Sentenza n. 27/2026 - Firenze, Sezione 2
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo omesso / tardivo e inutile rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del corso abilitante alla professione di tecnico in acustica (ex punto 3 dell'Allegato 1 e punto 1 della parte B dell'Allegato 2 e del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017) come accertato dal TAR della Toscana con sentenza n. 570 del 28 settembre 2021, non appellata, e per l'effetto delle condotte illecite consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa illegittima consistita nel diniego e nel tardivo rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, autorizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale Provider per la formazione professionale continua degli ingegneri, aveva chiesto alla Regione Toscana l'autorizzazione a svolgere un corso di aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica. La Regione aveva inizialmente negato l'autorizzazione ritenendo necessario l'accreditamento regionale dell'organismo formativo, sulla base degli indirizzi del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento e della propria normativa regionale. Il diniego e gli atti connessi erano stati impugnati in un precedente giudizio, definito con cessazione della materia del contendere dopo il rilascio dell'autorizzazione in ottemperanza a una misura cautelare; il TAR aveva posto le spese a carico della Regione in base alla soccombenza virtuale. Con il presente giudizio la società ha chiesto il risarcimento di complessivi euro 145.095,50, oltre rivalutazione e interessi, deducendo il lucro cessante da mancato guadagno per la mancata attivazione tempestiva del corso, il danno non patrimoniale e il danno emergente per spese anticipate. La Regione ha contestato la domanda, in particolare per l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa. Il TAR ha ritenuto pacifici, in astratto, l'illegittimità dell'azione amministrativa già accertata, l'esistenza di un danno e il nesso causale, ma ha esaminato autonomamente il requisito della colpa dell'amministrazione.
La decisione
Il ricorso risarcitorio è stato respinto. Il TAR ha ricordato che l'illegittimità del provvedimento non è sufficiente a fondare la responsabilità della pubblica amministrazione: occorrono anche un danno-evento consistente nella lesione dell'interesse legittimo o del diritto soggettivo, un danno-conseguenza patrimoniale o non patrimoniale, il nesso causale immediato e diretto e l'elemento soggettivo della colpa. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto sussistenti il danno e la riconducibilità eziologica all'attività provvedimentale illegittima, senza necessità di procedere alla quantificazione, ma ha escluso la colpa della Regione per errore scusabile. La colpa è presunta in via relativa dall'illegittimità dell'atto, ma l'amministrazione può fornire la prova contraria dimostrando l'oscurità o l'ambiguità della regola di condotta applicabile. Tale prova è stata ritenuta raggiunta in ragione dell'incertezza del quadro normativo e interpretativo: esistevano prassi amministrative conformi alla posizione regionale, indirizzi contrastanti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento, nonché una precedente sentenza del TAR Lazio favorevole alla società, all'epoca isolata e non definitiva perché appellata. L'errore interpretativo della Regione è stato pertanto qualificato come scusabile, con esclusione della colpa e della responsabilità risarcitoria. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
L'azione risarcitoria per danni derivanti da provvedimento illegittimo richiede, oltre all'illegittimità, la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione.
art. 97 Cost.
La responsabilità dell'amministrazione per provvedimento illegittimo presuppone una condotta colposa in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento.
art. 5 c.p.
Nel richiamo operato dalla sentenza, l'errore interpretativo di una regola ambigua o incerta può essere qualificato come errore scusabile, escludendo la colpa dell'amministrazione.
d.lgs. 42/2017, art. 22
Disciplina i requisiti per l'accesso all'albo dei Tecnici Competenti in Acustica, inclusi i requisiti formativi.
d.lgs. 42/2017, art. 23
Rileva per il ruolo del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella materia della formazione dei Tecnici Competenti in Acustica.
d.lgs. 42/2017, Allegato 1, punto 3
La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.
Attribuisce alla Regione compiti di verifica e autorizzazione dei percorsi formativi, alimentando nel caso concreto il problema interpretativo relativo ai requisiti dei soggetti formatori.
d.lgs. 42/2017, Allegato 2, parte B, punto 1
I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
Individua i soggetti abilitati a tenere i corsi, rinviando per gli altri soggetti all'idoneità riconosciuta secondo l'Allegato 1, punto 3.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per un provvedimento illegittimo, l'illegittimità dell'atto costituisce soltanto uno dei presupposti: devono concorrere anche un danno-conseguenza, il nesso causale immediato e diretto e la colpa dell'amministrazione.
- L'illegittimità del provvedimento consente al privato di invocare una presunzione relativa di colpa dell'amministrazione, ma spetta alla pubblica amministrazione dimostrare l'errore scusabile per superare tale presunzione.
- L'errore interpretativo dell'amministrazione è scusabile quando la regola di condotta applicabile risulti ambigua o incerta, alla luce del quadro normativo, delle prassi amministrative e degli orientamenti tecnici e giurisprudenziali contrastanti esistenti al momento dell'adozione dell'atto.
- La colpa dell'amministrazione non può essere desunta dal solo dato obiettivo dell'illegittimità: quando la regola violata è equivoca o attribuisce un significativo margine interpretativo, la responsabilità sussiste solo se il potere è stato esercitato in palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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