire l’incremento della produttività agricola nel settore. La direttiva mira anche ad armonizzare le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di allevatori e dei registri genealogici, in modo da eliminare le disparità tra Stati membri per motivi zootecnici.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 1 definisce i soggetti e gli oggetti rilevanti della disciplina.
- Per "bovino riproduttore di razza pura" si intende l’animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado risultino iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che sia esso stesso iscritto o registrato e idoneo a esserlo.
- Il "registro genealogico" comprende libri, registri, schedari o supporti informatici tenuti da un’organizzazione o associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta da uno Stato membro, oppure da un servizio ufficiale, nei quali siano iscritti o registrati i bovini di razza pura con l’indicazione degli ascendenti.
La disciplina riguarda inoltre:
- lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura;
- i tori destinati alla fecondazione artificiale, con il richiamo espresso alla direttiva 87/328/CEE.
Principio di liberalizzazione degli scambi
L’articolo 2 costituisce il nucleo sostanziale della direttiva: gli Stati membri devono garantire che non siano vietati, limitati o ostacolati, per motivi zootecnici:
- gli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura;
- gli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni provenienti da tali animali;
- l’istituzione di registri genealogici, quando rispondano ai criteri fissati ai sensi dell’articolo 6;
- il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici, conformemente all’articolo 6;
- salvo la direttiva 87/328/CEE, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.
Si tratta di un obbligo di risultato: gli Stati membri conservano la competenza sugli strumenti di attuazione, ma non possono mantenere ostacoli zootecnici incompatibili con la liberalizzazione voluta dalla direttiva.
Iscrizione nei registri genealogici
L’articolo 3 rafforza la libera circolazione degli animali di razza pura imponendo alle organizzazioni o associazioni di allevatori ufficialmente riconosciute di non opporsi all’iscrizione nei propri registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, purché questi soddisfino le norme adottate in base all’articolo 6.
Elenco degli organismi riconosciuti e certificati genealogici
L’articolo 4 impone agli Stati membri di tenere un elenco aggiornato degli organismi riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici e di renderlo disponibile agli altri Stati membri e al pubblico. La direttiva consente inoltre l’adozione di regole dettagliate uniformi tramite la procedura comitologica dell’articolo 7, paragrafo 2.
L’articolo 5 prevede facoltativamente che gli Stati membri possano esigere, negli scambi intracomunitari, un certificato genealogico per:
- bovini riproduttori di razza pura;
- sperma, ovuli ed embrioni da essi ottenuti.
Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura dell’articolo 7, paragrafo 2, con particolare riguardo al valore zootecnico.
Criteri tecnici e procedura di esecuzione
L’articolo 6 demanda alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, la definizione di aspetti tecnici essenziali:
- metodi di controllo del valore zootecnico e della determinazione delle qualità genetiche dei bovini;
- criteri per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;
- criteri per l’istituzione dei registri genealogici;
- criteri per l’iscrizione nei registri genealogici;
- indicazioni obbligatorie del certificato genealogico.
L’articolo 7 stabilisce il meccanismo di adozione delle misure di esecuzione: la Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE e, nei casi di rinvio al paragrafo 2, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della medesima decisione è fissato in tre mesi.
Obblighi di comunicazione e rapporti con il diritto precedente
L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
L’articolo 9 abroga la direttiva 77/504/CEE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato I, parte A, ma salva gli obblighi degli Stati membri connessi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva, secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e applicazione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione generale è fissata al 2 gennaio 2010.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore zootecnico, la direttiva rileva soprattutto perché consolida il principio di non discriminazione tra animali di razza pura provenienti da Stati membri diversi e rafforza la spendibilità intracomunitaria dei relativi documenti genealogici. Per gli Stati membri, il margine di discrezionalità riguarda principalmente:
- la scelta se imporre o meno il certificato genealogico negli scambi;
- l’attuazione tecnica dei criteri di riconoscimento, iscrizione e controllo, tramite gli atti adottati in sede comitologica;
- l’organizzazione amministrativa degli elenchi degli organismi riconosciuti e delle comunicazioni alla Commissione.
La direttiva, in quanto atto di codificazione, non introduce una nuova disciplina sostanziale radicalmente diversa, ma riordina e consolida la normativa previgente, mantenendo fermi gli obblighi di recepimento già maturati per gli atti richiamati nell’allegato I.
Disposizioni principali
Definizioni di bovino riproduttore di razza pura e registro genealogico
L’articolo 1 definisce il "bovino riproduttore di razza pura" come l’animale della specie bovina, compreso il bufalo, i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che sia esso stesso iscritto o registrato e idoneo ad esservi iscritto. Il "registro genealogico" è costituito da libri, registri, schedari o supporti informatici tenuti da un’organizzazione o associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro, oppure da un servizio ufficiale, nei quali sono iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti.
Divieto di restrizioni agli scambi per motivi zootecnici
L’articolo 2 impone agli Stati membri di non vietare, limitare o ostacolare, per motivi zootecnici, gli scambi intracomunitari di bovini riproduttori di razza pura, di sperma, ovuli ed embrioni provenienti da tali animali, l’istituzione di registri genealogici, il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che li detengono e, salvo la direttiva 87/328/CEE, gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale.
Iscrizione nei registri genealogici di animali provenienti da altri Stati membri
L’articolo 3 vieta alle organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente di opporsi all’iscrizione nei propri registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le norme stabilite in applicazione dell’articolo 6.
Elenco degli organismi riconosciuti
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a redigere e mantenere aggiornato un elenco degli organismi di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici, rendendolo disponibile agli altri Stati membri e al pubblico. Possono essere adottate norme dettagliate uniformi tramite la procedura dell’articolo 7, paragrafo 2.
Certificato genealogico facoltativo
L’articolo 5 consente agli Stati membri di prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma, gli ovuli e gli embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati negli scambi intracomunitari da un certificato genealogico conforme a un modello stabilito con la procedura dell’articolo 7, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda il valore zootecnico.
Misure tecniche da stabilire in procedura comitologica
L’articolo 6 demanda alla procedura dell’articolo 7, paragrafo 2, la fissazione dei metodi di controllo del valore zootecnico e della determinazione delle qualità genetiche dei bovini, dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori, dei criteri di istituzione e di iscrizione nei registri genealogici e delle indicazioni da riportare nel certificato genealogico.
Procedura comitologica e comitato zootecnico permanente
L’articolo 7 prevede l’assistenza alla Commissione del comitato zootecnico permanente istituito dalla decisione 77/505/CEE. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 77/504/CEE e decorrenza
L’articolo 9 abroga la direttiva 77/504/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi di recepimento relativi alle direttive elencate nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II. L’articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 gennaio 2010.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/142
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/144
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/147
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/148
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/152
- direttiva · 30 nov 2009Direttiva 2009/153
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →