Regolamento (UE) 2024/265
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/265 della Commissione, del 17 gennaio 2024, relativo all’autorizzazione del complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell’EFSA. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni tecniche e ai tenori massimi di zinco indicati nell’allegato, nonché a misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Il testo precisa inoltre i metodi di analisi applicabili e fissa la data di fine del periodo di autorizzazione al 7 febbraio 2034.
Autorizzazione del complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi per tutte le specie animali, con esclusione degli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi, classificato nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, ma l’allegato distingue specifiche specie/categorie e relativi tenori massimi di zinco; è esclusa, per l’uso autorizzato, la categoria degli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina, per i quali il parere EFSA non ha consentito di concludere sulla sicurezza per il sedimento marino. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione del complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/265 della Commissione autorizza il complesso di zinco(II) e betaina come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il provvedimento si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e sul parere EFSA dell’11 gennaio 2023, che ha valutato favorevolmente l’efficacia e la sicurezza della sostanza entro i limiti autorizzati, con alcune cautele specifiche.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda l’uso del complesso di zinco(II) e betaina come additivo nutrizionale, nel gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. Il testo è rivolto agli operatori del settore dei mangimi e disciplina l’impiego nell’alimentazione animale, con condizioni diverse a seconda della specie o categoria destinataria. Il regolamento precisa che l’uso non copre gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina, per i quali il parere scientifico non ha consentito di concludere sulla sicurezza per il sedimento marino in caso di impiego in gabbie in mare.
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
Nei considerando la Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne fissa motivi e procedure. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il complesso è sicuro per tutte le specie animali e per i consumatori, purché non siano superati i livelli massimi autorizzati di zinco totale nei mangimi. Ha inoltre ritenuto la sostanza efficace come fonte di zinco per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali.
Profili di sicurezza e misure di protezione
Il parere EFSA segnala che il complesso è sensibilizzante per pelle e vie respiratorie a causa della presenza di nichel ed è irritante per gli occhi, pur non essendo irritante per la pelle. Per questo la Commissione ritiene necessarie misure adeguate di protezione degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi; se tali misure non bastano, additivo e premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per respirazione, occhi e pelle.
Condizioni tecniche dell’additivo e metodi di analisi
L’allegato attribuisce all’additivo il numero di identificazione 3b616 e lo descrive come complesso di zinco(II) e betaina in forma solida, con tenore minimo di zinco del 20% e di betaina del 41%. È previsto un contenuto massimo di nichel pari a 60 mg/kg. Sono inoltre elencati i metodi analitici per la quantificazione dello zinco totale nell’additivo, nelle premiscele e nel mangime composto, nonché per la betaina, lo zolfo e il solfato; per la verifica della formazione del complesso è indicata la diffrazione di raggi X da polveri.
Specie destinatarie e tenori massimi di zinco
Il regolamento fissa tenori massimi di zinco totale nel mangime completo, con tenore di umidità del 12%, differenziati per categorie:
- cani e gatti: 200 mg/kg;
- suinetti, scrofe, leporidi e pesci allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma diversi dai salmonidi: 150 mg/kg;
- vitelli (sostituto del latte) e salmonidi allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 180 mg/kg;
- altre specie e categorie, esclusi gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina: 120 mg/kg.
Modalità di impiego
L’allegato stabilisce che l’additivo deve essere incorporato nel mangime sotto forma di premiscela. Questa indicazione si coordina con l’obbligo per gli operatori di adottare misure di prevenzione e, se necessario, DPI adeguati nella manipolazione dell’additivo e delle premiscele.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 7 febbraio 2034. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo conferma inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e valutazione del rischio
Nei considerando si richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA dell’11 gennaio 2023, secondo cui il complesso di zinco(II) e betaina è sicuro per animali e consumatori se non sono superati i livelli massimi autorizzati di zinco totale nei mangimi. L’EFSA segnala però l’impossibilità di trarre conclusioni sulla sicurezza per il sedimento marino in caso di uso in gabbie in mare, oltre a indicare che la sostanza è sensibilizzante per pelle e vie respiratorie per la presenza di nichel e irritante per gli occhi.
Misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione ritiene necessarie misure di protezione per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori. L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Condizioni tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con numero 3b616 e lo descrive come complesso di zinco(II) e betaina in forma solida, con tenore minimo di zinco del 20% e di betaina del 41%. È previsto un contenuto massimo di nichel di 60 mg/kg e sono indicate la formula chimica, le specifiche di composizione e i metodi di analisi per la quantificazione di zinco, betaina, zolfo e solfato, nonché la prova della formazione del complesso tramite diffrazione di raggi X da polveri.
Specie/categorie interessate e tenori massimi di zinco
L’allegato stabilisce tenori massimi di zinco totale nel mangime completo, con umidità del 12%, differenziati per specie e categorie: cani e gatti 200 mg/kg; suinetti, scrofe, leporidi e pesci allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma diversi dai salmonidi 150 mg/kg; vitelli (sostituto del latte) e salmonidi allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma 180 mg/kg; altre specie e categorie, esclusi gli animali acquatici allevati in sistemi di acquacoltura marina, 120 mg/kg.
Modalità di impiego e obbligo di premiscelazione
L’allegato precisa che l’additivo deve essere incorporato nel mangime sotto forma di premiscela.
Durata dell’autorizzazione e fine del periodo autorizzativo
Il periodo di autorizzazione termina il 7 febbraio 2034.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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