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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-400/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025. — Sofiyska gradska prokuratura contro VB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Processo che sfocia in una decisione di condanna o di assoluzione in contumacia – Presupposti – Articolo 8, paragrafo 4 – Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa e possa condurre alla riforma della decisione originaria – Articolo 10, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria di fronte alla quale la persona giudicata in contumacia deve comparire. — Causa C-400/23

Giurisprudenza europea62023CJ0400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata delle garanzie previste dalla direttiva 2016/343 per le decisioni pronunciate in assenza dell’imputato. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE un sistema che subordini il nuovo processo a una domanda successiva davanti a un giudice diverso, ma solo se il rimedio è effettivo e non richiede la comparizione personale obbligatoria del richiedente. Ha inoltre precisato che l’interessato deve ricevere, al momento dell’informazione sulla condanna o poco dopo, copia integrale della decisione e indicazioni comprensibili sui rimedi, e che tali garanzie si applicano anche alle assoluzioni in contumacia.

Diritti della persona giudicata in contumacia: informazione al momento dell’arresto, contenuto del diritto a un nuovo processo e applicabilità anche all’assoluzione in contumacia

La questione giuridica

Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343, in combinato disposto con gli articoli 9 e 10, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che: 1) la persona condannata in contumacia deve, al momento dell’arresto, ricevere copia integrale della decisione e un’informazione comprensibile sui rimedi disponibili, incluso il diritto a un nuovo processo; 2) è compatibile con la direttiva un sistema nazionale che subordina tale diritto a una domanda di riapertura dinanzi a un giudice diverso, con obbligo di comparizione personale del richiedente; 3) il giudice che pronuncia in contumacia possa esso stesso verificare la sussistenza dei presupposti e informare l’interessato nella decisione; 4) tali garanzie si applichino anche in caso di assoluzione in contumacia.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando una persona è condannata in contumacia senza che fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, gli Stati membri devono garantirle, quando viene informata della condanna o poco dopo, copia integrale della decisione e un’informazione chiara sul diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. La direttiva non impedisce che il rimedio sia strutturato come domanda di riapertura del procedimento dinanzi a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la condanna, purché il sistema rispetti equivalenza ed effettività; è invece incompatibile un obbligo di comparizione personale del condannato che, a pena di archiviazione, renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. È inoltre consentito che il giudice del processo contumaciale verifichi esso stesso i presupposti e ne dia atto nella decisione, purché senta accusa e difesa e consegni copia integrale della decisione con l’informazione sui rimedi; tali garanzie valgono anche per l’assoluzione in contumacia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 9, direttiva (UE) 2016/343
  • Articolo 10, paragrafo 1, direttiva (UE) 2016/343
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 bis, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 6 CEDU

Processo in contumacia e diritto a un nuovo processo nella direttiva 2016/343

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) in un procedimento penale a carico di VB, irreperibile perché fuggito durante le indagini. Il giudice bulgaro chiedeva chiarimenti sulla portata degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva (UE) 2016/343 in relazione a un sistema nazionale che prevede, dopo la scadenza del termine ordinario di impugnazione, una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a un giudice diverso e subordinata alla comparizione personale del condannato.

Fatti e procedimento principale

VB era imputato per reati connessi a un’organizzazione criminale dedita a stupefacenti e armi, nonché per detenzione di stupefacenti e armi. Non era stato informato formalmente dei capi di imputazione, del rinvio a giudizio né dell’udienza, poiché le autorità non erano riuscite a rintracciarlo dopo la sua fuga. Il giudice del rinvio evidenziava che il diritto bulgaro non imponeva di informare espressamente la persona condannata in contumacia del diritto a un nuovo processo al momento in cui veniva a conoscenza della condanna, e che l’unico rimedio disponibile era una domanda di riapertura da presentare entro sei mesi e da trattare dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), con obbligo di comparizione personale pena archiviazione.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare la direttiva 2016/343, e segnatamente:

  • articolo 8, paragrafo 1, sul diritto di presenziare al processo;
  • articolo 8, paragrafo 2, sulle condizioni per celebrare un processo in assenza;
  • articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, sull’obbligo di informare, quando la persona è informata della decisione e in particolare quando è arrestata, della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o altro mezzo di ricorso giurisdizionale;
  • articolo 9, sul diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso che consenta il riesame nel merito;
  • articolo 10, paragrafo 1, sul diritto a un ricorso effettivo. Sono state inoltre considerate la decisione quadro 2002/584/GAI, in particolare l’articolo 4 bis, e i richiami alla Carta, all’articolo 47, all’articolo 6 TUE e alla CEDU.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato l’articolo 8, paragrafo 4, alla luce del tenore letterale, del contesto e della finalità della direttiva.

Ha anzitutto affermato che l’espressione "in particolare quando siano arrestati" implica che la persona condannata in contumacia debba essere informata della decisione al momento dell’arresto, se non lo è stata prima. Quando l’interessato viene informato della condanna, deve ricevere anche notizia della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale.

La Corte ha chiarito che la direttiva non impone che il diritto a un nuovo processo sorga automaticamente e immediatamente al momento dell’informazione sulla condanna: gli Stati membri possono prevedere una procedura preliminare di domanda, davanti a un organo giurisdizionale diverso, per verificare se le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, fossero mancate. Tuttavia, una tale procedura è compatibile con la direttiva solo se conduce effettivamente al nuovo processo quando i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 2, non erano soddisfatti e se la persona è informata in modo chiaro, al momento dell’informazione sulla condanna o poco dopo, della procedura e dei rimedi disponibili.

In relazione al sistema bulgaro, la Corte ha rilevato che il diritto nazionale sembra presentare criticità rispetto al principio di effettività, in particolare per tre profili: la necessità di comparire personalmente davanti alla Corte di cassazione, l’assenza di una previsione espressa sull’informazione circa la possibilità di chiedere la riapertura e l’esigenza che la verifica dei presupposti avvenga rapidamente. Ha quindi affermato che un obbligo di comparizione personale, a pena di archiviazione, rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a un nuovo processo e non è compatibile con la direttiva.

Quanto al ruolo del giudice che conduce il processo contumaciale, la Corte ha precisato che la direttiva non vieta che esso stesso verifichi se le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, siano soddisfatte e, se del caso, indichi nella decisione che l’interessato ha diritto a un nuovo processo. In tal caso, tuttavia, il giudice deve sentire sia l’accusa sia la difesa e la copia integrale della decisione deve essere consegnata all’interessato quando viene informato della decisione o poco dopo.

Infine, la Corte ha affermato che le garanzie dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 non si applicano solo alle condanne in contumacia, ma anche alle assoluzioni in contumacia, poiché il diritto di presenziare al processo tutela in generale il diritto a un equo processo in procedimenti che possono sfociare in una decisione sulla colpevolezza o sull’innocenza.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • la direttiva 2016/343 non osta a un sistema che preveda, dopo la scadenza del termine di impugnazione, un’unica domanda di riapertura del procedimento davanti a un giudice diverso, purché il sistema rispetti equivalenza ed effettività;
  • è incompatibile con la direttiva un obbligo per il richiedente di comparire personalmente, a pena di archiviazione;
  • la persona condannata in contumacia deve ricevere, al momento dell’informazione sulla condanna o poco dopo, copia integrale della decisione e un’informazione comprensibile sul diritto a un nuovo processo e sulla procedura per chiederlo;
  • il giudice del processo contumaciale può verificare esso stesso i presupposti, sentendo accusa e difesa, e indicare nella decisione il diritto a un nuovo processo;
  • le stesse regole valgono anche in caso di assoluzione in contumacia.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il diritto a presenziare al processo è componente essenziale del diritto a un equo processo e che, quando il processo si svolge validamente in assenza, la persona deve comunque disporre di un rimedio effettivo per ottenere un riesame nel merito se non era stata correttamente informata o rappresentata. La direttiva lascia agli Stati membri un margine organizzativo, ma non consente soluzioni che svuotino di contenuto pratico il diritto a un nuovo processo o che ne rendano eccessivamente difficile l’esercizio.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penaleprocesso in contumaciadiritto di difesamandato d'arresto europeoricorso effettivo

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