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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27670/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne pronunciate dal Tribunale di Trapani: Caltagirone denunciava carenza e illogicità della motivazione sostenendo che la responsabilità a suo carico derivasse in via deduttiva dalle prove contro D'Amico; contestava inoltre il calcolo e l'entità della pena e l'omessa indicazione nel dispositivo della diminuzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). D'Amico deduceva contraddittorietà della motivazione perché, essendo stato assolto da alcune fattispecie (violazione dell'obbligo di soggiorno), non potrebbe essergli ascritta la simulazione di reato; anch'egli denunciava omissione nel dispositivo della diminuzione di pena per il rito abbreviato e violazione degli artt. 533 comma 2 e 546 lett. f) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla responsabilità, ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito dettagliata e non contraddittoria: per Caltagirone sono stati indicati elementi probatori diretti (somatiche nelle riprese, disponibilità di capi di abbigliamento, frequentazione con D'Amico confessorie); per D'Amico la presenza successiva allo stesso giorno sul luogo con il motociclo è stata provata da dichiarazioni e riconoscimenti e non è incompatibile con l'assoluzione dall'accusa di violazione dell'obbligo di soggiorno. Sul punto del calcolo della pena la Corte ha ritenuto conforme all'art. 546 lett. f) c.p.p. il richiamo all'art. 442 nel dispositivo e sufficiente l'esplicitazione analitica del calcolo nella motivazione (ai sensi dell'art. 533 comma 2 c.p.p.); le censure di illegittimità costituzionale sono state ritenute infondate. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    Previsione della diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha ritenuto valida la sua indicazione nel dispositivo se accompagnata da un calcolo analitico riportato nella motivazione

  • art. 546 lett. f) c.p.p.

    Consente che nel dispositivo siano richiamate le disposizioni applicate; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo all'art. 442 in dispositivo con il dettaglio del calcolo in motivazione

  • art. 533 comma 2 c.p.p.

    Richiede chiarezza nel calcolo della pena nella motivazione; la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo quando la motivazione analitica espone il conteggio

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa al furto aggravato o ricettazione in contesto organizzato; utilizzata come riferimento per la pena base da cui si è poi calcolata la pena definitiva

  • art. 73 d.lgs. 159/2011

    Norma contravvenzionale richiamata per fatti contestati a D'Amico; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione della diminuente per rito anche con la presenza di reati contravvenzionali quando il conteggio rientra nei limiti edittali salvo specifiche impugnazioni

  • art. 74 d.lgs. 159/2011

    Prevede l'obbligo di soggiorno; la Corte ha chiarito che l'assoluzione per mancata violazione dell'obbligo non esclude di per sé la responsabilità per simulazione di reato qualora gli elementi siano indipendenti

  • art. 616 c.p.p.

    Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento di €3.000,00 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione generico e non specificamente argomentato è di norma inammissibile: il ricorso in Cassazione deve indicare in modo preciso le contraddizioni o le illogicità della motivazione di merito
  • Il richiamo normativo nel dispositivo (es. art. 442 c.p.p.) unitamente a un calcolo analitico della pena nella motivazione soddisfa gli obblighi dell'art. 546 lett. f) e dell'art. 533 c.p.p.; non è sempre necessario che il calcolo matematico sia riportato testualmente nel dispositivo
  • L'assoluzione su una specifica accusa non esclude automaticamente la responsabilità per un altro reato connesso se gli elementi probatori sono autonomi e non logicamente interdipendenti
  • Eventuali errori nel calcolo della diminuente per il rito abbreviato devono essere dedotti in appello o sono preclusi in Cassazione; la specificità della doglianza è essenziale
  • Le Sezioni unite e la giurisprudenza consolidata possono imporre regole applicative (es. modalità di calcolo della diminuente tra delitti e contravvenzioni) che vanno verificate e dedotte tempestivamente in sede di gravame
  • La parte che propone ricorso in Cassazione rischia l'onere di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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