Sentenza n. 799/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.000,00 sulla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva accolto la domanda limitatamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.000,00, pari a euro 500,00 per ciascun anno. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 31 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione all’obbligo sostanziale, avendo provveduto soltanto al pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio presupposto. Il ricorrente chiedeva quindi l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato sul borsellino elettronico del ricorrente la somma di euro 1.000,00, adempiendo così all’obbligo sostanziale oggetto del giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia sull’esecuzione coattiva. Poiché l’adempimento è intervenuto tardivamente e solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le spese e gli onorari sono stati liquidati in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., si è pertanto verificata la cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Per gli obblighi pecuniari derivanti da titoli esecutivi, le amministrazioni devono completare le procedure esecutive entro 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine, il creditore può attivare gli strumenti di tutela esecutiva previsti dall’ordinamento.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto dell’obbligo di accredito riconosciuto dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo posto dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la pretesa sostanziale è stata soddisfatta prima della decisione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 opera quale limite temporale all’avvio dell’esecuzione forzata e, una volta decorso inutilmente, consente al creditore di attivare gli strumenti processuali per ottenere coattivamente l’adempimento.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di regolare le spese del giudizio valutando quale parte abbia reso necessaria la sua instaurazione.
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