Corte di giustizia, Sentenza C-516/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2025. — NW e YS contro Qatar Airways. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 3 – Viaggio gratuito o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Passeggero che ha pagato unicamente diritti e tasse sul trasporto aereo – Prenotazione nell’ambito di una campagna promozionale – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Diritto al riavviamento ad una data successiva – Insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e il volo di riavviamento desiderato dal passeggero. — Causa C-516/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004 in una controversia tra passeggeri e Qatar Airways. Ha escluso che viaggino "gratuitamente" i passeggeri che paghino solo tasse e diritti, e ha ritenuto che una promozione limitata e rivolta ai professionisti sanitari possa comunque integrare una tariffa accessibile al pubblico. Ha inoltre affermato che il diritto al riavviamento a data successiva non presuppone un collegamento temporale con il volo cancellato.
Trasporto aereo: il passeggero che paga solo tasse e diritti non viaggia "gratuitamente"; una tariffa promozionale riservata a una categoria professionale può essere accessibile al pubblico; il diritto al riavviamento ex regolamento n. 261/2004 non richiede un nesso temporale con il volo cancellato.
La questione giuridica
Se il regolamento n. 261/2004 si applichi a un passeggero che, per la prenotazione, abbia pagato solo tasse e diritti; se una tariffa promozionale limitata nel tempo e riservata ai professionisti sanitari sia una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico; e, in caso di applicabilità del regolamento, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), imponga un nesso temporale tra il volo cancellato e il volo di riavviamento richiesto a data successiva.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 va interpretato restrittivamente: il passeggero non viaggia gratuitamente se, per la prenotazione, deve corrispondere almeno tasse e diritti, poiché tali importi fanno parte del prezzo del biglietto. Una tariffa promozionale riservata a un gruppo professionale determinato e non soggetta a previa autorizzazione individuale può essere considerata accessibile al pubblico; pertanto il regolamento resta applicabile. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), non richiede alcun nesso temporale tra il volo cancellato e il riavviamento richiesto a data successiva: il passeggero può scegliere tale opzione, nei limiti della disponibilità di posti.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), regolamento (CE) n. 261/2004
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1008/2008
- Articolo 267 TFUE
Trasporto aereo: applicazione del regolamento n. 261/2004, tariffa promozionale e diritto al riavviamento
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, ha deciso in rinvio pregiudiziale del Landgericht Frankfurt am Main relativo all’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004, in una controversia tra due passeggeri e Qatar Airways. La pronuncia riguarda l’ambito di applicazione del regolamento per biglietti acquistati in promozione e la portata del diritto al riavviamento dopo la cancellazione del volo.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano prenotato voli andata e ritorno Francoforte sul Meno-Denpasar via Doha nell’ambito di una campagna promozionale riservata ai professionisti sanitari, pagando solo tasse e diritti. Dopo la cancellazione dei voli nel settembre 2020 e l’assenza di collegamenti per Denpasar fino alla primavera 2022, essi chiesero nel 2022 di essere riavviati a una data successiva, ma il vettore non diede seguito alla richiesta. Il giudice tedesco ha quindi domandato se il regolamento n. 261/2004 fosse applicabile e, in caso affermativo, se il riavviamento ex articolo 8, paragrafo 1, lettera c), richiedesse un nesso temporale con il volo originario.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004, soprattutto l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 7 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- il regolamento (CE) n. 1008/2008, articolo 23, paragrafo 1, sul prezzo finale del biglietto e sulla composizione tariffaria;
- l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: significato di "viaggiare gratuitamente"
La Corte interpreta l’espressione "viaggiare gratuitamente" secondo il significato comune, il contesto e la finalità del regolamento. Poiché l’obiettivo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione ai passeggeri, l’eccezione dell’articolo 3, paragrafo 3, va letta restrittivamente.
Ha quindi affermato che un passeggero non viaggia gratuitamente quando, per finalizzare la prenotazione, deve pagare almeno tasse sul trasporto aereo e diritti. Tali somme fanno parte integrante del prezzo del biglietto, come confermato anche dall’articolo 23 del regolamento n. 1008/2008, che considera il prezzo finale comprensivo di tariffe, tasse, diritti aeroportuali e altri supplementi inevitabili e prevedibili.
Seconda questione: tariffa ridotta e accessibilità al pubblico
Quanto alla nozione di tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, la Corte osserva che il "pubblico" è costituito da un numero indeterminato di destinatari potenziali, anche se non da tutti i possibili clienti. Un gruppo può essere escluso dal pubblico solo se è definito con sufficiente precisione, presenta caratteristiche particolari strettamente legate all’offerta e l’emissione del biglietto è soggetta a previa autorizzazione individuale.
Nel caso di specie, la campagna era rivolta ai professionisti del settore sanitario, gruppo ampio e indeterminato, senza legame particolare con il vettore oltre il rapporto di clientela, e senza autorizzazione individuale preventiva per l’emissione dei biglietti. Per questo motivo la tariffa promozionale è stata considerata accessibile al pubblico, nonostante i limiti temporali e quantitativi della promozione. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza sulle tariffe agevolate accessibili solo a persone determinate individualmente, che invece restano fuori dall’ambito applicativo del regolamento.
Terza questione: diritto al riavviamento ad una data successiva
La Corte ribadisce che, in caso di cancellazione, il vettore operativo deve offrire ai passeggeri l’assistenza di cui all’articolo 8. Il passeggero dispone della scelta tra rimborso, riavviamento non appena possibile o riavviamento a una data successiva di proprio gradimento, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità di posti.
La Corte esclude che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), contenga un requisito di nesso temporale tra il volo cancellato e il volo richiesto successivamente. La disposizione parla infatti solo di "data successiva" e il solo limite testuale è la disponibilità di posti. Un’interpretazione che introducesse un limite temporale non previsto svuoterebbe di effetto utile la facoltà di scegliere il riavviamento differito.
Ragionamento sistematico e finalità della disciplina
La Corte valorizza il fatto che il regolamento mira a rafforzare la tutela dei passeggeri e a ridurre i disagi causati da cancellazioni e ritardi. L’obbligo di assistenza opera indipendentemente dalle circostanze che hanno causato la cancellazione: le circostanze eccezionali esonerano il vettore solo dalla compensazione pecuniaria ex articolo 7, non dagli obblighi di cui all’articolo 8.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa anche che il regolamento non introduce una categoria ulteriore di eventi, come una pandemia, che esonererebbe il vettore da tutti gli obblighi. Se il vettore non adempie all’obbligo di assistenza, il passeggero può ottenere il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto necessario, appropriato e ragionevole.
Prescrizione e ruolo del giudice nazionale
Poiché il regolamento n. 261/2004 non disciplina il termine di prescrizione delle azioni volte a ottenere il riavviamento, spetta all’ordinamento nazionale fissare le modalità processuali, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso concreto, la richiesta di riavviamento era stata presentata dopo la scadenza della validità dei biglietti, ma la Corte lascia al giudice nazionale la verifica del termine applicabile.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- il passeggero non viaggia gratuitamente se paga solo tasse e diritti;
- una promozione rivolta a una categoria professionale determinata può integrare una tariffa accessibile al pubblico;
- il diritto al riavviamento a data successiva non richiede un nesso temporale con il volo cancellato, essendo sufficiente la disponibilità di posti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-726/22
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-277/23
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-346/23
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-376/23
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-400/23
- Sentenza · 16 gen 2025Corte di giustizia, Sentenza C-424/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →