Corte di giustizia, Sentenza C-346/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025. — Banco Santander SA, succeduto a Banco Banif SA contro Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales-Auge, in rappresentanza dei suoi soci : Andrea y Alberto. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Articolo 52, paragrafo 2 – Azione intentata nell’interesse dei consumatori – Organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori – Legittimazione ad agire per difendere gli interessi individuali dei loro membri – Perdita della legittimazione ad agire in caso di investimenti in prodotti finanziari di grande valore economico – Esonero dalle spese giudiziarie e dall’obbligo di farsi carico delle spese sostenute dalla controparte – Autonomia procedurale – Principio di effettività. — Causa C-346/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che, nel settore dei servizi finanziari disciplinato dalla direttiva 2004/39, le associazioni di consumatori possono rappresentare anche gli interessi individuali dei propri membri consumatori, senza che la legittimazione possa essere limitata in base alla ricchezza del cliente o alla natura complessa e costosa dell’investimento. La Corte ha però distinto tale profilo da quello dell’assistenza legale gratuita, che resta regolata dal diritto processuale interno, purché non sia compromesso l’effettivo esercizio del diritto di ricorso. La pronuncia è rilevante per le controversie bancarie e finanziarie in cui si discute dell’accesso collettivo alla giustizia e del regime delle spese.
Legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire per investitori al dettaglio nei servizi finanziari e limiti posti da criteri legati a capacità economica, valore e complessità degli investimenti.
La questione giuridica
Se l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE osti a una giurisprudenza nazionale che, pur riconoscendo alle associazioni di consumatori la legittimazione ad agire per difendere gli interessi individuali dei propri membri nel settore dei servizi finanziari, limita tale legittimazione in base alla capacità finanziaria dei membri, al valore economico e al tipo degli strumenti finanziari acquistati e alla complessità di tali strumenti; e se tali criteri possano invece essere utilizzati per negare l’assistenza legale gratuita all’associazione.
Principio di diritto
L’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE osta a una giurisprudenza nazionale che, quando lo Stato membro ha attribuito alle associazioni di consumatori la legittimazione ad agire per difendere gli interessi individuali di più membri, ne restringa l’esercizio in ragione della capacità finanziaria dei membri, del valore economico, del tipo o della complessità degli strumenti finanziari acquistati, poiché tale disposizione consente la rappresentanza di tutti i consumatori-investitori senza distinzioni di questo genere. La stessa disposizione non osta, in linea di principio, a che criteri simili siano considerati ai fini della concessione dell’assistenza legale gratuita, materia rimessa all’autonomia procedurale degli Stati membri nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 52, paragrafo 2, direttiva 2004/39/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, punto 12, direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2014/65/UE
- Articolo 74, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/65/UE
- Direttiva (UE) 2020/1828
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera e), regio decreto legislativo spagnolo 1/2007
- Articolo 11, paragrafo 1, legge spagnola 1/2000
- Seconda disposizione aggiuntiva della legge spagnola 1/1996
- Articolo 36, paragrafo 2, legge spagnola 1/1996
- Regio decreto spagnolo 1507/2000
Legittimazione delle associazioni di consumatori nei servizi finanziari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra Banco Santander SA e l’associazione di consumatori Auge, che agiva per due propri membri, Andrea e Alberto, in relazione alla validità di contratti di acquisto di prodotti finanziari. La Corte interpreta l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Fatti e procedimento principale
Tra il 2007 e il 2010 i due consumatori avevano sottoscritto prodotti finanziari per un importo complessivo di 900.000 euro. L’associazione aveva promosso un’azione di nullità per vizio del consenso, chiedendo la restituzione di parte delle somme versate, con commissioni, spese e interessi. Dopo le decisioni favorevoli nei gradi di merito, Banco Santander ha impugnato sostenendo che l’associazione non era legittimata ad agire, perché gli strumenti acquistati erano prodotti speculativi di grande valore economico e non beni o servizi di uso comune, ordinario e generalizzato.
Normativa rilevante
La direttiva 2004/39, in particolare il considerando 31 e l’articolo 52, paragrafo 2, prevede che organizzazioni di consumatori con legittimo interesse possano agire nell’interesse dei consumatori per ottenere l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione. La Corte richiama anche l’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, che definisce il cliente al dettaglio, e la direttiva 2014/65/UE, il cui articolo 74, paragrafo 2, riprende in termini quasi identici la stessa logica. È menzionata inoltre la direttiva (UE) 2020/1828, utile come conferma del duplice status di investitore-consumatore. Sul piano interno, rilevano l’articolo 11 della legge 1/2000 e la disciplina spagnola sull’assistenza legale gratuita.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "consumatori" di cui all’articolo 52, paragrafo 2, va letta in modo ampio e comprende gli investitori-consumatori, senza distinguere in base alla loro capacità finanziaria o al valore dell’investimento. Il testo della disposizione fa riferimento ai consumatori al plurale e non limita la rappresentanza alle sole azioni volte alla tutela di interessi collettivi generali: gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità sulle organizzazioni legittimate e sulle modalità procedurali, ma non possono introdurre restrizioni che escludano taluni consumatori dal beneficio della rappresentanza solo perché investono in prodotti complessi o di grande valore.
La Corte ricorda che la direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione degli investitori e che la tutela deve operare anche per i clienti al dettaglio. Ne consegue che una giurisprudenza nazionale che escluda dal patrocinio associativo consumatori aventi elevate risorse economiche o che abbiano sottoscritto prodotti finanziari speculativi, complessi o costosi, è incompatibile con la direttiva.
Assistenza legale gratuita e autonomia procedurale
Diverso è il profilo dell’assistenza legale gratuita. Su questo punto la Corte afferma che l’articolo 52, paragrafo 2, non impone agli Stati membri di riconoscere tale beneficio alle associazioni che agiscono nell’interesse dei consumatori. In mancanza di armonizzazione, la materia resta disciplinata dal diritto interno secondo il principio di autonomia procedurale, fermo restando il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se le spese eventualmente poste a carico dell’associazione rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di ricorso garantito dal diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2004/39 osta a una giurisprudenza nazionale che subordini la legittimazione delle associazioni di consumatori a criteri basati sulla capacità finanziaria dei membri, sul valore economico, sul tipo e sulla complessità dei prodotti finanziari. Tuttavia, la stessa disposizione non osta, in linea di principio, a che criteri analoghi siano considerati per stabilire se l’associazione abbia diritto all’assistenza legale gratuita.
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