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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-277/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2025. — E. P. contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ustavni sud. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Calcolo dell’importo della deduzione di base a carattere personale per il figlio a carico che ha beneficiato del sostegno alla mobilità a fini educativi nell’ambito del programma Erasmus + – Regolamento (UE) n. 1288/2013 – Tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità delle persone fisiche cui fa riferimento detto regolamento – Restrizione della libera circolazione – Proporzionalità. — Causa C-277/23

Giurisprudenza europea62023CJ0277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha stabilito che uno Stato membro non può, nel calcolo dell’imposta sul reddito del genitore, penalizzare il beneficio Erasmus+ percepito da un figlio a carico se ciò comporta la perdita della maggiorazione della deduzione personale. La misura costituisce una restrizione alla libera circolazione degli studenti e dei loro familiari e non supera il test di proporzionalità. La Corte ha invece escluso l’applicabilità dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, trattandosi di un vantaggio fiscale e non di una prestazione familiare.

Libera circolazione degli studenti Erasmus+ e calcolo della deduzione fiscale per figlio a carico: incompatibilità della normativa nazionale che penalizza il genitore contribuente

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, ostino a una normativa nazionale che, ai fini della deduzione personale per figlio a carico nell’imposta sul reddito, tenga conto del sostegno alla mobilità Erasmus+ percepito dal figlio, con possibile perdita dell’aumento della deduzione; se l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 sia applicabile a tale beneficio fiscale.

Principio di diritto

L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 non si applica a un vantaggio fiscale come la deduzione per figlio a carico, poiché non si tratta di una prestazione familiare. Inoltre, gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, ostano a una normativa nazionale che prenda in considerazione il sostegno alla mobilità Erasmus+ percepito dal figlio a carico per ridurre o far perdere al genitore contribuente l’aumento della deduzione fiscale, perché una simile misura può dissuadere dall’esercizio della libera circolazione e non è proporzionata rispetto all’obiettivo fiscale invocato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera z), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 1288/2013
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013
  • Articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1288/2013

Libera circolazione degli studenti Erasmus+ e deduzione fiscale per figlio a carico

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale croata in materia di imposta sul reddito e mobilità studentesca nell’ambito del programma Erasmus+. La Corte è chiamata a valutare se la perdita della maggiorazione della deduzione personale per figlio a carico, causata dalla percezione di un aiuto alla mobilità Erasmus+ da parte del figlio, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

E.P., contribuente residente in Croazia, aveva beneficiato per anni della maggiorazione della deduzione di base per un figlio a carico. Per l’anno accademico 2014/2015, il figlio ha ricevuto un sostegno alla mobilità Erasmus+ per studiare in Finlandia, incluso un anticipo di EUR 1840. L’amministrazione fiscale ha ritenuto che tale importo facesse superare la soglia di reddito prevista dall’articolo 36, paragrafo 4, della ZPD, facendo venire meno il diritto alla maggiorazione della deduzione per figlio a carico. Dopo il rigetto dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, la questione è giunta alla Corte costituzionale croata.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se:

  • gli articoli 18, 20, 21 e 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE ostino a una normativa nazionale che priva il genitore dell’aumento della deduzione fiscale per figlio a carico per il solo fatto che il figlio abbia fruito di un sostegno Erasmus+ per studiare in un altro Stato membro;
  • l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 osti a tale normativa.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • gli articoli 18, 20, 21 e 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 1, lettera z), l’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), e l’articolo 67;
  • il regolamento (UE) n. 1288/2013 istitutivo di Erasmus+, in particolare il considerando 40, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 7.

Irricevibilità respinta

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo croato. Ribadisce che le questioni pregiudiziali sono presunte rilevanti e che la situazione non è puramente interna, poiché occorre valutare se la partecipazione a un programma UE come Erasmus+ incida sul regime fiscale del genitore contribuente. La pertinenza della questione attiene al merito, non alla ricevibilità.

Esclusione dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004

La Corte osserva che l’articolo 67 disciplina il diritto alle prestazioni familiari, ma la deduzione fiscale controversa non è una prestazione in denaro destinata a compensare oneri familiari. Si tratta invece di un vantaggio fiscale che riduce l’imposta sul reddito. Di conseguenza, non vi è prestazione familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004, e l’articolo 67 non è applicabile.

Restrizione alla libera circolazione

La Corte afferma che una normativa nazionale che svantaggia un cittadino dell’Unione per il solo fatto di aver esercitato la libera circolazione costituisce una restrizione ai sensi dell’articolo 21 TFUE. Nel caso di specie, la perdita della maggiorazione della deduzione per il genitore è una conseguenza dell’esercizio della libera circolazione da parte del figlio e può dissuadere gli studenti dall’utilizzare Erasmus+, incidendo negativamente sulla mobilità studentesca nell’Unione.

La Corte sottolinea che non rileva che il contribuente penalizzato sia il genitore e non il figlio che si è mosso: anche il genitore può invocare l’articolo 21 TFUE, dato il legame economico e fiscale esistente tra i due e la scelta del legislatore nazionale di considerare i redditi del figlio nella situazione fiscale del genitore.

Giustificazione e proporzionalità

La Corte riconosce che la normativa fiscale persegue un obiettivo di interesse generale, cioè la presa in considerazione della capacità contributiva reale dei genitori e la correzione delle disuguaglianze sociali. Tuttavia, la misura non supera il test di proporzionalità.

Secondo la Corte, il sostegno Erasmus+ è concepito per coprire costi supplementari legati alla mobilità in un altro Stato membro e non aumenta la capacità contributiva dei genitori né riduce le loro spese di mantenimento del figlio. Pertanto, considerarlo nel calcolo della deduzione fiscale non è coerente con l’obiettivo dichiarato e può addirittura produrre effetti contrari, aggravando il carico fiscale dei genitori senza aumentare le loro risorse.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, ostano alla normativa nazionale che tenga conto del sostegno alla mobilità Erasmus+ percepito dal figlio a carico per determinare la deduzione fiscale del genitore, se ciò comporta la perdita della maggiorazione della deduzione nell’imposta sul reddito. L’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 viene invece escluso dal campo di applicazione della controversia, poiché la deduzione non è una prestazione familiare.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell'unioneistruzione e mobilità studentescadiritto tributario direttoprestazioni familiariprogramma erasmus+

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