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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/267

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/267 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo DEC-SPORE 200 Plus conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione concede un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è rilasciata alla società Veltek Associates Inc. Europe ed è valida dal 7 febbraio 2024 al 31 gennaio 2034. L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto, con composizione, usi autorizzati, istruzioni operative, misure di protezione e condizioni di conservazione. Il testo recepisce il parere favorevole dell’ECHA e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus" (e relativo sommario delle caratteristiche del prodotto) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Veltek Associates Inc. Europe quale titolare dell’autorizzazione e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus" (con denominazione commerciale anche "DEC-SPORE 300 Plus") per il tipo di prodotto 2, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali. L’autorizzazione copre esclusivamente gli usi industriali in ambienti interni, in particolare nelle camere bianche di impianti di produzione di prodotti farmaceutici, biofarmaceutici, dispositivi medici, prodotti sanitari e diagnostici. Sono disciplinati anche requisiti su formulazione, etichettatura di pericolo, misure di mitigazione del rischio, stoccaggio e smaltimento; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/267 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus", ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La decisione segue il procedimento tecnico-scientifico previsto dal regolamento quadro, culminato nel parere favorevole dell’ECHA e nella conclusione che il prodotto soddisfa le condizioni per l’autorizzazione dell’Unione.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione richiama l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 come base giuridica per l’adozione del regolamento. La domanda era stata presentata il 28 settembre 2017 da Veltek Associates Inc. Europe; l’autorità competente dei Paesi Bassi aveva accettato di valutarla. Successivamente, il 30 agosto 2022 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione e le conclusioni della valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che il 23 marzo 2023 ha inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione finale. Il 14 aprile 2023 l’ECHA ha trasmesso anche il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Esito della valutazione

Nel parere dell’ECHA si afferma che "DEC-SPORE 200 Plus" è un biocida singolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e che, se conforme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1. La Commissione concorda con tale parere e ritiene quindi opportuno rilasciare l’autorizzazione.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 concede a Veltek Associates Inc. Europe l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0030727-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo, secondo il sommario contenuto nell’allegato. L’autorizzazione è valida dal 7 febbraio 2024 al 31 gennaio 2034.

Identificazione del prodotto e composizione

L’allegato identifica il prodotto con le denominazioni commerciali "DEC-SPORE 200 Plus" e "DEC-SPORE 300 Plus" e lo qualifica come tipo di prodotto 2, ossia disinfettante/alghicida non destinato all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali. Il principio attivo è l’acido peracetico, indicato come sostanza approvata ai sensi del regolamento biocidi; la formulazione è un concentrato solubile (SL). Sono riportate anche le sostanze non attive: acido acetico e perossido di idrogeno, con le rispettive concentrazioni.

Usi autorizzati

Sono autorizzati due impieghi industriali in ambienti interni, in particolare per pavimenti, pareti e altre superfici dure non porose nelle camere bianche di impianti di produzione di prodotti farmaceutici, biofarmaceutici, dispositivi medici, prodotti sanitari e diagnostici.

  • Uso n. 1: disinfettante per superfici in ambienti interni, con azione battericida e lieviticida.
  • Uso n. 2: disinfettante per superfici in ambienti interni con uso sporicida, con azione battericida, lieviticida, fungicida e sporicida.

Modalità di applicazione

Per entrambi gli usi il prodotto può essere applicato per immersione o nebulizzazione con spruzzatore, oppure distribuito con straccio, panno o salvietta. Le superfici devono essere pulite e sciacquate accuratamente prima del trattamento; l’eventuale acqua in eccesso va rimossa. Per l’uso n. 1 la diluizione è 1:200 (0,5 % v/v), con 5 minuti di contatto. Per l’uso n. 2 la diluizione è 1:15 (6,7 % v/v), con 5 minuti di contatto per batteri, lieviti e funghi e 15 minuti per le spore batteriche. Il tasso di applicazione indicato è 100 ml/m2 e la frequenza tipica è di una applicazione al giorno.

Misure di mitigazione del rischio

L’allegato distingue tra prodotto non diluito e prodotto diluito.

Per il prodotto non diluito, è richiesta una ventilazione adeguata con almeno 10 ricambi d’aria all’ora, la limitazione della permanenza nell’area trattata e l’uso di DPI specifici: protezione delle vie respiratorie conforme alla norma EN 14387 o equivalente, guanti resistenti alle sostanze chimiche conformi alla EN 374 o equivalente, tuta protettiva almeno di tipo 6 EN 13034 ed occhiali o visiera conformi alla EN 16321.

Per il prodotto diluito allo 0,5 % v/v, non sono richieste misure di mitigazione del rischio aggiuntive. Per il prodotto diluito al 6,7 % v/v, invece, sono previste ventilazione di almeno 10 ricambi d’aria/ora, guanti e tuta protettiva; la protezione respiratoria è richiesta con fattori diversi in funzione del metodo di applicazione. Se l’aerazione raggiunge 30 ricambi d’aria/ora, resta obbligatoria la protezione per occhi/viso e devono essere tenute lontane le persone non protette fino all’asciugatura delle superfici. È inoltre richiamata la direttiva 98/24/CE e la restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pronto soccorso, emergenze ambientali e smaltimento

L’allegato contiene istruzioni dettagliate di pronto soccorso per ingestione, contatto cutaneo, contatto oculare e inalazione, con indicazione di chiamare il 112, un’ambulanza o un centro antiveleni secondo i casi. Sono previste anche indicazioni specifiche per il personale medico-sanitario in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline e ad acidi come l’acido acetico. Sul piano ambientale, è espressamente vietato disperdere il prodotto non diluito nell’ambiente o nel sistema fognario.

Per lo smaltimento, il contenitore deve essere completamente svuotato, non riutilizzato e trattato con le stesse cautele del contenitore pieno. Dopo triplo risciacquo, il contenitore può essere riciclato, ricondizionato, conferito in discarica per rifiuti sanitari oppure incenerito o bruciato, se consentito dalle autorità competenti. Lo smaltimento deve comunque rispettare la normativa sui rifiuti e i requisiti locali/regionali.

Conservazione e durata

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco, nel contenitore originale aerato, non di lato né capovolto, con contenitore ben chiuso e senza contaminare acqua, alimenti o mangimi. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra 0 °C e 30 °C. La durata di conservazione è fissata in 2 anni.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

L’articolo 1 rilascia a Veltek Associates Inc. Europe l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0030727-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "DEC-SPORE 200 Plus", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 7 febbraio 2024 al 31 gennaio 2034.

Base giuridica e iter di valutazione

Il regolamento è adottato in base all’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il procedimento ha visto la domanda presentata il 28 settembre 2017, la relazione di valutazione dell’autorità competente trasmessa il 30 agosto 2022, il parere ECHA trasmesso il 23 marzo 2023 e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida trasmesso il 14 aprile 2023.

Oggetto e usi autorizzati

L’allegato autorizza due usi industriali interni in ambienti chiusi: disinfettante per superfici non porose dure, anche in camere bianche, con azione battericida e lieviticida; e disinfettante sporicida per le stesse superfici, con azione battericida, lieviticida, fungicida e sporicida.

Composizione e formulazione

Il prodotto contiene acido peracetico come principio attivo approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. La formulazione è un concentrato solubile (SL) e include anche acido acetico e perossido di idrogeno come sostanze non attive.

Condizioni d’uso e diluizioni

Per l’uso battericida/lieviticida è prevista una diluizione 1:200 (0,5 % v/v) con 5 minuti di contatto; per l’uso sporicida una diluizione 1:15 (6,7 % v/v) con 15 minuti per l’effetto sporicida e 5 minuti per gli altri effetti. Il tasso di applicazione indicato è 100 ml/m2, con frequenza tipica di una applicazione al giorno.

Misure di mitigazione del rischio

Per il prodotto non diluito sono previste ventilazione minima di 10 ricambi d’aria/ora, limitazione della permanenza nell’area trattata, uso obbligatorio di protezione respiratoria conforme EN 14387 o equivalente, guanti EN 374 o equivalenti, tuta protettiva almeno tipo 6 EN 13034 ed ecoprotezione occhi/viso EN 16321. Per il prodotto diluito sono previste misure variabili: per l’uso 0,5 % v/v non sono richieste misure aggiuntive; per l’uso 6,7 % v/v sono richiesti ventilazione, DPI e, in alcuni casi, protezione respiratoria in funzione del metodo di applicazione e del tasso di ventilazione.

Primo soccorso, tutela dell’ambiente e smaltimento

L’allegato detta istruzioni dettagliate per ingestione, contatto con la pelle, con gli occhi e inalazione, sia per il prodotto non diluito sia per quello diluito, incluse indicazioni di contatto con centri antiveleni e numeri di emergenza. È vietato disperdere il prodotto non diluito nell’ambiente o nel sistema fognario. I contenitori vuoti devono essere completamente svuotati, non riutilizzati e smaltiti o riciclati secondo la normativa applicabile.

Stoccaggio e durata di conservazione

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco, nel contenitore originale aerato, ben chiuso, non di lato o capovolto, a temperatura superiore a 0 °C e inferiore a 30 °C, evitando contaminazioni di acqua, alimenti e mangimi. La durata di conservazione è di 2 anni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza sul lavorochimicaambiente

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