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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, del 4.10.23 e comunicato in data 12.10.23 a mezzo racc AR, nonché di ogni altro atto e provvedimento a questo presupposto, contestuale e conseguente.

Giustizia amministrativa202400156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su precedenti penali e sull'omessa dichiarazione degli stessi nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento e contrasto tra le risultanze istruttorie e il provvedimento. Ha inoltre contestato la rilevanza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., sostenendo che essa non sarebbe equiparabile a una condanna e che, per tale ragione, l'omessa indicazione nella domanda sarebbe avvenuta in buona fede. Sono state dedotte anche violazioni degli artt. 27, comma 2, 97 e 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 241/1990, dell'art. 14 delle preleggi e dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la mancata valutazione delle osservazioni trasmesse dopo la conoscenza del preavviso di rigetto. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato su una sentenza di patteggiamento relativa a tentato falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e tentata cognizione fraudolenta di comunicazioni telegrafiche, commessi in concorso, nonché sulla dichiarazione mendace con cui l'interessato aveva attestato l'assenza di precedenti penali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto legittima la comunicazione del preavviso di rigetto mediante inserimento nell'area riservata del portale del Ministero dell'Interno, considerata modalità ordinaria e giuridicamente valida di comunicazione digitale. Il richiedente aveva l'onere e l'interesse di consultare costantemente il portale e la posta elettronica associata; la piena conoscenza del preavviso è stata quindi ritenuta integrata sin dal suo inserimento nel portale. Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è ordinatorio, ma tale natura non comporta l'obbligo di valutare osservazioni e documenti pervenuti quando l'istruttoria sia ormai conclusa e il procedimento si trovi nella fase decisoria. Le comunicazioni del ricorrente del 21 e 26 settembre 2023, prossime all'adozione del diniego del 28 settembre 2023, erano pertanto tardive rispetto alla chiusura dell'istruttoria e la loro mancata valutazione non ha viziato il provvedimento. Nel merito, il giudice ha ritenuto ragionevole la valutazione negativa dell'Amministrazione, fondata sulla valutazione complessiva e non atomistica dei fatti penali commessi nel decennio anteriore alla domanda. Le condotte di tentato falso e frode in concorso sono state considerate indicatori di scarsa adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e di possibile inaffidabilità del richiedente. La sentenza di patteggiamento è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione amministrativa: il fatto storico è stato accertato e accettato dalle parti e confermato dal giudice penale; inoltre, quando una norma attribuisce effetti amministrativi alla presenza di una condanna, tali effetti possono riguardare anche la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il giudice ha altresì valorizzato l'omessa dichiarazione del precedente penale nel modulo di domanda, il quale richiedeva espressamente di indicare anche le sentenze di patteggiamento. La dichiarazione non veritiera rileva oggettivamente nei procedimenti a istanza di parte ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di accertare l'elemento soggettivo del dichiarante, e costituisce inoltre un ulteriore indice di insufficiente integrazione e di interruzione del rapporto fiduciario con le istituzioni. L'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sociale sono state ritenute condizioni ordinarie e prerequisiti minimi della richiesta di cittadinanza, non elementi idonei a compensare i profili di inaffidabilità rilevati. Il diniego è stato quindi ritenuto immune da difetti di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione complessiva dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992

    I reati considerati dalla disposizione esprimono un particolare disvalore e, in caso di condanna, possono precludere l'acquisto della cittadinanza iure matrimonii, salvo riabilitazione; tale rilievo è stato utilizzato come indice della gravità delle condotte anche nel procedimento di naturalizzazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura la partecipazione nella fase istruttoria; il termine per le osservazioni è ordinatorio, ma l'Amministrazione non è tenuta a valutare apporti pervenuti dopo la chiusura dell'istruttoria e nella fase decisoria.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il diniego è legittimo quando espone adeguatamente i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005

    La comunicazione telematica nell'area riservata del portale amministrativo costituisce modalità ordinaria e valida di comunicazione con il privato, quando il procedimento è gestito digitalmente.

  • art. 41 d.lgs. n. 82/2005

    Le amministrazioni gestiscono i procedimenti e il fascicolo informatico mediante tecnologie dell'informazione, garantendo l'esercizio telematico dei diritti partecipativi e la conoscibilità dello stato del procedimento.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è rilevante nella valutazione amministrativa dell'affidabilità: il fatto storico è accertato e accettato dalle parti e confermato dal giudice penale; ai fini amministrativi può valere come sentenza di condanna quando la legge attribuisce rilievo a tale presupposto.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    Nei procedimenti a istanza di parte, la non veridicità dell'autodichiarazione rileva oggettivamente e può comportare la reiezione della domanda, senza necessità di indagare l'elemento soggettivo del dichiarante.

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    La falsa dichiarazione resa dal richiedente è stata considerata ulteriore elemento sintomatico di inaffidabilità, oltre agli effetti propri della non veridicità dell'autodichiarazione.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Il modulo di domanda consente l'autocertificazione della posizione giudiziaria, con obbligo di indicare anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può fondare il giudizio prognostico di affidabilità su una valutazione complessiva e non atomistica delle condotte penali commesse nel decennio anteriore alla domanda, considerando la loro natura, gravità e incidenza sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
  • Ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità richiesta per la naturalizzazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere valorizzata come elemento sostanzialmente equiparabile a una condanna, poiché il fatto storico è accertato e accettato dalle parti e confermato dal giudice penale.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto mediante inserimento nell'area riservata del portale digitale dell'amministrazione è valida quando il procedimento è gestito telematicamente; il richiedente ha l'onere di consultare il portale e i recapiti digitali associati.
  • Il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto ha natura ordinatoria, ma l'Amministrazione può omettere la valutazione di osservazioni e documenti pervenuti dopo la chiusura della fase istruttoria e nella fase decisoria del procedimento.
  • L'omessa indicazione, nella domanda di cittadinanza, di precedenti penali o di sentenze di patteggiamento espressamente richieste dal modulo costituisce dichiarazione non veritiera rilevante oggettivamente ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e può concorrere autonomamente a fondare il diniego, senza necessità di accertare la buona o mala fede del dichiarante.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e prerequisiti minimi per la permanenza regolare dello straniero, non elementi di per sé sufficienti a superare specifici indicatori di inaffidabilità nel procedimento di naturalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoAmministrazione digitale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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