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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-726/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2025. — Commissione europea contro Pollinis France. — Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale – Regolamento (UE) n. 182/2011 – Procedura di comitato – Posizioni espresse dagli Stati membri e da altri membri dei comitati – Diniego di accesso. — Causa C-726/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro l’annullamento, da parte del Tribunale, dei dinieghi di accesso opposti a Pollinis France. Conferma che l’eccezione per la tutela del processo decisionale non può essere invocata quando, al momento della decisione, non esiste più un processo decisionale su un oggetto determinato, ma solo una revisione generale o un obiettivo futuro. Il mero fatto che la Commissione intendesse, in astratto, adottare un documento di orientamento non basta a rendere applicabile l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Accesso ai documenti: la Corte conferma che l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale non si applica se, al momento del diniego, non esiste un processo decisionale dell’istituzione su un oggetto determinato, anche se l’istituzione mantiene un obiettivo generale di futura adozione di un atto.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 consenta alla Commissione di negare l’accesso a documenti relativi a un documento di orientamento EFSA quando, al momento della decisione, il procedimento di adozione del documento non era più in corso in relazione a un oggetto determinato, ma era in atto solo una revisione del documento; e, in subordine, se la divulgazione dei documenti pregiudicasse gravemente il processo decisionale dell’istituzione.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 può giustificare il diniego di accesso solo se, al momento della decisione, il documento richiesto riguarda una questione su cui l’istituzione non ha ancora adottato una decisione nell’ambito di un processo decisionale effettivamente in corso e riferito a un oggetto determinato; non basta che l’istituzione persegua in astratto l’obiettivo di adottare in futuro un atto o che un documento sia collegato a una revisione ancora pendente. In assenza di un tale processo decisionale in corso, il diniego è illegittimo; perciò l’impugnazione della Commissione è respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 29, paragrafi 1 e 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 77 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articolo 79, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Articolo 13 del regolamento (UE) n. 182/2011
  • Decisione 1999/468/CE
  • Articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 15, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 10, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 298, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Accesso ai documenti relativi al documento di orientamento EFSA sulle api

La causa riguarda un ricorso per impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato due decisioni di diniego di accesso a documenti richiesti da Pollinis France. La controversia verte sull’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale prevista dal regolamento n. 1049/2001, in un contesto di procedura di comitato e di documenti concernenti la valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari per le api.

Fatti e procedimento amministrativo

Pollinis France, ONG attiva nella tutela degli impollinatori, aveva chiesto accesso a documenti relativi al documento di orientamento EFSA del 27 giugno 2013 sulla valutazione dei rischi dei prodotti fitosanitari per le api. La Commissione aveva individuato diversi documenti, per lo più scambi di corrispondenza ed e-mail nell’ambito dello Scopaff, e aveva negato l’accesso facendo leva sull’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Successivamente, la Commissione aveva concesso solo accessi parziali ad alcuni documenti e aveva confermato il diniego per gli altri. Pollinis France aveva allora proposto due ricorsi dinanzi al Tribunale, che erano stati riuniti e decisi con annullamento delle decisioni della Commissione nella parte in cui negavano l’accesso sulla base della tutela del processo decisionale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1049/2001, in particolare:

  • l’articolo 1, lettera a), che afferma l’obiettivo del più ampio accesso possibile;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sull’eccezione relativa ai documenti interni concernenti questioni su cui l’istituzione non ha ancora adottato una decisione;
  • gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 3, sulle domande di conferma e sul ricorso giurisdizionale.

Sono poi rilevanti il regolamento n. 1107/2009, in particolare gli articoli 29, 33, 36, 77, 78 e 79, che disciplinano l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e i documenti di orientamento tecnici; il regolamento n. 182/2011, sulla procedura di comitato; e, sullo sfondo, l’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. La Corte richiama inoltre i principi generali di trasparenza sanciti da TUE, TFUE e Carta dei diritti fondamentali.

Motivi dell’impugnazione della Commissione

La Commissione sosteneva, in sintesi, che il Tribunale avesse interpretato troppo restrittivamente la nozione di "questione sulla quale l’istituzione non ha ancora adottato una decisione". Secondo la ricorrente, il fatto di aver chiesto all’EFSA di rivedere il documento di orientamento del 2013 per giungere a un consenso nello Scopaff era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un processo decisionale ancora in corso.

In subordine, la Commissione censurava la valutazione del Tribunale sulla seconda condizione dell’eccezione, cioè il requisito che la divulgazione del documento arrechi un grave pregiudizio al processo decisionale.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il regolamento n. 1049/2001 persegue un obiettivo di massima trasparenza e che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Ricorda inoltre che il rischio di pregiudizio deve essere concreto, effettivo e ragionevolmente prevedibile, non ipotetico.

Quanto all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, la Corte chiarisce che la nozione di "processo decisionale" si riferisce all’adozione della decisione, e non all’intera procedura amministrativa. Ne deriva che l’eccezione presuppone un oggetto determinato sul quale una futura decisione debba essere adottata.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte approva il ragionamento del Tribunale: al momento delle decisioni impugnate, non esisteva più un processo decisionale effettivamente in corso sull’adozione del documento di orientamento del 2013. La revisione affidata all’EFSA rendeva incerto perfino il contenuto del futuro documento, la sua forma e la procedura da seguire; pertanto, il collegamento dei documenti richiesti con un futuro processo decisionale era troppo indeterminato e ipotetico.

La Corte sottolinea anche che il semplice fatto che la Commissione continuasse a perseguire l’obiettivo di adottare un documento di orientamento sulle api non bastava a far rientrare la situazione nell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Diversamente, l’eccezione finirebbe per coprire qualsiasi documento collegato a una materia di interesse dell’istituzione, in contrasto con la ratio della norma.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Poiché Pollinis France ne aveva fatto domanda, la Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese della resistente.

Principio affermato

L’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 non può essere invocata in assenza di un processo decisionale effettivamente in corso relativo a un oggetto determinato; non basta una generica intenzione futura di adottare o rivedere un documento né il fatto che i documenti richiesti si riferiscano a una materia nella quale l’istituzione conserva un interesse regolatorio.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprocedura di comitatoprodotti fitosanitaritutela del processo decisionale

Testo integrale

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