Cassazione Civile, Ordinanza n. 16873/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, una quota dei canoni corrisposti dalla società contribuente per la locazione/sublocazione di un immobile, ritenendola indeducibile per difetto di inerenza e antieconomicità. In primo grado la CTP aveva annullato l’atto impositivo nel merito, ma aveva respinto l’eccezione preliminare della contribuente relativa alla violazione del contraddittorio preventivo. In appello la CTR aveva accolto il gravame dell’Ufficio e respinto quello incidentale della contribuente, valorizzando la sproporzione dei canoni rispetto ai valori di mercato e al canone di leasing sopportato dalla società locatrice, nonché gli indizi di collegamento tra le società e di pianificazione fiscale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il termine dilatorio e il contraddittorio dovessero applicarsi anche perché l’operazione era stata qualificata come abuso del diritto e riguardava anche tributi armonizzati; 2) violazione delle norme su inerenza, IVA, prova e valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che il costo era economico, reale e inerente, e che non vi fosse alcuna indebita pianificazione fiscale; 3) omesso esame di fatti decisivi, incentrato sulla maggiore economicità del contratto di locazione rispetto al leasing e sull’assenza di vantaggi fiscali collegati all’operazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, osservando che il controllo era stato svolto presso gli uffici dell’Amministrazione (c.d. controllo a tavolino), che il contraddittorio era stato comunque attivato con invito alla produzione documentale e che le doglianze sulla inerenza e sulla economicità miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino sui tributi non armonizzati e ha ritenuto che, per l’IVA, il contraddittorio endoprocedimentale fosse comunque stato in concreto realizzato mediante l’invito a esibire documentazione e i verbali di consegna. Ha inoltre rilevato che la censura sull’abuso del diritto difettava di specificità, perché il ricorso non riproduceva il contenuto dell’atto impositivo sul punto. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché diretti sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, oltre a contestare la sufficienza della motivazione. In ogni caso, ha ribadito che l’inerenza del costo è giudizio qualitativo riferito all’attività d’impresa; l’antieconomicità manifesta può costituire indice sintomatico della non inerenza e, in presenza di una sproporzione evidente, incombe sul contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza del costo. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio e le garanzie procedimentali previste dalla norma si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non ai controlli a tavolino effettuati presso l’Ufficio; per l’IVA il contraddittorio rileva se effettivamente attivato, ma nel caso concreto risultava comunque svolto tramite invito a produrre documenti.
art. 10, L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie del contribuente, ma non idoneo a fondare l’accoglimento del motivo.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione all’interpretazione conforme ai vincoli convenzionali ed eurounitari, senza incidere sull’esito del ricorso.
art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
La doglianza è stata reputata generica, poiché il ricorrente non aveva riprodotto la parte dell’atto impositivo da cui risultasse l’effettiva contestazione di abuso del diritto.
art. 109 TUIR
Richiamato in tema di deducibilità dei costi e principio di inerenza; la Corte ribadisce che l’inerenza è requisito qualitativo dell’attività d’impresa.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA; la Corte afferma che la mancanza di congruità non esclude di per sé la detrazione, salvo antieconomicità manifesta e macroscopica che assuma valore indiziario di non verità o non inerenza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l’onere probatorio: in presenza di evidente antieconomicità dell’operazione, spetta al contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza del costo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure formulate sotto forma di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute, in concreto, dirette a contestare il giudizio di merito e la motivazione, quindi inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei controlli fiscali svolti presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, le garanzie procedimentali dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applicano automaticamente come negli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente.
- In materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è necessario solo se effettivamente previsto e, quando richiesto, può essere validamente realizzato anche senza formalità vincolate mediante invito alla produzione di documenti o altri strumenti idonei a instaurare un confronto effettivo.
- La deduzione o detrazione di un costo non dipende dalla sua mera convenienza economica, ma dalla sua inerenza all’attività d’impresa; la congruità del costo è un indice, non il nucleo del requisito.
- L’antieconomicità manifesta e macroscopica di un’operazione può costituire indice sintomatico della non inerenza o della non verità dell’operazione, ma l’Amministrazione deve evidenziarne la rilevanza indiziaria e, a fronte di tale quadro, il contribuente deve provare l’effettività e l’inerenza del costo.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame di fatto in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione nel processo tributario opera sul piano probatorio e non determina, di per sé, l’ammissione dei fatti né il restringimento del thema decidendum quando la struttura del giudizio e l’indisponibilità dei diritti controversi impongano una valutazione complessiva delle risultanze processuali.
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