Cassazione Civile, Ordinanza n. 12198/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio alla domanda di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014. Nel giudizio di legittimità, però, la Corte ha rilevato che la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso la sede della società era fallita per irreperibilità assoluta del destinatario; inoltre, la notifica presso il difensore domiciliatario era stata eseguita a mezzo posta con irreperibilità relativa, ma l'Agenzia non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La Corte ha quindi esaminato il solo profilo della ritualità della notifica del ricorso, ritenendo decisiva la mancanza della prova del perfezionamento notificatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta nelle forme dell'irreperibilità relativa, poiché non era stata prodotta in giudizio la ricevuta di ritorno dell'avviso di ricevimento della CAD. È stato richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in tali casi, la prova della notifica non può essere data dalla sola attestazione dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento. Ogni altra questione è stata assorbita e non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.
richiamati come base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sulla notifica postale, in funzione di garanzia del diritto di difesa e del giusto processo
art. 8 L. n. 890 del 1982
la prova del perfezionamento della notifica, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, richiede esclusivamente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; non basta la prova della sola spedizione della raccomandata informativa
Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012
precedente di legittimità richiamato per affermare il principio sulla necessità dell'avviso di ricevimento della CAD ai fini della prova della notificazione postale
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto, impositivo o processuale, a mezzo del servizio postale non va a buon fine per irreperibilità relativa del destinatario, il notificante deve provare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
- La sola prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica postale.
- In mancanza della prova completa della notificazione del ricorso per cassazione, il ricorso è inammissibile, con assorbimento delle altre questioni di merito.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
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