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Ordinanza

Ordinanza n. 1497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Veneto, Sez. Prima, n. 133/2026, resa tra le parti sul ricorso n. R.G. 203/2026

Giustizia amministrativa202602553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale recante limitazioni alla circolazione statica e alla sosta dei caravans

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Veneto deducendo, in sostanza, l'illegittimità e l'ingiustificata incidenza delle limitazioni comunali alla circolazione statica dei caravans. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato preliminarmente la questione della validità della procura alle liti, rilevando che l'eventuale mancanza dell'autorizzazione interna dell'amministratore al conferimento della procura attiene ai rapporti interni tra associazione e difensore e all'assunzione dell'obbligo di pagamento del compenso, senza travolgere l'esistenza o la validità esterna della procura. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto necessaria una più approfondita verifica nel giudizio di merito, in particolare per accertare se le limitazioni siano giustificate dall'interesse pubblico e ragionevoli e proporzionate rispetto a esso. In sede cautelare, tuttavia, l'associazione non ha dimostrato il periculum in mora, non avendo superato le argomentazioni del TAR circa la possibile tutela risarcitoria, la possibilità di ottenere autorizzazioni specifiche in deroga al divieto e la disponibilità di aree alternative di sosta in altre zone della città.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato, nella sostanza, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Veneto. Ha ritenuto non decisiva, ai fini cautelari, la questione del fumus, che dovrà essere approfondita nel merito, mentre ha ravvisato l'insufficiente dimostrazione del periculum in mora. In particolare, il pregiudizio prospettato risultava potenzialmente compensabile mediante tutela risarcitoria; il divieto ammetteva deroghe attraverso autorizzazioni specifiche; inoltre, erano disponibili aree di sosta alternative, la cui inadeguatezza rispetto alle esigenze della circolazione o eccessiva distanza da luoghi di interesse non era stata allegata né provata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 11 dello statuto dell'associazione

    È stato utilizzato per verificare che il presidente dell'associazione rivestisse la qualità di legale rappresentante; l'eventuale mancanza di un'autorizzazione interna al conferimento della procura non incide, secondo l'ordinanza, sulla validità esterna della procura alle liti.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando le questioni relative al fumus boni iuris richiedono un approfondito esame della legittimità sostanziale del provvedimento, esse possono essere rimesse alla fase di merito; la domanda cautelare può comunque essere respinta per difetto di periculum in mora.
  • Il periculum in mora non è dimostrato quando il pregiudizio allegato è suscettibile di tutela risarcitoria e il provvedimento impugnato prevede deroghe autorizzatorie o la possibilità di fruire di soluzioni alternative, ove il ricorrente non dimostri l'inadeguatezza concreta di tali rimedi o alternative.
  • Le limitazioni amministrative alla circolazione o alla sosta devono essere verificate, nel merito, alla luce della loro giustificazione in relazione all'interesse pubblico e dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
  • L'eventuale mancanza di un'autorizzazione interna dell'organo associativo al conferimento della procura alle liti incide sui rapporti interni tra associazione e difensore e sull'obbligo di pagamento del compenso, ma non travolge di per sé l'esistenza e la validità esterna della procura.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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