Regolamento (UE) 2024/2755
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2755 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, che attua il regolamento (UE) 2022/2309 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime restrittivo UE relativo ad Haiti recependo l’ultima designazione effettuata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2653 (2022). In concreto, modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 aggiungendo due nuove persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 per aggiungere due persone all’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea relativo ad Haiti istituito dal regolamento (UE) 2022/2309. Produce effetti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già inclusi o da includere nell’allegato I di tale regolamento, con particolare riferimento all’elenco delle persone fisiche di cui agli articoli 2, 3 e 9. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna l’elenco dei designati sulla base della decisione del comitato sanzioni dell’ONU.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2755 del Consiglio – misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE già istituito dal regolamento (UE) 2022/2309, che prevede misure restrittive in relazione alla situazione ad Haiti. La finalità del provvedimento è l’adeguamento dell’elenco dei soggetti designati alle più recenti determinazioni del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2653 (2022).
Contesto normativo e fonte della modifica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2022/2309 e, in particolare, il suo articolo 16, paragrafo 1, quale base giuridica per l’aggiornamento dell’elenco. Nei considerando si evidenzia che, il 27 settembre 2024, l’UNSC ha aggiunto due persone all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive; per coerenza con tale decisione internazionale, il regolamento UE modifica di conseguenza l’allegato I del regime haitiano.
Ambito dell’intervento
L’intervento non istituisce nuove categorie di misure, ma incide sull’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309, relativo alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9 di tale atto. L’effetto pratico è l’estensione del perimetro soggettivo delle misure restrittive a due ulteriori persone fisiche.
Persone aggiunte all’elenco
Nel testo allegato sono inserite due nuove voci nella sezione "PERSONE":
- Prophane Victor: ex membro del parlamento di Haiti, cittadino haitiano, indicato come coinvolto nel traffico di armi e nell’uso della violenza per ottenere vantaggi politici. La scheda riporta che è stato inserito a norma del punto 15 della risoluzione UNSC 2653 (2022), per le misure di cui ai punti 3, 6 e 11, come ulteriormente precisato al punto 16, lettere a) e b).
- Luckson Elan: capo della banda "Gran Grif", cittadino haitiano, indicato come soggetto che prende parte ad attività che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e dell’intera regione. La scheda richiama il punto 15 della risoluzione UNSC 2653 (2022) e le misure di cui ai punti 3, 6 e 11, come ulteriormente precisato al punto 16, lettere a), b), d), e) e f).
Elementi fattuali richiamati nelle schede nominative
Per Prophane Victor, la motivazione descrive una partecipazione pluriennale ad attività destabilizzanti, inclusi sostegno e fornitura di armi a bande, traffico di armi, sottrazione di entrate pubbliche e ricorso alla violenza per vantaggi politici e finanziari. Si specifica inoltre il suo precedente ruolo politico e il legame con la formazione della banda "Gran Grif" nell’area di Petite Riviere (Artibonite).
Per Luckson Elan, la scheda evidenzia che la banda Gran Grif è la più grande e potente del dipartimento dell’Artibonite, con attività di espansione territoriale, violazioni dei diritti umani e traffico di armi e munizioni. Sono inoltre richiamati episodi di esecuzioni extragiudiziali, stupri, reclutamento di minori, rapine, distruzione di proprietà, rapimenti e dirottamenti di camion, nonché il rapimento di massa di 157 persone tra ottobre 2023 e gennaio 2024.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 24 ottobre 2024. Come di regola per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. Nell’elenco delle persone fisiche sono aggiunte due voci: Prophane Victor e Luckson Elan, con i relativi dati identificativi, qualifiche e motivazioni tratte dalla designazione ONU del 27 settembre 2024.
Riferimento alla designazione ONU e motivazioni sanzionatorie
Il preambolo precisa che, il 27 settembre 2024, il comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 2653 (2022) ha aggiunto due persone all’elenco dei soggetti oggetto di misure restrittive. Le schede nell’allegato riportano le basi della designazione ai sensi dei punti 15 e 16 della risoluzione UNSC 2653 (2022), nonché le condotte rilevanti: per Prophane Victor sostegno e fornitura di armi a bande, traffico di armi, sottrazione di entrate pubbliche e uso della violenza per vantaggi politici; per Luckson Elan guida della banda Gran Grif, violazioni dei diritti umani, traffico di armi e munizioni, rapimenti, uccisioni e reclutamento di minori.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2714
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2715
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2716
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2717
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2718
- Regolamento · 24 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2719
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →