Corte di giustizia, Sentenza C-376/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2025. — SIA ,,BALTIC CONTAINER TERMINAL” contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Zone franche – Cambiamento di posizione doganale da merci non unionali in merci unionali – Scritture del titolare di un’autorizzazione ad esercitare attività in zona franca – Legittimo affidamento – Autorità di cosa giudicata. — Causa C-376/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce gli obblighi contabili del titolare di un’autorizzazione in zona franca e afferma che, per l’appuramento del regime, non è necessario inserire l’MRN se l’uscita delle merci è documentata in altro modo conforme alle regole applicabili. Conferma inoltre che il titolare non deve verificare la veridicità dell’indicazione doganale riportata su una CMR timbrata e firmata, se tale modalità è stata tollerata o autorizzata dalle autorità doganali e se il contesto genera un legittimo affidamento. Infine, precisa che l’autorità di cosa giudicata nazionale può essere presa in considerazione anche nel contenzioso doganale, quando la precedente decisione definitiva riguarda le stesse operazioni.
Zona franca: tenuta delle scritture, prova dell’appuramento del regime, legittimo affidamento e autorità di cosa giudicata in relazione a dazi all’importazione e IVA dovuti per merci uscite da una zona franca senza adeguata regolarizzazione doganale.
La questione giuridica
Se, per l’appuramento del regime di zona franca, il titolare debba indicare nelle scritture il MRN della dichiarazione doganale relativa al successivo vincolo delle merci a un regime doganale; se possa limitarsi a registrare una lettera di vettura CMR recante l’indicazione della posizione doganale apposta e timbrata dalla dogana, senza verificarne la veridicità; se una prassi doganale del genere possa fondare un legittimo affidamento; e se una decisione definitiva resa in altro giudizio sugli stessi fatti impedisca, per effetto dell’autorità di cosa giudicata, di contestare l’obbligazione doganale.
Principio di diritto
L’articolo 214, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione e l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato 2015/2446 non impongono al titolare di una zona franca di indicare nelle scritture l’MRN della dichiarazione doganale relativa al successivo regime, ma solo di registrare le informazioni sulle modalità di appuramento e i dati identificativi dei documenti pertinenti; il titolare può basarsi, se le autorità doganali lo hanno autorizzato o esonerato ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, su una CMR timbrata e firmata che indichi la posizione doganale, senza doverne verificare la veridicità. Una prassi amministrativa costante, precisa e incondizionata può fondare un legittimo affidamento in tal senso. Inoltre, il diritto dell’Unione non osta a una regola nazionale di cosa giudicata che impedisca di rimettere in discussione, nel contenzioso sull’obbligazione doganale, una questione già decisa con sentenza definitiva in un giudizio relativo alle stesse operazioni doganali, purché ciò non comprometta i principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 158 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 178 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 214 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 215 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 247 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
- Articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Zona franca: scritture del titolare, prova dell’appuramento e autorità di cosa giudicata
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts), Corte suprema lettone, in una controversia tra un operatore di zona franca del porto di Riga e l’amministrazione tributaria lettone. Al centro vi sono gli obblighi di tenuta delle scritture ai sensi del codice doganale dell’Unione, nonché il sorgere di un’obbligazione doganale e la rilevanza del legittimo affidamento e della cosa giudicata.
Fatti e procedimento principale
La Baltic Container era titolare di un’autorizzazione per attività di carico, scarico e magazzinaggio nella zona franca del porto di Riga, con scritture approvate dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 214 del regolamento (UE) n. 952/2013. A seguito di un controllo, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che alcune merci non unionali fossero uscite dalla zona franca senza essere vincolate a un successivo regime doganale, con conseguente mancato appuramento del regime di deposito in zona franca e insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 79 del codice doganale dell’Unione.
Con decisione del 19 luglio 2019, l’amministrazione ha richiesto il pagamento di dazi all’importazione, IVA e penalità di mora. In primo grado, la corte amministrativa regionale ha respinto il ricorso della Baltic Container, osservando che le merci erano uscite sulla base di lettere di vettura CMR recanti l’indicazione "posizione C", timbro doganale e firma di un funzionario, ma che mancavano documenti idonei a provare il passaggio da merci non unionali a merci unionali.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), del codice doganale dell’Unione, sull’obbligazione doganale sorta per inosservanza;
- l’articolo 158, paragrafo 1, sul principio per cui le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale, salvo il regime di zona franca, sono oggetto di dichiarazione in dogana;
- l’articolo 201, paragrafo 3, che attribuisce alle merci non unionali immesse in libera pratica la posizione doganale di merci unionali;
- gli articoli 214 e 215 del codice doganale dell’Unione, relativi alle scritture del titolare e all’appuramento del regime speciale;
- l’articolo 247, paragrafo 1, sulle merci non unionali nelle zone franche;
- l’articolo 178 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che specifica il contenuto delle scritture, inclusi MRN, dati identificativi dei documenti e indicazioni sulle modalità di appuramento;
- l’articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, sul comunicare l’MRN al dichiarante.
La normativa lettone prevedeva inoltre obblighi di registrazione e conservazione online della documentazione di trasporto e una regola di diritto processuale sull’efficacia del giudicato.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se l’appuramento del regime di zona franca richieda l’inserimento nelle scritture dell’MRN della dichiarazione doganale relativa al successivo regime;
- se sia sufficiente una CMR con indicazione della posizione doganale, timbro e firma doganale, senza verifica autonoma da parte del titolare;
- quale sia il livello di verifica richiesto al titolare;
- se una prassi doganale costante possa generare legittimo affidamento;
- se una decisione definitiva resa in altro giudizio, relativa agli stessi fatti, impedisca di affermare l’esistenza di un’infrazione e dell’obbligazione doganale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte distingue tra il vincolo iniziale delle merci al regime di zona franca e il successivo appuramento del regime per effetto del vincolo a un diverso regime doganale, in particolare la libera pratica. Ricorda che il passaggio da merci non unionali a merci unionali avviene con l’immissione in libera pratica, che richiede una dichiarazione in dogana e, di regola, genera un MRN.
Tuttavia, interpreta l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), nel senso che le scritture devono contenere:
- informazioni sulle modalità di appuramento del regime speciale;
- dati idonei a identificare i documenti pertinenti.
La disposizione non impone, in quanto tale, che nelle scritture sia inserito l’MRN della dichiarazione che ha determinato il successivo regime. Pertanto, il titolare può limitarsi a registrare le informazioni richieste anche se non riporta l’MRN, purché le scritture consentano la vigilanza doganale secondo le modalità previste.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
Quanto alle CMR recanti la dicitura "posizione C" con timbro e firma doganale, la Corte osserva che tali documenti indicano il cambiamento di posizione doganale, ma non descrivono in modo sufficientemente esplicito le modalità di appuramento del regime. In linea di principio, quindi, una registrazione che si limiti a rinviare a tali documenti non basta a soddisfare gli obblighi dell’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c).
La Corte aggiunge però che l’articolo 178, paragrafo 3, consente alle autorità doganali di esonerare il titolare dall’obbligo di fornire alcune informazioni, se ciò non pregiudica vigilanza e controlli. Spetta dunque al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, le autorità lettoni abbiano effettivamente autorizzato o tollerato tale modalità semplificata.
Sul piano della verifica, la Corte esclude un obbligo generale del titolare di controllare l’esattezza della dicitura apposta sulla CMR. Un operatore deve mostrare una minima vigilanza, ma non può essere rimproverato di aver fatto affidamento su un documento che, in assenza di evidenza immediata di dubbi, reca un’indicazione apposta e certificata dalla dogana. Ne deriva che la normativa non impone una verifica autonoma della veridicità dell’indicazione, salvo che il difetto sia manifesto.
Ragionamento della Corte sul legittimo affidamento
La Corte richiama il principio generale del legittimo affidamento, applicabile alle autorità nazionali quando attuano il diritto dell’Unione. Per farlo valere occorrono informazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti affidabili; non basta un mero comportamento informale se contrario al diritto.
Nel caso di specie, una prassi amministrativa costante secondo cui la registrazione, nelle scritture del titolare, dei soli dati relativi a una CMR timbrata e firmata è sufficiente può fondare un legittimo affidamento, purché tale prassi sia stata davvero precisa e incondizionata. In tal caso, il titolare può ritenere di essere stato esonerato, ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, da ulteriori informazioni sulle modalità di appuramento.
Ragionamento della Corte sull’autorità di cosa giudicata
La Corte affronta infine il rapporto tra il giudicato di una sentenza definitiva resa in un procedimento concernente le stesse operazioni doganali e il successivo contenzioso sull’obbligazione doganale. Ricorda che il principio dell’autorità di cosa giudicata tutela stabilità e certezza del diritto, e che il diritto dell’Unione non obbliga, di regola, a rimettere in discussione decisioni definitive.
Nei limiti in cui il diritto nazionale attribuisce efficacia vincolante alla decisione penale definitiva per il giudice amministrativo, il principio di effettività non impedisce di tenerne conto quando la controversia riguarda le stesse operazioni doganali e gli stessi presupposti fattuali dell’obbligazione. La Corte esclude invece che il giudicato possa essere invocato per imporre al giudice di riprodurre un’erronea interpretazione del diritto dell’Unione in una controversia diversa; qui, però, la vicenda verte sulle medesime operazioni e sulla medesima contestazione di inosservanza.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 178, paragrafo 1, lettere b) e c), non ostano a che il titolare non indichi l’MRN nelle scritture, purché registri le informazioni richieste sull’appuramento e i documenti pertinenti;
- tali disposizioni non impediscono che il titolare registri l’appuramento sulla base di una CMR con indicazione della posizione doganale certificata dalla dogana, senza verificarne la veridicità, se le autorità doganali hanno autorizzato tali modalità ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3;
- il titolare può fondare un legittimo affidamento su una prassi costante, precisa e incondizionata delle autorità doganali;
- il diritto dell’Unione non osta all’applicazione di una norma nazionale sul giudicato che imponga di tenere conto di una decisione definitiva resa su una sanzione riferita alle stesse operazioni doganali e agli stessi fatti da cui deriva l’obbligazione doganale.
Come è indicizzato
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